Sentenza n. 5522/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso e lex specialis dell’indagine esplorativa di mercato per l’affidamento diretto della fornitura di dispositivi medici e materiali di consumo extratariffari riconducibili alla ex classe 22 del nomenclatore tariffario
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa e la federazione di categoria avevano impugnato l’avviso pubblicato il 26 marzo 2026 e gli atti allegati, comprese le condizioni generali di contratto e la descrizione dei prodotti, relativi a un’indagine esplorativa finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023. Il testo non espone i motivi di legittimità articolati nel ricorso. In corso di causa, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione di rinuncia agli atti, sottoscritta dal solo difensore senza procura speciale e non anche dai ricorrenti, non era rituale: la procura alle liti originaria, anche se comprendeva la facoltà di rinunciare, non era sufficiente. La dichiarazione è stata quindi considerata quale manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte e hanno aderito alla dichiarazione; spese integralmente compensate. La domanda cautelare era stata in precedenza respinta con ordinanza n. 1278 del 14 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
Considerato, nondimeno, che l’atto di rinunzia firmato dal difensore della parte ricorrente non è assistito da procura speciale, né risulta sottoscritto anche dai ricorrenti come invece prescritto dall’art. 84 comma 1 c.p.a, non potendo qualificarsi come tale la procura ad litem depositata con il ricorso introduttivo quand’anche comprensiva della facoltà conferita al difensore di rinunciare agli atti
La rinuncia agli atti sottoscritta dal difensore richiede una procura speciale; la procura alle liti rilasciata per il ricorso introduttivo non basta, neppure se contempla la facoltà di rinunciare agli atti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
che, pertanto, la relativa dichiarazione, da intendersi quale rinunzia irrituale, rileva, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a, quale ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione giudizio, come peraltro espressamente dedotto in atti dalla parte ricorrente;
Una rinuncia irrituale può rilevare come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando tale carenza sia espressamente dedotta dalla parte.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett. c) c.p.a e art. 84 comma 4 c.p.a;
Il ricorso va dichiarato improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio effettuata dal difensore richiede una procura speciale; non è sufficiente la procura ad litem conferita per proporre il ricorso, anche se include la facoltà di rinunciare.
- La rinuncia agli atti priva dei requisiti formali prescritti non produce gli effetti processuali di una rinuncia rituale, ma può essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, se questa è espressamente dichiarata dalla parte.
- Quando nel corso del giudizio viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →