Sentenza del 20/09/2016 n. 5361 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Cartella di pagamento - Dichiarazione dei redditi - Dati forniti dal contribuente - Liquidazione imposta - Onere di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che fosse carente di motivazione. La questione riguardava una liquidazione dell'imposta effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, sulla base dei dati indicati dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi. In particolare, si discuteva se l'Ufficio dovesse illustrare autonomamente nella cartella i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale oppure se fosse sufficiente il richiamo alla dichiarazione presentata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che, pur dovendo la cartella essere motivata quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, nel caso di mera liquidazione fondata sui dati forniti nella dichiarazione il contribuente conosce già gli elementi fattuali e giuridici della pretesa. Pertanto, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il semplice richiamo alla dichiarazione dei redditi. La cartella è quindi valida sotto il profilo motivazionale.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Consente la liquidazione delle imposte sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente. Quando la cartella si limita a recepire e liquidare tali dati, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente a motivare la pretesa.
d.P.R. n. 600/1973
La disciplina della riscossione e della liquidazione delle imposte sul reddito deve essere applicata assicurando al contribuente la conoscibilità della pretesa, ma senza imporre una motivazione ulteriore quando i presupposti sono già contenuti nella dichiarazione da lui presentata.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva da una mera liquidazione automatizzata dei dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione può essere sufficiente per adempiere all'obbligo di motivazione.
- La cartella deve invece contenere una motivazione più dettagliata quando l'Amministrazione introduce elementi nuovi, effettua valutazioni non desumibili dalla dichiarazione o contesta dati e componenti dichiarati dal contribuente.
- Per valutare la validità della motivazione occorre verificare se il contribuente fosse già in grado, sulla base della propria dichiarazione e del contenuto della cartella, di comprendere origine, calcolo e fondamento della pretesa fiscale.
- L'assenza di una motivazione autonoma non determina automaticamente l'illegittimità della cartella se la pretesa è integralmente ricostruibile dai dati dichiarati dal contribuente.
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