CCNL Diporto Commerciale (Confsal - Unilavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 15 mag 2025 al 31 dic 2029
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il CCNL si applica ai marittimi impiegati per attività di charter, diporto commerciale e su navi destinate al noleggio per finalità turistiche, ossia a tutti i membri dell'equipaggio delle unità da diporto dedicate ad attività commerciali e di charter, anche ove iscritte al Registro Internazionale. Può applicarsi anche ai marittimi temporaneamente adibiti ad attività a terra connesse al recupero, mantenimento, rifornimento, supervisione, preparazione, allestimento o riparazione dell'unità. Sono escluse le unità private, anche se svolgono noleggio occasionale ex art. 49-bis Codice della Nautica da Diporto.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro dei marittimi imbarcati su unità da diporto adibite ad attività commerciali e di charter e su navi destinate al noleggio per finalità turistiche, ai sensi dell'art. 3 della Legge 172/2003.
Si applica a tutti i membri dell'equipaggio e, in alcune ipotesi, anche a marittimi temporaneamente assegnati ad attività "a terra" strettamente collegate alla funzionalità dell'unità.
Il CCNL non si applica alle unità private che svolgono eventuale noleggio occasionale.
Il testo richiama la conformità alla ILO - MLC 2006 e successive modifiche, comprese quelle entrate in vigore il 23/12/2024.
Validità
- Decorrenza: 15/05/2025
- Scadenza: 31/12/2029
- Il contratto resta comunque in vigore sino alla sostituzione con il successivo CCNL.
Tipologie contrattuali previste
Il rapporto di lavoro può essere:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato;
- a viaggio.
Per il contratto di arruolamento è prevista la forma scritta e, ove richiesto, l'atto pubblico ricevuto dall'Autorità Marittima o Consolare.
Parti firmatarie
Organizzazioni dei datori di lavoro
- ASSOYACHT - Associazione Armatori del Diporto
- UNILAVORO P.M.I.
Organizzazioni sindacali
- CIU UNIONQUADRI
- CONFSAL FISALS
- Marittimi Comandanti e Direttori di Macchina del Tirreno Centrale
- SCT - Super Captains Team
Parti uditrici
- A.Ma.Di - Associazione Marittimi del Diporto
- IYCA - Italian Yacht Chef Association
Trattamento economico
Minimi retributivi mensili
La retribuzione è mensilizzata. I valori riportati nella sintesi sono coerenti con l'allegato contrattuale in vigore dal 15/05/2025.
| Livello | Minimo mensile dal 15/05/2025 | Scatto biennale | N. scatti massimi |
|---|---|---|---|
| 1 | € 1.350,00 | € 67,50 | 6 |
| 2 | € 1.550,00 | € 77,50 | 6 |
| 3 | € 1.700,00 | € 85,00 | 6 |
| 4 | € 1.800,00 | € 90,00 | 6 |
| 5 | € 1.950,00 | € 97,50 | 6 |
| 6 | € 2.090,00 | € 104,50 | 6 |
Gli importi degli scatti corrispondono al 5% del minimo contrattuale.
Corrispondenza livelli/qualifiche
Dal testo contrattuale risultano le seguenti figure professionali:
| Livello | Principali qualifiche/figure |
|---|---|
| 1 | Allievo ufficiale di navigazione, allievo ufficiale di macchina, mozzo, piccolo di camera, piccolo di cucina, allieva hostess, allieva stewardess, cuoco di prima |
| 2 | Marinaio, motorista, stewardess experienced, hostess, cuoco di seconda |
| 3 | Nostromo, chief stewardess, chief hostess, cuoco di terza, allievo commissario di bordo |
| 4 | Ufficiale di coperta/macchina, primo/secondo/terzo ufficiale, commissario di bordo |
| 5 | Capitani |
| 6 | Comandante, direttore di macchina |
L'allegato economico riporta anche una classificazione tabellare con qualifiche sintetiche, in cui comandante e direttore di macchina risultano al livello economico più alto con minimo di € 2.090,00.
