Cassazione Penale, Sentenza n. 43317/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna per rapina aggravata e lesioni personali aggravate (Tribunale di Napoli 23 giugno 2017; Corte d'appello confermativa 2 marzo 2022), diventata definitiva il 29 novembre 2022. L'inammissibilità era stata dichiarata per mancata allegazione dell'originale della procura speciale conferita al difensore per la proposizione del rimedio straordinario. Il ricorrente deduce che la procura speciale era stata comunque prodotta in quanto compresa tra gli allegati, che l'originale sarebbe stato verosimilmente smarrito dalla cancelleria e che la copia di studio prodotta e la ratifica resa in udienza avrebbero dovuto sanare la carenza. Invoca, altresì, violazione di legge (art. 629 bis cod. proc. pen.) e profili costituzionali (artt. 11, 24, 111, 117 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate. Ha ritenuto incontroverso che al momento della trattazione non fosse agli atti l'originale della procura speciale; la Corte territoriale aveva disposto un rinvio per la produzione con attestazione di deposito e la difesa aveva poi prodotto solo una "copia di studio" priva di attestazione di deposito e senza un indice riepilogativo puntuale degli allegati. La Cassazione ha confermato che la procura speciale è presupposto di ammissibilità della richiesta di rescissione e deve essere contestuale alla proposizione dell'istanza; il peso probatorio della produzione grava sul ricorrente. La ratifica resa in udienza e la mera produzione successiva non hanno sanato la carenza poiché intervenute oltre il termine utile (richiamato il comma 3 dell'art. 629 bis). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma prevista (nel dispositivo viene indicata la somma di euro tre).
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
La procura speciale è presupposto di ammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato e deve essere, almeno, contestuale alla proposizione dell'istanza; la tempestività del rimedio è rilevante e la produzione tardiva o la ratifica successiva non sanano la mancanza quando il termine è già decorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alle sanzioni previste a carico del ricorrente per il ricorso inammissibile (sanzione processuale).
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente in via di censura costituzionale, ma la decisione di legittimità non ha ritenuto fondata una violazione di principi costituzionali in relazione alla mancata produzione dell'originale della procura.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia pregiudicato dalla regola di ammissibilità che impone la produzione documentale contestuale e la prova della procura.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente (diritto al giusto processo); la Corte non ha ritenuto che l'orientamento applicato violi tale principio posto che la regola attiene alle condizioni di ammissibilità procedurale.
art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per profili di conformità al diritto europeo; la Corte ha ritenuto che la mancata produzione dell'originale e la conseguente inammissibilità non configurino una lesione dei diritti garantiti dall'art. 6 CEDU nella fattispecie esaminata.
Massime di principio
- La procura speciale richiesta per proporre rimedi straordinari deve essere prodotta contestualmente all'istanza: la sua assenza costituisce vizio di ammissibilità che la parte deve provare di avere eliminato al momento del deposito.
- Il peso della prova circa l'esistenza e il deposito del documento che costituisce requisito di ammissibilità grava sul ricorrente: copie interne o "copie di studio" prive dell'attestazione di deposito possono essere insufficienti.
- La produzione tardiva della procura o la ratifica resa in udienza dopo la scadenza del termine previsto dalla norma non sanano l'inammissibilità se il termine per la proposizione del rimedio è ormai decorso.
- La mancanza di un indice riepilogativo degli allegati e l'assenza di trasparenza nella loro elencazione possono aggravare la difficoltà di provare la regolare presentazione di documenti; è buona prassi allegare un indice dettagliato delle produzioni.
- L'eventuale smarrimento da parte della cancelleria non esonera l'onere probatorio del ricorrente: il rischio della perdita documentale non è automaticamente a favore della parte che non ha fornito prova dell'avvenuto deposito contestuale.
- Le censure di carattere logico (es. inerzia della Procura generale o mancata definizione de plano) non sostituiscono la prova documentale richiesta per dimostrare la regolarità dell'atto introduttivo.
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