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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19733/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una struttura di riabilitazione accreditata sosteneva di vantare crediti verso la ASL per prestazioni rese tra il 2003 e il 2007 e di non aver ottenuto il pagamento nonostante solleciti, diffide ed esecuzioni. Deduceva di aver subito un danno economico ulteriore per aver dovuto ricorrere al credito bancario per sostenere le spese correnti e per il pignoramento di somme sui propri conti da parte di Equitalia. In primo grado aveva ottenuto una condanna risarcitoria della ASL; in appello, però, la decisione era stata riformata per difetto di prova della stipulazione per iscritto degli accordi contrattuali per gli anni 2003-2005 e per mancata dimostrazione dell’ammontare del credito e del nesso causale tra inadempimento e ricorso al credito bancario. Nel ricorso per cassazione la struttura lamentava, con il primo motivo, violazione dell’art. 1224 c.c. e della disciplina di settore sull’accreditamento sanitario, sostenendo che la mancata sottoscrizione dei contratti dipendeva da una condotta illegittima dell’amministrazione e che esistevano comunque accordi non scritti da salvaguardare; con il secondo motivo deduceva erronea valutazione della c.t.u. e violazione dell’art. 115 c.p.c., affermando che il maggior danno da ritardo era in re ipsa, che la ASL era l’unico cliente e che la consulenza e la documentazione contabile avrebbero già provato il nesso causale e l’entità del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo il principio secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, senza possibilità di sanatoria, con esclusione di contratti impliciti o desumibili da meri comportamenti attuativi. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha richiamato il principio sul risarcimento del maggior danno da ritardato adempimento di obbligazioni di valuta ex art. 1224, comma 2, c.c., precisando che il creditore-imprenditore può provare il danno anche per presunzioni o mediante il ricorso al credito bancario, ma che nel caso concreto le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove; ha inoltre rilevato l’inammissibilità della doglianza sull’art. 115 c.p.c. per difetto di autosufficienza, mancando la trascrizione degli atti rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stata dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1224 c.c.

    nelle obbligazioni di valuta il creditore può chiedere il maggior danno da ritardato adempimento, ma se pretende una somma superiore a quella ricavabile dal rendimento dei titoli di Stato deve provare l’esistenza e l’ammontare del pregiudizio; per l’imprenditore può rilevare la prova del ricorso al credito bancario o della produttività dell’impresa.

  • art. 8 quinquies D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    richiamato dalla ricorrente quale disciplina degli accordi contrattuali con le strutture accreditate, ma la Corte ha ribadito che i rapporti con la PA richiedono la forma scritta a pena di nullità.

  • art. 6 L. 23 dicembre 1994, n. 724

    richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina sanitaria convenzionata; la decisione lo menziona solo nel quadro della censura, senza attribuirgli una diversa portata rispetto al requisito della forma scritta.

  • D.Lgs. n. 229/1999

    richiamato dalla ricorrente come fonte di disciplina del rapporto con il sistema sanitario, ma non idoneo a superare il principio di forma scritta dei contratti con la PA.

  • art. 115 c.p.c.

    la dedotta violazione del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorso non trascrive gli atti su cui si fonda la censura e se la doglianza richiede una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come base formale dei motivi per violazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come base formale della censura relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I contratti stipulati con la pubblica amministrazione richiedono, salvo diversa previsione normativa, la forma scritta ad substantiam; in mancanza il contratto è nullo e non può essere convalidato, ratificato o desunto da comportamenti meramente esecutivi.
  • Nei rapporti con la pubblica amministrazione non è sufficiente allegare l’esistenza di un rapporto di fatto o di accordi non formalizzati per ottenere il pagamento o il risarcimento: occorre la prova della valida stipulazione e del titolo del credito.
  • Nel ritardato adempimento di un’obbligazione di valuta il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. può presumersi entro i limiti del differenziale tra tasso legale e rendimento dei titoli di Stato a breve; per somme ulteriori il creditore deve provarne esistenza e ammontare, anche per presunzioni.
  • Se il creditore è un imprenditore, il maggior danno può essere dimostrato, tra l’altro, provando il ricorso al credito bancario con relativi interessi passivi oppure la redditività delle somme non incassate.
  • Le censure che contestano la valutazione delle prove o della consulenza tecnica sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto.
  • La dedotta violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. richiede un ricorso autosufficiente, con trascrizione degli atti e delle allegazioni rilevanti su cui il giudice di merito ha fondato la decisione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoAppalto
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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