Divisori retributivi e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 184 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 14 |
Sono previste:
- 13ª mensilità;
- 14ª mensilità.
Le mensilità aggiuntive possono essere erogate pro quota mensilmente oppure, su richiesta, in corrispondenza di giugno e dicembre.
Scatti di anzianità / navigazione
Il marittimo che lavora per il medesimo armatore per almeno 2 anni consecutivi ha diritto a uno scatto di anzianità pari al 5% della retribuzione minima contrattuale.
- Periodicità: biennale
- Numero massimo: 6 scatti
Indennità aggiuntiva di adeguamento
Se il marittimo viene adibito a un'altra unità del medesimo armatore, di lunghezza superiore di almeno 10 metri rispetto alla precedente, spetta una indennità mensile aggiuntiva pari al 5% della paga base.
Indennità di mensa / panatica sostitutiva
Se non è possibile usufruire del vitto in modo diretto o indiretto, al personale di bordo spetta una indennità di panatica sostitutiva di € 26,00 per ogni giorno di attività lavorativa di imbarco, purché l'abitazione non sia raggiungibile in meno di 20 minuti e ricorrano le ulteriori condizioni contrattuali.
Panatica convenzionale
Quando la panatica deve essere computata come coefficiente retributivo o base di calcolo per vari istituti, il suo valore convenzionale mensile è fissato in:
- € 8,50 mensili
Il testo la richiama, tra l'altro, per calcoli relativi a:
- indennità sostitutiva del preavviso;
- TFR;
- indennità sostitutiva ferie o riposi compensativi;
- indennità giornaliera di malattia o infortunio;
- 13ª e 14ª mensilità.
Indennità di navigazione
L'indennità di navigazione è già inclusa nella quantificazione del minimale contrattuale.
Eventuali accordi individuali o di secondo livello possono prevedere importi aggiuntivi.
Indennità perdita corredo personale
| Personale | Importo massimo |
|---|---|
| Comandante / Direttore di macchina | € 850,00 |
| Restante equipaggio | € 500,00 |
Per beni preziosi formalmente denunciati a bordo, il limite massimo di indennizzo non può comunque superare € 2.000,00.
Pagamento della retribuzione
La retribuzione va corrisposta entro il 15 del mese successivo a quello di competenza.
Orario di lavoro e maggiorazioni
Orario normale
- 40 ore settimanali
Per esigenze di servizio, l'orario normale può essere collocato nell'arco 06:00 - 20:00 o arco similare indicato all'arruolamento.
Banca ore
È autorizzata la costituzione di una banca ore a conguaglio annuale, con riferimento al 31/12 di ciascun anno.
Lavoro straordinario
È straordinario il lavoro che eccede le 40 ore settimanali.
Maggiorazione: 30%
Il testo completo precisa inoltre:
- limite massimo mensile di straordinario: 90 ore durante le soste in porto o con unità a terra;
- 120 ore in caso di navigazione;
- salva deroga tramite contrattazione di secondo livello.
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro svolto tra:
- 00:00 e 06:00
Maggiorazione: 30%
Lavoro festivo
Per il lavoro nei giorni festivi spettano:
- maggiorazione del 30%;
- pari riposi compensativi nei periodi di minor intensità lavorativa.
Lavoro domenicale
Per il lavoro domenicale spettano:
- maggiorazione del 30%;
- pari riposi compensativi nei periodi di minor intensità lavorativa.
Lavoro nel giorno di sabato
Il sabato è considerato giorno feriale, ma il lavoro svolto in tale giornata dà diritto a:
- maggiorazione del 10%
Festività
Sono festivi:
- tutte le domeniche;
- i giorni considerati festivi per legge.
Il testo elenca espressamente, tra gli altri: 01/01, 06/01, Lunedì di Pasqua, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 25/12, 26/12.
Sono inoltre considerate semifestive le giornate del 24/12 e del 31/12.
