CCNL Abbigliamento, Maglieria e Lana - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2024 al 31 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti del settore Tessile Abbigliamento Moda occupati nelle aziende dell'industria dell'abbigliamento in serie, maglieria, calzetteria, lana, seta e fibre artificiali e sintetiche, cotone, lino e fibre affini, tintoria, stamperia e finitura tessile, fotoincisione per stampa tessile, comparti tessili vari, torcitura e filatura serica, retifici da pesca, nonché ai comparti e alle figure specificamente disciplinati dal contratto.
Inquadramento generale
Il CCNL riguarda il settore Tessile Abbigliamento Moda e disciplina il rapporto di lavoro nelle imprese industriali dei comparti tessili, abbigliamento, maglieria, lana e affini.
- Decorrenza contrattuale: 01/04/2024
- Decorrenza normativa delle modifiche: 11/11/2024
- Scadenza: 31/03/2027
- Codice CNEL: D014
- Mensilità: 13
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
Il testo consolidato del 06/05/2025 recepisce il rinnovo basato sull'accordo dell'11/11/2024.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Confindustria Moda - Federazione Tessile e Moda
Parte sindacale
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
- UILTEC-UIL
- UGL Chimici/Tessili
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili (E.R.N.)
La retribuzione nazionale conglobata mensile comprende contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/12/2024 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Scatto biennale |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.385,33 | 2.457,72 | 2.518,68 | 12,91 |
| 7 | 2.250,10 | 2.318,50 | 2.376,10 | 11,88 |
| 6 | 2.111,53 | 2.175,37 | 2.229,13 | 10,33 |
| 5 | 1.978,11 | 2.037,96 | 2.088,36 | 9,81 |
| 4 | 1.881,95 | 1.938,95 | 1.986,95 | 8,26 |
| 3S | 1.839,08 | 1.894,94 | 1.941,98 | 7,75 |
| 3 | 1.798,45 | 1.853,17 | 1.899,25 | 7,75 |
| 2S | 1.746,16 | 1.799,17 | 1.843,81 | 7,23 |
| 2 | 1.708,15 | 1.760,02 | 1.803,70 | 7,23 |
| 1 | 1.379,36 | 1.469,68 | 1.560,00 | 6,71 |
Viaggiatori e piazzisti
| Categoria | Dal 01/12/2024 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 | Scatto biennale |
|---|---|---|---|---|
| 1ª categoria | 2.039,31 | 2.103,15 | 2.156,91 | 9,81 |
| 2ª categoria | 1.922,82 | 1.982,67 | 2.033,07 | 8,26 |
Decorrenze particolari per aziende terziste nel Mezzogiorno
Per le aziende terziste del Mezzogiorno gli aumenti decorrono a queste date:
- 01/02/2025
- 01/03/2026
- 01/03/2027
Aumenti contrattuali per tranche
| Livello | 1ª tranche 12/2024 | 2ª tranche 01/2026 | 3ª tranche 01/2027 |
|---|---|---|---|
| 8 | 120,65 | 72,39 | 60,96 |
| 7 | 114,00 | 68,40 | 57,60 |
| 6 | 106,40 | 63,84 | 53,76 |
| 5 | 99,75 | 59,85 | 50,40 |
| 4 | 95,00 | 57,00 | 48,00 |
| 3S | 93,10 | 55,86 | 47,04 |
| 3 | 91,20 | 54,72 | 46,08 |
| 2S | 88,35 | 53,01 | 44,64 |
| 2 | 86,45 | 51,87 | 43,68 |
| 1 | 90,32 | 90,32 | 90,32 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 4 scatti biennali.
Indennità di funzione quadri
Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta, per tutte le mensilità previste contrattualmente, una indennità di funzione di 51,65 euro mensili.
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
Ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quelli del CCNL spetta un Elemento di garanzia retributiva.
- Importo annuo: 350,00 euro lordi
- Decorrenza del nuovo importo: 01/01/2025
- Erogazione: da gennaio 2026, con la retribuzione di gennaio di ogni anno
Caratteristiche principali:
- uguale per tutti i lavoratori aventi diritto;
- assorbibile fino a concorrenza di quanto già erogato individualmente;
- corrisposto interamente a chi è in forza per tutto l'anno di riferimento;
- riproporzionato in dodicesimi negli altri casi;
- riproporzionato per part-time;
- omnicomprensivo di ogni incidenza su istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Welfare contrattuale
Le aziende mettono a disposizione strumenti di welfare del valore di:
| Scadenza | Importo |
|---|---|
| Entro il 31/12/2024 | 200 euro |
| Entro il 31/12/2025 | 200 euro |
| Entro il 31/12/2026 | 200 euro |
Regole principali:
- importi uguali per tutti i lavoratori aventi diritto;
- riproporzionati ai mesi di lavoro nell'anno 01/01-31/12, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni;
- esclusi dalla base di calcolo del TFR;
- utilizzabili entro i 12 mesi successivi;
- spettano ai lavoratori in forza alla data di messa a disposizione, non in prova, assunti a tempo indeterminato o a termine di almeno 6 mesi;
- per i part-time gli importi sono riproporzionati;
- esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita.
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 6% dell'elemento retributivo nazionale
- Indennità sostitutiva di mensa: 0,34 euro mensili
- Trasferta:
- rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio;
- per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro spetta un compenso pari al 100% della retribuzione
Orario di lavoro
Regime ordinario
- 40 ore settimanali per orario normale e turnisti 5x8
- 36 ore settimanali per turnisti 6x6, a parità di retribuzione
- Lavoro a squadre: 8 ore per turno, compresa mezz'ora di riposo; l'orario contrattuale resta ragguagliato a 40 ore
Riduzioni annue di orario / ROL
| Tipologia | Monte ore annuo |
|---|---|
| Giornalieri | 56 ore |
| Addetti alle squadre | 52 ore |
| Addetti alle squadre con almeno 50 notti/anno | 60 ore |
| Turnisti 6x6 | 24 ore |
| Turnisti 5x8 | 64 ore |
| Turnisti 5x8 addetti al lavoro a squadre con almeno 50 notti/anno | 72 ore |
| Viaggiatori e piazzisti | 7 giornate annue |
Ex festività soppresse
- 32 ore annue
- 4 giorni da 8 ore per orario su 5 giorni
- 5 giorni da 6 ore per orario su 6 giorni
- Viaggiatori e piazzisti: 4 giorni annui
Banca ore
Possono confluire nella banca ore:
- le prime 40 ore annue di straordinario;
- per i part-time, le prime 40 ore di lavoro supplementare;
- le giornate di permesso per ex festività;
- le ore di recupero della flessibilità non fruite nel recupero collettivo per comprovati impedimenti.
Flessibilità
È possibile superare l'orario contrattuale fino a:
- 48 ore settimanali
- per un massimo di 104 ore annue
Maggiorazioni nei periodi di supero:
- 12% per le prime 48 ore
- 15% per le successive
Flessibilità tempestiva
In caso di variazioni imprevedibili e urgenti:
- compensazione tra ore in supero e ore in riduzione entro 12 mesi;
- maggiorazione per le ore prestate oltre il normale orario: 21%.
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno prime 5 ore | 35% |
| Straordinario diurno ore successive | 45% |
| Straordinario notturno | 56% |
| Straordinario festivo diurno | 61% |
| Straordinario festivo notturno | 66% |
Per i turnisti, la mezz'ora continuativamente prestata è maggiorata come segue:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Diurno | 40% |
| Notturno | 61% |
| Festivo diurno | 67% |
| Festivo notturno | 72% |
Lavoro notturno, festivo e domenicale
Il lavoro notturno è quello eseguito dalle 22:00 alle 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno in genere | 44% |
| Lavoro notturno per turni 6x6 a rotazione | 38% |
| Lavoratore stabilmente assegnato al turno di notte | 45,5% |
| Lavoro domenicale e festivo diurno | 38% |
| Lavoro domenicale e festivo notturno | 54% |
Il contratto precisa che non sono previste prestazioni domenicali, salvo accordi tra le parti nei casi disciplinati.
