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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18728/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'epigrafe di una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 5144/2018. Nell'atto era stato indicato, per mero refuso, il nome di un soggetto diverso come parte intimata (Poletti Lucio) al posto della reale parte del giudizio, Sassi Anna Maria, che aveva partecipato sia al giudizio innanzi alla CTR di Bologna sia al successivo giudizio di legittimità. L'istante ha quindi domandato la sostituzione del nominativo errato con quello corretto.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, riconoscendo che l'inesattezza riguardava esclusivamente l'indicazione del nominativo della parte intimata nell'epigrafe della precedente ordinanza. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 5144/2018, ordinando alla Cancelleria gli adempimenti conseguenti e l'annotazione sull'originale del provvedimento. Non è stata pronunciata condanna alle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    L'errore materiale nella redazione del provvedimento è emendabile mediante il procedimento di correzione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione degli errori materiali nelle decisioni della Corte di cassazione è disposta ai sensi della norma speciale richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • L'indicazione erronea del nominativo di una parte nell'epigrafe di un provvedimento giudiziario costituisce errore materiale quando il soggetto corretto sia comunque individuabile dagli atti del procedimento.
  • L'errore materiale nei provvedimenti della Corte di cassazione è correggibile con il procedimento previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c., senza necessità di riapertura del giudizio di merito.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è, di regola, luogo a pronuncia sulle spese quando l'intervento ha natura meramente emendativa e non contenziosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

Testo integrale

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