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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26476/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per reati connessi al riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e all\'indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 d.lgs. 231/2007). Contestano, a diverso titolo, la carenza di prova circa il loro coinvolgimento nella predisposizione e uso di conti gioco on line e carte Postepay intestate a terzi per ostacolare l\'identificazione della provenienza illecita di somme derivate da frodi informatiche, l\'erronea qualificazione giuridica dei fatti, la mancata applicazione di specifiche attenuanti, l\'aumento per continuazione, e profili relativi alla confisca di un veicolo. Denunciano inoltre vizi di motivazione, impropria valorizzazione di dichiarazioni/confessioni, e violazioni di norme costituzionali e convenzionali inerenti il diritto di difesa.

La decisione

Per Andrea LEONARDI: il ricorso è dichiarato inammissibile per generica ripetizione delle doglianze di merito senza specifico confronto critico con la motivazione della Corte territoriale; la condanna e la confisca restano confermate; il ricorrente è condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende (euro 3.000). Per Calin Marius Vasile DRIMBAREAN: due motivi (il primo e il terzo) sono accolti; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse congrua e che gli elementi indiziari non superassero il vaglio dell\'oltre ogni ragionevole dubbio in relazione ai capi A) e C), pertanto ha annullato con rinvio le statuizioni relative a quei capi e trasmesso gli atti ad altra sezione della Corte d\'Appello di Brescia per un nuovo esame; il secondo motivo di Drimbarean è stato invece respinto (manifestamente infondato). La Corte ha confermato, in linea generale, i principi interpretativi sul reato di riciclaggio e sull\'indebito utilizzo degli strumenti di pagamento (compreso il principio secondo cui il consenso del titolare della carta non rende automaticamente legittimo l\'uso da parte di terzi), ma ha richiamato il rispetto del criterio probatorio "oltre ogni ragionevole dubbio" laddove gli indizi risultino labili.

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen.

    Il riciclaggio è reato a forma libera: vale la configurabilità anche quando la condotta sia composta da più atti distinti finalizzati, unitariamente, ad occultare la provenienza illecita di denaro. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato quando i conti gioco on line e l\'uso di carte intestate a terzi erano funzionali a ostacolare l\'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi.

  • art. 55 d.lgs. 231/2007

    L\'indebito utilizzo di strumenti di pagamento integra il reato anche se il titolare è consapevole dell\'operazione: la legittimazione all\'impiego è conferita contrattualmente all\'intestatario e il consenso del titolare non è automaticamente rilevante se l\'uso è finalizzato a scopi personali del terzo e mette a rischio la sicurezza delle transazioni.

  • art. 640-ter cod. pen.

    La riqualificazione nel reato previsto dall\'art. 640-ter (illecito trasferimento di fondi con strumenti elettronici) è stata ritenuta inammissibile nel caso concreto perché i giudici di merito hanno qualificato le condotte come indebito utilizzo di carte e riciclaggio, non come truffa informatica riconducibile all\'art. 640-ter.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Richiamato come reato presupposto (truffa informatica) i cui proventi sarebbero stati oggetto di riciclaggio: la Corte ha ricordato che il riciclaggio può avere per oggetto proventi derivanti da tale reato pregiudiziale.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena e le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha rilevato che la difesa non ha fornito elementi concreti per pretendere la massima riduzione prevista e che il motivo era generico.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferisce al principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio". La Cassazione ha richiamato che la valutazione indiziaria deve raggiungere un grado di credibilità tale da escludere ragionevoli dubbi; nel caso di Drimbarean la motivazione di merito non ha soddisfatto questo standard per alcuni capi.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Norma e principi processuali richiamati nelle doglianze sui diritti di difesa; la Corte ha ritenuto però il ricorso generico e aspecifico rispetto alle richieste di Leonardi.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede che l\'impugnazione esponga ragioni di fatto e diritto: la Corte ha affermato che la mancata specificità dei motivi costituisce causa di inammissibilità.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce l\'interesse necessario per impugnare provvedimenti di confisca; la Corte ha osservato che chi non è titolare/inquadrato come proprietario del bene non ha interesse attuale e concreto ad impugnare la confisca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sui costi del procedimento di cassazione: in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese; la Corte ha condannato Leonardi anche all\'ammenda per colpa nell\'aver proposto ricorso inammissibile.

  • art. 12-sexies d.l. 306/1992

    Norma richiamata in relazione alla confisca: la doglianza sul carattere "di alta gamma" dell\'autovettura è stata ritenuta priva di interesse da parte del ricorrente che non ne è proprietario.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell\'Uomo (art. 6) e Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 14)

    Richiamati dai ricorrenti per presunte violazioni del diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che gli argomenti prospettati fossero in gran parte generici e non dotati di specificità tale da fondare la cassazione.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: la mera ripetizione delle doglianze d\'appello senza critiche argomentate è causa di inammissibilità.
  • Il reato di riciclaggio (art. 648-bis) ha natura "a forma libera": una pluralità di atti distinti può integrare il reato se riconducibili a un medesimo disegno finalizzato ad occultare la provenienza illecita dei fondi.
  • L\'uso di carte o strumenti di pagamento intestati a terzi può integrare l\'indebito utilizzo (art. 55 d.lgs. 231/2007) anche se il titolare è consapevole dell\'operazione; il consenso del titolare non legittima automaticamente l\'uso quando l\'operazione persegue fini personali del terzo.
  • Per fondare una condanna su indizi occorre un quadro probatorio unitario e dotato di elevato grado di credibilità razionale; indizi labili o non collegati in modo logico-necessario alla persona dell\'imputato non sono sufficienti per superare il criterio dell\'oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Per impugnare misura di confisca è necessario avere un interesse attuale e concreto (titolarità o diritto alla restituzione); altrimenti il gravame è inammissibile per mancanza di interesse.
  • In tema di determinazione della pena e riconoscimento delle attenuanti, l\'onere della difesa è di proporre elementi concreti per giustificare una maggiore mitigazione; censure generiche non sono efficaci.

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