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Sentenza

Sentenza n. 471/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio notificato il 2 dicembre 2024, deducendo violazione di legge, omessa o carente istruttoria ed eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta. Il divieto era stato adottato dopo una comunicazione di avvio del procedimento, il ritiro cautelare delle armi e il rigetto delle osservazioni difensive, sulla base di dichiarazioni rese da tre vicini di casa nel luglio 2024 e di una successiva nota dei Carabinieri relativa alla permanenza di una situazione di tensione con almeno uno di essi. Il ricorrente ha contestato l'insufficienza dell'accertamento, la genericità della motivazione e l'omessa considerazione del fatto che, nel 2022, la Prefettura aveva adottato un analogo divieto nei confronti di uno dei vicini, a seguito di una segnalazione del ricorrente. Secondo il ricorrente, il provvedimento avrebbe dovuto spiegare quali elementi sopravvenuti giustificassero il diverso trattamento e chiarire se l'attualità della tensione derivasse da nuovi episodi oppure dalla mera assenza di una riappacificazione. Ha inoltre dedotto la sproporzione della misura rispetto ai fatti accertati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto. Ha rilevato che l'art. 39 TULPS attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica nel formulare la prognosi sul possibile abuso delle armi, ma tale potere deve fondarsi su elementi concreti, attuali e adeguatamente verificati, idonei a sostenere un giudizio probabilistico di pericolo secondo il criterio del 'più probabile che non'. Nel caso concreto, la Prefettura aveva fondato il provvedimento essenzialmente sulle sommarie dichiarazioni dei vicini rese oltre quattro mesi prima, senza ulteriori approfondimenti sulle dinamiche e sulla consistenza della conflittualità. Non erano stati esaminati neppure il precedente divieto adottato nel 2022 nei confronti di uno dei vicini, il possibile risentimento di quest'ultimo prospettato dal ricorrente nelle osservazioni procedimentali, né i fatti idonei a dimostrare l'attualità della tensione. La motivazione era inoltre generica quanto al riferimento al carattere del ricorrente e al rischio di uso improprio delle armi; la nota dei Carabinieri richiamata per attestare la permanenza della tensione non era stata prodotta in giudizio e il provvedimento non identificava chiaramente il vicino interessato. Il vizio istruttorio è stato ritenuto assorbente e antecedente rispetto al difetto motivazionale. Il giudice ha fatto salva la possibilità per l'Amministrazione di riesercitare il potere previa congrua istruttoria. La Prefettura è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per spese di lite, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    La disposizione attribuisce al Prefetto un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, finalizzata a una prognosi concreta e attuale sul pericolo di abuso delle armi. L'esercizio del potere deve tuttavia essere sostenuto da un'istruttoria adeguata, da una valutazione completa e da una motivazione coerente, logica, ragionevole e proporzionata.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per i termini di deposito delle memorie processuali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone menzionate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 TULPS, pur caratterizzato da ampia discrezionalità amministrativa e tecnica e fondato su una prognosi probabilistica, deve poggiare su elementi concreti, attuali e verificati, idonei a rendere più probabile che non il pericolo di abuso delle armi.
  • La valutazione di inaffidabilità nella detenzione delle armi non può fondarsi su mere congetture, su dichiarazioni risalenti non adeguatamente approfondite o su riferimenti generici al carattere dell'interessato; l'Amministrazione deve accertare la consistenza effettiva della situazione di conflittualità e la sua attualità.
  • Quando l'interessato rappresenta circostanze potenzialmente idonee a incidere sull'attendibilità delle segnalazioni, comprese precedenti iniziative amministrative adottate nei confronti dei segnalanti, l'Amministrazione deve esaminarle nell'istruttoria e darne conto nella motivazione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di armi verifica il rispetto dei criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale.
  • Un divieto di detenzione di armi è illegittimo quando la motivazione richiama genericamente l'attualità di una situazione di tensione senza indicare gli elementi concreti che la dimostrano, i soggetti coinvolti e gli eventuali episodi recenti, soprattutto se gli atti istruttori richiamati non sono acquisiti o conoscibili nel giudizio.
  • L'annullamento del divieto per carenza istruttoria non impedisce all'Amministrazione di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova e congrua istruttoria.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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