Cassazione Penale, Sentenza n. 17210/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto/tardività di querela, sostenendo che il Tribunale di Imperia, nel riformare la condanna di primo grado per diffamazione, non abbia fornito la "motivazione rafforzata" richiesta quando si oppone alla decisione di primo grado. In particolare hanno contestato che il giudice d'appello abbia erroneamente anticipato temporalmente la condotta diffamatoria (collocandola tra maggio e luglio 2020 invece che in settembre 2020), ritenendo quindi tardiva la querela del 2 novembre 2020, senza confrontarsi con le dichiarazioni rese in primo grado e senza valutare adeguatamente la corrispondenza e-mail prodotta in udienza (che, secondo le parti civili, dimostrerebbe richieste di accesso e accessi avvenuti il 25 e 29 settembre 2020 e l'accesso del 30 settembre 2020 nel quale sarebbe stata pronunciata la frase contestata). Hanno quindi denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per omesso esame delle prove documentali e per mancato obbligo di motivazione rafforzata in caso di sovvertimento del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente riconosciuto l'interesse delle parti civili a impugnare la sentenza di non doversi procedere, atteso che esisteva un precedente accertamento di responsabilità in primo grado e un vantaggio civilistico conseguente al ribaltamento. Sulla questione centrale la Corte ha affermato che il giudice d'appello, avendo sovvertito la decisione di primo grado quanto alla collocazione temporale del fatto e alla tardività della querela, aveva l'onere di una motivazione rafforzata che spiegasse perché le risultanze dell'istruttoria fossero valutate diversamente rispetto al primo giudice; ciò non è avvenuto: il Tribunale si è limitato a un generico richiamo alla "maggior parte delle risultanze" senza confronto con la motivazione del primo giudice e senza esaminare le e-mail prodotte. Per questo vizio di motivazione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata "agli effetti civili" e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 124 cod. pen.
Richiamato nel ricorso come norma violata; la doglianza verteva su presunta violazione di legge e vizio di motivazione collegato all'applicazione delle norme penali relative alla procedibilità.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)
La norma limita i motivi di ricorso per cassazione per i reati di competenza del giudice di pace (riducendoli), ma la Corte precisa che tale limitazione non esclude la rilevanza della "motivazione rafforzata": la violazione dell'obbligo di motivare adeguatamente il dissenso rispetto al primo grado può costituire comunque profilo di violazione di legge deducibile in Cassazione.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiama i limiti e le possibilità di sindacato di legittimità, ma osserva che la mancanza di motivazione rafforzata configurabile come violazione di legge è sindacabile.
art. 581 n.1 lett. c) e d) e art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Articoli invocati dalla difesa per chiedere l'inammissibilità del ricorso; la Corte, però, ha ritenuto che le parti civili avessero interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela, con le conseguenze procedurali esposte in motivazione.
art. 576, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere la legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento, in quanto l'articolo fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento e quindi anche a quelle che dichiarano l'estinzione o il non doversi procedere.
artt. 529-531 cod. proc. pen.
Riferiti nella motivazione per includere la sentenza di non doversi procedere tra le sentenze di proscioglimento richiamate dall'art. 576; utili a definire la categoria di sentenze impugnabili dalla parte civile.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli effetti civili del giudizio penale: la Corte può annullare la sentenza agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che può utilizzare gli elementi raccolti nel giudizio penale.
Massime di principio
- La parte civile ha interesse ad impugnare anche una sentenza di proscioglimento/non doversi procedere quando in precedenza vi sia stato un accertamento di responsabilità in primo grado e l'impugnazione possa produrre un vantaggio civilistico (es. ripristino della possibilità di agire per il risarcimento).
- Quando il giudice d'appello sovverte la decisione di primo grado sulla responsabilità (anche per reati di competenza del giudice di pace) ha l'onere di fornire una motivazione rafforzata: deve esplicitare perché attribuisce alle stesse prove una rilevanza probatoria diversa e confutare specificamente le conclusioni del primo grado.
- La mancanza di un confronto puntuale con le risultanze probatorie (dichiarazioni testimoniali e documenti prodotti, come e-mail) e l'assenza di adeguata argomentazione circa la diversa collocazione temporale del fatto possono configurare un vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
- In caso di annullamento agli effetti civili, il procedimento può essere rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che può avvalersi delle prove raccolte nel giudizio penale per la valutazione autonoma della responsabilità civile.
- Le limitazioni ai motivi di cassazione previste per i procedimenti di competenza del giudice di pace non escludono il sindacato sulle violazioni dell'obbligo di motivazione; la tutela del canone probatorio e del diritto alla motivazione persiste come presidio di legalità.
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