Sentenza n. 1014/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale di compatibilità ambientale relativo a un impianto agrovoltaico da 20 MW con sistema BESS nel Comune di Sassari, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Autonoma della Sardegna ha impugnato il decreto di compatibilità ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il relativo parere tecnico, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio ha rappresentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2026, resa nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione, aveva già annullato il decreto ministeriale impugnato. La società proponente Baiona Sun 2 S.r.l. ha proposto ricorso incidentale, subordinatamente all’accoglimento del ricorso principale, contro il parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli atti istruttori e contributi presupposti, inclusi contributi della Regione e di altre amministrazioni, deducendo il proprio interesse all’annullamento degli atti endoprocedimentali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2026 aveva già determinato la caducazione del decreto ministeriale impugnato dalla Regione. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso incidentale della società, rilevando che, venuto meno il decreto finale del Ministero che recepiva gli atti istruttori, i pareri endoprocedimentali non conservavano un’autonoma attitudine lesiva e la società non aveva più interesse al loro annullamento. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento al deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza di merito; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando il provvedimento amministrativo impugnato è annullato dalla Corte costituzionale nell’ambito di un conflitto di attribuzione, il giudizio amministrativo avente a oggetto quel provvedimento deve essere dichiarato cessato per sopravvenuta caducazione dell’atto e conseguente venir meno dell’oggetto della controversia.
- Gli atti endoprocedimentali privi di autonoma attitudine lesiva, in quanto destinati a essere recepiti in un provvedimento finale, non possono conservare un interesse concreto all’annullamento quando il provvedimento conclusivo sia stato definitivamente caducato.
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