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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento del Verbale n. 75 del 10 maggio 2026 della 5^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cagliari, con il quale è stata disposta la cancellazione del nominativo del ricorrente Simone Paini dalla lista denominata “R@DICI E FUTURO” e la conseguente ricusazione dell’intera lista in relazione alle consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Villa San Pietro (CA), indette per il 7 e 8 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Verbale di cancellazione del nominativo di un candidato dalla lista e conseguente ricusazione dell’intera lista per le elezioni comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha cancellato il nominativo del candidato dalla lista e ricusato l’intera lista, ritenendo che la candidatura fosse priva del necessario sostegno sottoscrizionale e accompagnata da documentazione irregolare. Hanno dedotto: violazione di legge e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e violazione del valore probatorio della ricevuta rilasciata dalla Segretaria comunale, sostenendo che la documentazione fosse stata ricevuta come originale e che avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio; violazione di legge, sostenendo che la presentazione della lista fosse un atto a formazione progressiva e che le sottoscrizioni già raccolte potessero sostenere anche il candidato aggiunto prima della scadenza; violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 570/1960, per avere la Commissione utilizzato una relazione della Segretaria comunale successiva alla scadenza del termine; violazione dell’art. 6-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 7 d.P.R. n. 62/2013, per mancata astensione della Segretaria comunale asseritamente in conflitto d’interessi; illegittimità derivata della ricusazione della lista e violazione del principio di massima partecipazione elettorale. Il Comune e la controinteressata avevano eccepito anche la carenza d’interesse, per mancata impugnazione di tutti i motivi autonomi posti a fondamento dell’atto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione processuale. La ricevuta della Segretaria comunale non attestava la regolarità sostanziale della documentazione, poiché il suo ruolo è meramente recettivo: l’art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 le impone di ricevere gli atti, indicare giorno e ora e trasmetterli alla Commissione, senza attribuirle un potere di controllo contenutistico o di avallo delle candidature. La Commissione poteva quindi valutare autonomamente la documentazione e le circostanze riferite dalla Segretaria. È stata ritenuta non validamente sostenuta dalle sottoscrizioni la candidatura aggiunta successivamente al modulo già sottoscritto, poiché le sottoscrizioni raccolte per una determinata lista di candidati non possono valere per candidati sopravvenuti. Le irregolarità relative alle autenticazioni delle dichiarazioni di accettazione non sono meramente formali: l’autenticazione tutela la genuinità delle sottoscrizioni ed è elemento essenziale della candidatura. Il mancato rispetto delle formalità dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000 determina l’invalidità insanabile della sottoscrizione. Non sussisteva pertanto un obbligo di soccorso istruttorio, che nel procedimento elettorale può operare solo in via residuale per irregolarità formali e non può trasformarsi in una sanatoria postuma di carenze sostanziali, anche per preservare par condicio, autoresponsabilità e celerità del procedimento. L’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 consente integrazioni soltanto per documenti comunque presentati tempestivamente e non per una candidatura incompleta o insanabilmente invalida. È stata respinta anche la censura sull’integrazione istruttoria postuma, poiché la Commissione ha valutato autonomamente tutta la documentazione, utilizzando la relazione della Segretaria come elemento informativo e non come sostituzione dell’istruttoria propria. È stata respinta la censura sul conflitto d’interessi, perché la Segretaria non aveva competenza decisionale sulle candidature, spettante autonomamente alla Sottocommissione. Infine, escluso il candidato, la lista restava composta da otto candidati, invece dei nove minimi richiesti dall’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, sicché risultava legittima anche la ricusazione dell’intera lista. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 3, d.lgs. n. 267/2000

    Richiede, per la lista interessata, il numero minimo di nove candidati alla carica di consigliere comunale; escluso il candidato contestato, la lista ne conteneva soltanto otto.

  • art. 30 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Disciplina gli adempimenti della Commissione elettorale circondariale in sede di esame delle liste e delle candidature.

  • art. 32, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960

    rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio

    Attribuisce al Segretario comunale un ruolo meramente recettivo, senza potere di controllo contenutistico o di avallo della regolarità delle candidature.

  • art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960

    La facoltà di integrazione riguarda irregolarità relative a documenti comunque presentati tempestivamente e non consente di sanare una candidatura incompleta o affetta da nullità insanabile.

  • art. 21 d.P.R. n. 445/2000

    Le firme dei moduli di accettazione delle candidature devono essere autenticate secondo le formalità previste; il loro mancato rispetto rende insanabilmente invalida la sottoscrizione.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’obbligo di astensione per conflitto d’interessi, ma ritenuto irrilevante poiché la Segretaria comunale non aveva potere decisionale sulle candidature.

  • art. 7 d.P.R. n. 62/2013

    Invocato dai ricorrenti in materia di astensione per conflitto d’interessi; la censura è stata respinta per l’assenza di potere decisionale della Segretaria sulla valutazione delle liste.

  • art. 2700 c.c.

    Il richiamo al valore probatorio della ricevuta non impedisce alla Commissione di valutare autonomamente la regolarità sostanziale degli atti, poiché la ricevuta documenta la ricezione e non la validità delle candidature.

Massime di principio

  • La ricevuta rilasciata dal Segretario comunale in occasione della presentazione di una lista elettorale attesta la ricezione degli atti, il giorno e l’ora della consegna, ma non certifica la loro regolarità sostanziale né costituisce avallo delle candidature; la verifica contenutistica spetta alla Commissione elettorale competente.
  • Le sottoscrizioni raccolte per una lista composta da determinati candidati non possono sostenere l’inserimento successivo di un nuovo candidato, anche se l’aggiunta avviene prima della scadenza del termine di presentazione, poiché il sostegno sottoscrizionale deve riferirsi alla lista nella sua concreta composizione.
  • L’autenticazione della firma apposta sulla dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce elemento essenziale della presentazione, perché garantisce la genuinità della sottoscrizione; la violazione delle formalità legali non integra una mera irregolarità formale e determina l’invalidità insanabile della candidatura.
  • Nel procedimento elettorale il soccorso istruttorio opera solo eccezionalmente e per mere irregolarità di documenti tempestivamente presentati; non può essere utilizzato per sanare carenze sostanziali, autenticazioni invalide o candidature incomplete, in quanto ciò violerebbe la par condicio, il principio di autoresponsabilità e la celerità del procedimento.
  • La Commissione elettorale può acquisire e valutare informazioni rese dal Segretario comunale anche dopo la scadenza del termine di presentazione, quando tali informazioni riguardano fatti e documenti già tempestivamente prodotti e la Commissione conserva una valutazione autonoma della documentazione.
  • L’eventuale conflitto d’interessi del Segretario comunale non incide sulla validità della decisione della Commissione elettorale quando il Segretario svolge soltanto funzioni recettive e non interferisce nell’esercizio della competenza decisoria, autonoma ed esclusiva, della Commissione.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettorale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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