Sentenza n. 451/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all'azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Malvestio S.p.A. il 18/1/2023: - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 22 recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, co. 9 bis del DL 78/2015” e dei relativi allegati, ossia l'allegato n. 1, recante il payback dovuto per l'anno 2015, l'allegato n. 2, recante il payback dovuto per l'anno 2016, l'allegato n. 3, recante il payback dovuto per l'anno 2017, l'allegato n. 4, recante il payback dovuto per l'anno 2018 e l'allegato n. 5, recante il riepilogo del payback dovuto da ciascuna azienda per tutte le anzidette annualità; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali e dell'ESTAR, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall'art. dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota esplicativa sulle modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento inviata dalla Regione Toscana ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Malvestio S.p.A. il 15/2/2023: - del Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Allegati A, B, C e D al predetto decreto, recanti l'indicazione della spesa e della quota di ripiano a carico dei singoli fornitori rispettivamente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali, richiamate nel corpo del decreto di ripiano ma di estremi e contenuto ignoti, con le quali sarebbe stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, comunicato al Ministero della Salute con nota prot. n. 66228 del 16/09/2019 e successiva nota prot. n. 80494 del 23/12/2019, anch'esse di contenuto ignoto; - della Nota esplicativa sul Ripiano dispositivi medici 2015-2018 adottata in data 5 agosto 2022 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute; oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali di determinazione del superamento dei tetti di spesa e di attuazione del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché atti regionali di individuazione degli importi dovuti dalla società
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti, deducendo l'illegittimità costituzionale della disciplina del payback per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona fede, in ragione della fissazione retroattiva dei tetti di spesa e della dedotta consumazione del potere; l'erronea inclusione del costo del servizio nel calcolo della spesa per dispositivi medici; la violazione degli obblighi di trasparenza, nonché il difetto di istruttoria e motivazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti regionali applicativi, contestando anche la mancata partecipazione procedimentale, l'incompletezza e non conoscibilità dei dati utilizzati, il travisamento dei fatti, l'irragionevolezza, il calcolo del payback al lordo dell'IVA e l'illegittimità derivata degli atti regionali.
La decisione
Il ricorso principale è stato definito in modo articolato per effetto dello ius superveniens. Quanto alla Regione Toscana, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, prevede l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e la cessazione ex lege della materia del contendere dopo l'accertamento regionale del versamento. Per le Regioni rispetto alle quali la società ha documentato il pagamento tempestivo e corretto della quota ridotta, ma senza formale dichiarazione regionale di accertamento, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per le restanti amministrazioni, in assenza di prova del pagamento, il ricorso principale è stato deciso nel merito e respinto, sulla base dei precedenti della Sezione successivi alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024: il meccanismo del payback per gli anni 2015-2018 è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, mentre la riduzione prevista dalla disciplina sopravvenuta deve operare anche per le imprese che non abbiano abbandonato il contenzioso. I motivi aggiunti contro gli atti regionali applicativi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il pagamento tempestivo e integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende per le annualità 2015-2018; l'accertamento regionale del pagamento determina ex lege la cessazione della materia del contendere, mentre la documentazione del pagamento senza formale accertamento regionale comporta la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità in parte qua.
art. 9-ter, commi 1, 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento mediante oneri a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
La disciplina è stata considerata dalla Corte costituzionale nella riduzione degli importi dovuti dalle aziende; la sentenza n. 139/2024 ne ha disposto la caducazione quanto alle procedure e ai termini incompatibili con l'estensione della riduzione a tutte le aziende fornitrici.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice fornito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi ... la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Consente la decisione in forma semplificata quando le questioni siano manifestamente definibili in rito o nel merito, anche mediante richiamo a precedenti conformi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta riduce l'importo dovuto e stabilisce che il pagamento della quota ridotta estingue l'obbligazione, l'accertamento formale del versamento da parte dell'amministrazione determina ex lege la cessazione della materia del contendere sui ricorsi relativi agli atti applicativi interessati.
- In mancanza dell'accertamento formale dell'amministrazione, la prova giudiziale del pagamento tempestivo e corretto della quota ridotta fa venir meno l'interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso limitatamente agli atti e alle amministrazioni cui il pagamento si riferisce.
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo alle annualità 2015-2018 è stato ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento legislativo, sicché le censure fondate sulla violazione dell'art. 41 Cost. e sui principi di irragionevolezza e sproporzione non sono idonee a determinarne l'annullamento.
- Le controversie aventi a oggetto gli atti regionali applicativi che individuano, nei confronti dei singoli fornitori, gli importi concretamente dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione e indicare la possibilità di riassunzione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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