Ferie, permessi e congedi
Ferie
- 36 giorni annui
Per periodi inferiori all'anno:
- 3 giorni per ogni mese di lavoro;
- per frazioni di mese, 1 giorno ogni 10 giorni pieni di assunzione.
In caso di impossibilità di fruizione per esigenze di servizio o sicurezza, spetta l'indennità sostitutiva pari a 1/26 della paga mensile per ogni giornata di ferie non goduta.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni retribuiti
Applicabile anche in caso di unione civile.
Altri permessi e congedi
Si applica la normativa legale vigente per:
- lutto e malattia parenti;
- assistenza a persone disabili;
- cure per invalidi;
- congedi per donne vittime di violenza;
- maternità e paternità.
Malattia e infortunio
I lavoratori in malattia o infortunio vengono sbarcati e il rapporto di lavoro si risolve.
Diritto al reimbarco
Il marittimo può far valere il diritto al reimbarco con nuovo contratto di arruolamento:
- fino a 240 giorni consecutivi di malattia/infortunio;
- in caso di periodi disgiunti, fino a 300 giorni nell'ultimo triennio;
- fino a 550 giorni nell'ultimo triennio in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, Parkinson, Alzheimer e trapianti di organi vitali.
Per i rapporti a tempo determinato, il diritto al reimbarco opera solo se la malattia o l'infortunio cessano entro la durata del contratto.
Il testo richiede al marittimo la comunicazione scritta dei certificati medici e della chiusura dell'evento entro 48 ore, pena perdita del diritto al reimbarco.
Periodo di prova
- Massimo 60 giorni
Durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso o indennità.
Contratto a tempo determinato e contratto a viaggio
Tempo determinato
Secondo la sintesi e il testo contrattuale:
- durata massima: 12 mesi, salvo diversa previsione di secondo livello o territoriale;
- possibile ampliamento del periodo di imbarco fino a 30 giorni per esigenze di navigazione/sicurezza o fino al primo approdo utile;
- se il rapporto prosegue oltre i limiti massimi, si trasforma a tempo indeterminato;
- due contratti a termine si considerano in continuità se tra essi intercorre un periodo inferiore a 90 giorni;
- esclusi i limiti percentuali ai contratti a termine, per la particolare stagionalità e discontinuità del settore.
Contratto a viaggio
Può essere limitato a uno o più viaggi contenuti entro il periodo massimo di 1 anno.
Risoluzione del rapporto e preavviso
Termini di preavviso
In caso di licenziamento o dimissioni, i termini di preavviso sono i seguenti:
| Categoria | Preavviso |
|---|---|
| Comandante e Direttore di macchina | 30 giorni |
| Ufficiali di bordo | 20 giorni |
| Altri prestatori | 15 giorni |
I giorni di preavviso sono di calendario.
In mancanza di preavviso, salvo i casi di giusta causa, è dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso.
Spese di viaggio al termine del rapporto
Le spese di viaggio del marittimo alla cessazione del rapporto sono a carico dell'armatore, salvo il caso in cui la risoluzione avvenga per volontà o colpa del marittimo.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge 29/05/1982 n. 297.
La base di calcolo richiamata dal CCNL comprende:
- minimo contrattuale;
- ratei periodici di 13ª e 14ª;
- scatti di anzianità / navigazione.
Inquadramento professionale
Il contratto prevede una classificazione in livelli con riferimento a personale di coperta, macchina e servizi di bordo. Le figure indicate dal testo comprendono, tra le altre:
- allievi ufficiali;
- mozzi e comuni del diporto;
- sottufficiali;
- ufficiali di coperta e macchina;
- commissario di bordo;
- capitani;
- comandante e direttore di macchina.
Trasferimento, mansioni e mobilità su altre unità
Il marittimo può essere trasferito su qualunque unità dell'armatore. Il passaggio ad altra unità del medesimo armatore non interrompe il rapporto di lavoro.
In caso di assegnazione a unità di lunghezza superiore di almeno 10 metri, spetta la citata indennità del 5% della paga base.
