Sentenza n. 3427/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216; - del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251; - dell’accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, 3 n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9- ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022 del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022; - dell’allegato A alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022; - dell’allegato B alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022; - per quanto occorrer possa, della determinazione n. 1471 prot. 28447 del 12 dicembre 2022, del Direttore generale dell’Assessorato regionale dell’Igiene, della Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente “Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici 4 a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Sospensione efficacia”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 12 dicembre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa, ivi incluse la Delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, la Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15 novembre 2022, la Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022, la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022, tutte richiamate in premessa dalla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di certificazione dello sforamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di riparto degli oneri a carico dei fornitori per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, anche con motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 che ha certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale e gli atti della Regione Sardegna che hanno individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi, nonché gli ulteriori atti connessi e conseguenti. Dal testo non emergono in dettaglio le specifiche censure di legittimità dedotte. Nelle more del giudizio è intervenuta una disciplina legislativa che ha consentito alle aziende di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato con motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere prevista dalla nuova disciplina potesse essere dichiarata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento. Poiché tale comunicazione e conferma regionale non risultavano intervenute, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società di avere versato il 25 per cento degli importi consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia; i contributi unificati sono rimasti a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano presuppone la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali di accertamento dell’avvenuto versamento; in assenza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015
Richiamato quale base normativa dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e degli importi dovuti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione, da parte dell’amministrazione, di uno specifico provvedimento di accertamento, il giudice non può dichiarare formalmente cessata la materia del contendere in assenza di tale comunicazione.
- La dichiarazione della parte ricorrente di avere adempiuto all’obbligo economico oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, anche quando non siano ancora perfezionati i presupposti formali per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso e non una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati.
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