Sentenza n. 389/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Treviso per una partita di calcio, unitamente agli atti presupposti del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e della Questura di Padova
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di un coordinamento di tifosi, ha impugnato il decreto del Prefetto di Padova che vietava la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Treviso per l'incontro di calcio ACD Campodarsego-Treviso Calcio, nonché la determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e il parere del Questore di Padova. Era stata altresì chiesta la sospensione cautelare degli atti. In sede cautelare monocratica, il Presidente del TAR aveva respinto la domanda, rilevando che le limitazioni preventive adottate per la tutela dell'ordine pubblico durante eventi sportivi costituiscono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non ravvisate alla luce degli elementi di rischio indicati nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'incontro sportivo si era già disputato il 25 gennaio 2026 e la ricorrente aveva dichiarato, con memoria, di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure rivolte contro il divieto e gli atti presupposti. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti e nel rispetto del contraddittorio.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare monocratica, nell'ambito della quale era stata respinta la richiesta di sospensione degli atti impugnati.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Massime di principio
- Quando l'oggetto dell'impugnazione è una misura preventiva riferita a uno specifico evento sportivo già svoltosi, il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
- Le limitazioni preventive adottate dagli organi competenti per la tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive esprimono ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice, in sede cautelare, nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza; tale valutazione non costituisce tuttavia una decisione di merito se il ricorso diviene improcedibile prima della definizione della controversia.
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