Vitto e alloggio
Il vitto è a carico dell'armatore e deve essere garantito a bordo oppure, se non possibile, tramite soluzioni alternative adeguate nelle vicinanze dell'unità.
Il contratto richiama anche l'obbligo datoriale di garantire:
- ambiente non nocivo;
- nutrizione sana e sufficiente;
- spazi adeguati;
- ventilazione e salubrità;
- connessione internet utile alla connettività sociale dei marittimi.
Disciplina e doveri del personale
Sono previsti obblighi di diligenza, riservatezza, rispetto della gerarchia di bordo e delle regole di sicurezza.
Sanzioni disciplinari
Il sistema disciplinare contempla:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- risoluzione del contratto.
Salvo il rimprovero verbale, è prevista contestazione scritta e diritto di difesa del lavoratore.
Welfare, bilateralità e assistenza sanitaria integrativa
Fondo sanitario integrativo
Il fondo individuato dal CCNL è FONDO MEDI-PREV.
Contributi previsti:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Copertura vita | € 36,00 annui per marittimo |
| Copertura infortuni e assistenza sanitaria | € 214,00 annui per marittimo |
La quota di € 214,00 è ridotta del 50% se il contratto del marittimo è attivato successivamente al 01/06 dell'anno.
Enti bilaterali
Il CCNL richiama in particolare:
- ESBII;
- EB WORK.
Finanziamento ente bilaterale
Contributo mensile pari allo 0,8% della paga base, a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità.
Assistenza contrattuale
Ulteriore contributo di assistenza contrattuale pari allo 0,8% della paga base, sempre a carico del datore di lavoro, per 13 mensilità.
Conciliazione delle controversie
Le controversie individuali e collettive devono essere preliminarmente indirizzate ai sistemi di conciliazione previsti presso gli enti bilaterali.
Il CCNL disciplina procedure di conciliazione sindacale, commissioni di conciliazione, tentativi facoltativi e, nei casi previsti dalla legge, tentativi obbligatori di conciliazione.
Altre previsioni rilevanti
- possibilità di paga unificata annuale, stagionale o mensile, comprensiva di voci fisse e variabili, escluse ferie e TFR;
- obbligo di tenere una copia del CCNL a bordo;
- previsioni su dotazione di divise e DPI;
- disciplina su videosorveglianza e tutela della salute;
- possibilità di contrattazione collettiva di secondo livello territoriale o aziendale.
Quadro numerico di sintesi
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Decorrenza CCNL | 15/05/2025 |
| Scadenza CCNL | 31/12/2029 |
| Orario normale | 40 ore settimanali |
| Divisore orario | 184 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
| Ferie annue | 36 giorni |
| Congedo matrimoniale | 15 giorni |
| Periodo di prova massimo | 60 giorni |
| Maggiorazione lavoro straordinario | 30% |
| Maggiorazione lavoro notturno | 30% |
| Maggiorazione lavoro festivo | 30% |
| Maggiorazione lavoro domenicale | 30% |
| Maggiorazione lavoro del sabato | 10% |
| Panatica sostitutiva | € 26,00 al giorno |
| Panatica convenzionale | € 8,50 mensili |
| Indennità adeguamento unità superiore | 5% paga base |
| Scatto biennale | 5% del minimo |
| Numero massimo scatti | 6 |
| Perdita corredo comandante/direttore macchina | € 850,00 |
| Perdita corredo restante equipaggio | € 500,00 |
| Diritto al reimbarco per malattia/infortunio continuativi | 240 giorni |
| Diritto al reimbarco per periodi disgiunti | 300 giorni nel triennio |
| Diritto al reimbarco per patologie gravi | 550 giorni nel triennio |
| Durata massima tempo determinato | 12 mesi |
| Continuità tra contratti a termine | intervallo inferiore a 90 giorni |
| Proroga tecnica imbarco | massimo 30 giorni |
| Preavviso comandante/direttore macchina | 30 giorni |
| Preavviso ufficiali | 20 giorni |
| Preavviso altri prestatori | 15 giorni |
Accordi e rinnovi
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