Lavoro a squadre e turni a scacchi
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro a squadre | 1,38% |
| Turni a scacchi | 1,64% |
Lavori discontinui
- senza alloggio: massimo 48 ore medie settimanali;
- con alloggio: massimo 12 ore giornaliere e 72 settimanali.
Per i discontinui senza alloggio:
- maggiorazione del 38% per prestazioni domenicali con riposo compensativo.
Retribuzione ore eccedenti:
- da oltre 40 fino a 50 ore: retribuzione normale;
- oltre 50 ore (o oltre 72 per i discontinui con alloggio): maggiorazioni per straordinario.
Ferie e festività
Ferie annue
Operai
- 4 settimane annue
Intermedi
- 4 settimane fino a 12 anni di anzianità
- 4 settimane + 1 giorno oltre 12 e fino a 20 anni
- 5 settimane oltre 20 anni
Impiegati
- 4 settimane fino a 10 anni di anzianità
- 4 settimane + 1 giorno oltre 10 e fino a 18 anni
- 5 settimane oltre 18 anni
Festività
Sono festivi i giorni di legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.
In caso di festività coincidente con sabato, domenica o periodo feriale spetta, in aggiunta alla normale retribuzione, 1/26 della retribuzione mensile.
Per il 15 agosto e il 4 novembre il relativo trattamento economico è assorbito nelle riduzioni di orario, con la precisazione che per alcuni settori indicati dal contratto rileva il solo 4 novembre.
Assenze, permessi e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi
- per gli impiegati in forza al 27/07/1995 nei settori interessati resta la misura di 15 giorni lavorativi
Lutto e grave infermità
- fino a 3 giorni retribuiti nell'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il 2° grado o convivente anagrafico, con le estensioni previste dal contratto
Assistenza a persone disabili
Si applica la normativa di legge, con richiamo all'art. 33, comma 3, legge 104/1992.
Donne vittime di violenza
- diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 3 mesi con indennità INPS;
- possibile ulteriore mese con retribuzione a carico dell'azienda.
Maternità e congedi parentali
- integrazione aziendale al 100% per i primi 5 mesi di astensione obbligatoria;
- congedi parentali secondo legge;
- astensione obbligatoria del padre: 10 giorni.
Malattia e infortunio
Malattia
Periodo di comporto
- 13 mesi
- 15 mesi per gravi patologie e nei casi previsti dal contratto
- il limite opera comunque nell'arco di 30 mesi anche con più eventi morbosi
Trattamento economico
Per eventi con prognosi superiore a 5 giorni:
- dal 1° al 3° giorno: 100% della retribuzione normale
Per eventi con prognosi breve (pari o inferiore a 5 giorni):
- 1° evento annuo: 100%
- 2° e 3° evento annuo: 66%
- dal 4° evento annuo: 50%
Le patologie oncologiche/degenerative con terapie salvavita e le sindromi invalidanti legate al ciclo mestruale certificate non rientrano nel regime penalizzante degli eventi brevi.
Dal 4° giorno:
- operai: 100% della retribuzione netta normale fino al 180° giorno; inoltre 50% della retribuzione normale per i periodi eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del comporto;
- intermedi e impiegati: intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia e metà retribuzione per i mesi successivi fino al termine del comporto.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- integrazione economica fino al 100%.
Lavoro a tempo parziale
- trattamento economico e normativo riproporzionato;
- lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario pieno, con maggiorazione del 24%;
- clausole elastiche:
- 15% per variazione della collocazione temporale;
- 24% per aumento della prestazione.
