Cassazione Penale, Sentenza n. 48221/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando: i) l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; ii) la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati indicati ai capi C) e D). Il PG ha richiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche sia esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se motivato; nel caso di specie il giudice del merito ha motivatamente evidenziato l'assenza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza del disvalore della condotta. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio e rimettere al giudice del rinvio la questione delle attenuanti, il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta all'annullamento. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
La Corte ha richiamato che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è frutto di un potere discrezionale del giudice del merito; non è richiesta l'elencazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, bensì il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti
giurisprudenza sul rapporto tra annullamento parziale, rinvio e prescrizione
Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018 - dep. 2019 (Rv. 274828 - 01) e altre
Principio secondo cui, quando si forma un giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità e successivamente la sentenza viene annullata parzialmente con rinvio (per esempio solo per valutare attenuanti), la prescrizione sopravvenuta dopo l'annullamento non può essere declarata quando il giudicato impedisce tale declaratoria
Corte cost. sent. n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla quantificazione delle spese e alla sanzione pecuniaria: se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione
Massime di principio
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice del merito; in Cassazione si sindacano solo vizi di motivazione e arbitrarietà manifesta
- Per giustificare il diniego delle attenuanti il giudice non deve elencare tutti gli elementi favorevoli, ma indicare quelli che ritiene decisivi o rilevanti; l'assenza di segnali di resipiscenza o di consapevolezza del disvalore della condotta può legittimare il diniego
- In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudicato già formato sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce in genere la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento
- La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se non sussistono i presupposti di ammissibilità; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e sanzione pecuniaria
- Per impugnare con successo il diniego delle attenuanti generiche occorre dimostrare un vizio nella valutazione di merito tale da configurare manifesta arbitrarietà o violazione di legge
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