Sentenza n. 515/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione del giudicato formatasi sul decreto ingiuntivo n. 1261/2024 del 13 maggio 2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord (RG 3856/2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto emesso dal Tribunale di Napoli Nord
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore della PA)
Prevale il privato
La controversia
La società creditrice e il difensore dichiaratosi antistatario hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 85.806,46, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002, nonché delle spese della procedura in favore del difensore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo in forma esecutiva, il Comune non avrebbe provveduto al pagamento. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Comune non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento. Il decreto ingiuntivo risultava non opposto ed era stato munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; inoltre, era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, provvedendo al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente. Le spese dell'eventuale funzione commissariale, liquidate in euro 500,00, sono state poste a carico del Comune. Il giudice ha inoltre accolto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo il pagamento di un'ulteriore somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in mancanza, con l'insediamento del commissario. Sono state riconosciute, nell'ambito delle spese di lite, le spese funzionali alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori necessari per introdurre l'ottemperanza; sono state invece escluse le spese di precetto e quelle di eventuali procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla scelta di strumenti diversi dall'ottemperanza. Il Comune è stato condannato anche al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è proponibile per l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, purché munito del decreto di esecutorietà.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce il presupposto che consente di riconoscerne il valore di cosa giudicata ai fini dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali consente di procedere con l'ottemperanza, in presenza dell'inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può porre a carico dell'amministrazione inadempiente un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, determinata nella fattispecie in misura pari agli interessi legali sul dovuto per il periodo successivo alla notificazione della sentenza e fino all'adempimento o all'insediamento del commissario.
art. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dal titolo giudiziale devono essere corrisposti insieme alla sorte capitale sino al soddisfacimento del credito.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto, munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ha valore di cosa giudicata e può essere posto a fondamento del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo.
- Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'inadempimento dell'amministrazione a un provvedimento giurisdizionale pecuniario può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere riconosciuta un'ulteriore somma di denaro, parametrata agli interessi legali sul dovuto, decorrente dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione o all'introduzione dell'ottemperanza; non sono invece dovute le spese di precetto né quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, perché riferite a una scelta alternativa del creditore.
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