Limiti numerici part-time
- fino all'8% del personale a tempo indeterminato;
- ulteriore 4% per richieste temporanee di genitori con figli fino a 3 anni.
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
- durata minima: 6 mesi
- durata massima: 36 mesi
Progressione dell'inquadramento:
- primo periodo: 2 livelli sotto quello finale;
- secondo periodo: 1 livello sotto;
- terzo periodo: livello finale.
Per destinazione finale al 2° o 2° super, l'inquadramento al livello finale decorre dall'inizio del secondo periodo.
Limiti numerici
- massimo 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio;
- se i qualificati/specializzati sono meno di 3, assumibili al massimo 3 apprendisti.
Contratti a termine e stagionali
Durata
Il contratto a termine può superare 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi in presenza delle causali contrattuali indicate.
Per alcune attività commerciali e di vendita legate a showroom, fiere, negozi stagionali o temporary store non opera il limite massimo di 24 mesi per successione di contratti.
Limiti numerici
- massimo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato, comprensivo della somministrazione a termine;
- datori fino a 5 dipendenti: sempre possibili fino a 2 contratti a termine, purché non si superi il numero degli indeterminati.
Periodo di prova nel termine
- un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario;
- minimo 2 giorni;
- massimo 15 giorni per rapporti fino a 6 mesi;
- massimo 30 giorni per rapporti oltre 6 e sotto 12 mesi.
Malattia nel termine
- comporto pari a 1/3 della durata del contratto, con minimo 30 giorni.
Somministrazione
Limiti numerici
- media nell'arco di 12 mesi del 10% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'utilizzatore;
- il limite può essere elevato con accordo aziendale;
- in alternativa, possibile somministrazione fino a 5 lavoratori, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 8 | 6 mesi |
| 7 | 6 mesi |
| 6 | 5 mesi |
| 5 | 5 mesi |
| 4 | 3 mesi |
| 3 | 2 mesi |
| 2 | 2 mesi |
| 1 | 1 mese |
Preavviso
Lavoratori ordinari
| Anzianità di servizio | Livelli 8-7 | Livelli 6-5 | Livelli 4-3 | Livello 2 |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1,5 mesi | 3 settimane | 2 settimane |
| Da 5 a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese | 3 settimane |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 1,5 mesi | 1 mese |
Per i lavoratori di 1° livello il preavviso è di 1 settimana.
Viaggiatori e piazzisti
| Anzianità di servizio | 1ª categoria | 2ª categoria |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| Da 5 a 10 anni | 2 mesi | 1 mese e mezzo |
| Oltre 10 anni | 3 mesi | 2 mesi |
In mancanza di preavviso è dovuta l'indennità sostitutiva corrispondente.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Previdenza complementare e sanità integrativa
Previmoda
- contributo lavoratore: 1,50% dell'ERN;
- contributo azienda: 2,00% dell'ERN fino al 30/06/2026;
- dal 01/07/2026 contributo azienda: 2,30% dell'ERN.
Assicurazione premorienza e invalidità permanente:
- contributo azienda 0,24% dell'ERN dal 01/04/2025.
Sanimoda
- contributo azienda: 15 euro mensili per 12 mensilità;
- dal 01/01/2026: 18 euro mensili per 12 mensilità.
Assicurazione LTC:
- contributo azienda 2 euro mensili per 12 mensilità.
Osservazioni finali operative
Il rinnovo 2024-2027 si caratterizza soprattutto per:
- incremento dei minimi in tre tranche;
- innalzamento dell'E.G.R. a 350 euro annui;
- conferma del welfare di 200 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
- disciplina ampia su flessibilità, banca ore, apprendistato e contratti a termine;
- conferma del sistema di welfare contrattuale di settore tramite Previmoda e Sanimoda.
Accordi e rinnovi
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