Sentenza n. 11702/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione alle agevolazioni del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 “beni strumentali” (nuova Sabatini) ricevuto in data 12.1.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione alle agevolazioni della misura "Nuova Sabatini" per incompletezza della documentazione antimafia
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego ministeriale sostenendo che la domanda, al momento della presentazione, era completa e che l'Amministrazione avrebbe dovuto concludere tempestivamente il procedimento, prima del successivo mutamento della compagine societaria, divenuto rilevante per la verifica antimafia. Ha inoltre dedotto l'eccesso di potere per incongruenza e illogicità della motivazione, poiché la comunicazione dei motivi ostativi aveva indicato l'assenza della documentazione relativa al socio unico subentrato, mentre il diniego definitivo aveva richiamato anche la mancata documentazione relativa ai familiari conviventi; la violazione del principio del soccorso istruttorio, per non avere l'Amministrazione consentito l'integrazione documentale; e la violazione dell'art. 18, comma 2, l. n. 241/1990, assumendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire d'ufficio informazioni già desumibili dalla visura camerale e riferibili a persone fisiche già sottoposte a verifica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la disciplina delle agevolazioni, integrata dalla normativa antimafia, imponga al richiedente di fornire le informazioni necessarie alla verifica dei soggetti indicati dall'art. 85 d.lgs. n. 159/2011. La verifica deve essere effettuata con riferimento all'assetto societario e gestionale esistente al momento della concessione e dell'erogazione del contributo, non a quello esistente alla data della domanda. Pertanto, il mutamento della compagine societaria intervenuto durante il procedimento rendeva necessaria la presentazione della documentazione aggiornata relativa al socio unico subentrato. L'eventuale violazione dei termini procedimentali avrebbe potuto rilevare, se ne fossero sussistiti i presupposti, esclusivamente sul piano della responsabilità da ritardo e del risarcimento, senza incidere sulla legittimità della richiesta documentale. La mancata trasmissione della documentazione relativa al socio unico costituiva motivazione sufficiente del diniego; l'ulteriore riferimento ai familiari conviventi doveva ritenersi implicitamente compreso nella contestata incompletezza delle informazioni sul socio unico, anche perché l'art. 85, comma 3, estende le verifiche ai familiari conviventi maggiorenni. Non vi è stata violazione del soccorso istruttorio, poiché la comunicazione dei motivi ostativi aveva già consentito, di fatto, l'integrazione documentale, rimasta ineseguita. È stata infine esclusa la violazione dell'art. 18 l. n. 241/1990: il comma 3-bis fa salvo il rispetto della disciplina antimafia e non impone all'Amministrazione di ricostruire d'ufficio la coincidenza tra le persone fisiche operanti in diverse società, in assenza della necessaria collaborazione dell'istante. Spese compensate per la novità e peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013
"le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti"
Costituisce la base normativa della misura agevolativa per investimenti in beni strumentali, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina attuativa.
art. 8 d.m. 25 gennaio 2016
"Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilità al contributo"
La presentazione di dichiarazioni incomplete o l'omessa produzione, anche parziale, della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità dell'istanza.
art. 14 d.m. 25 gennaio 2016
Rimette alla circolare ministeriale la pubblicazione dei moduli e delle istruzioni per l'accesso alle agevolazioni.
punto 12 circolare ministeriale n. 14036/2017
Subordina la concessione del contributo all'acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.
art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 159/2011
"contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo"
Preclude l'accesso alle erogazioni pubbliche alle persone colpite dalle misure di prevenzione antimafia.
art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Estende le verifiche antimafia ai familiari conviventi maggiorenni dei soggetti indicati dalla disposizione.
art. 86, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
"nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'impresa, dell'assetto societario o gestionale"
Impone ai legali rappresentanti di comunicare al prefetto le modificazioni dell'assetto societario o gestionale relative ai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all'impresa di conoscere le carenze documentali e di produrre integrazioni, rimaste incomplete.
art. 6 l. n. 241/1990
Il soccorso istruttorio non esonera l'istante dall'obbligo di produrre la documentazione antimafia richiesta, quando l'Amministrazione abbia già segnalato le carenze e consentito la regolarizzazione.
art. 18, commi 2 e 3-bis, l. n. 241/1990
L'acquisizione d'ufficio di dati e documenti non impone all'Amministrazione, in assenza della collaborazione dell'istante, di ricostruire la coincidenza tra soggetti operanti in diverse società; resta comunque salvo il rispetto della disciplina antimafia.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici soggette a verifica antimafia, l'istruttoria deve considerare l'assetto societario e gestionale esistente al momento della concessione e dell'erogazione del beneficio, non soltanto quello presente alla data di presentazione della domanda.
- Il mutamento della compagine societaria intervenuto durante il procedimento di concessione di un contributo impone al richiedente di comunicare la variazione e di produrre la documentazione antimafia aggiornata relativa ai nuovi soggetti sottoposti a verifica.
- La mancata produzione, anche parziale, della documentazione antimafia richiesta dalla disciplina dell'agevolazione legittima il diniego del contributo; l'eventuale ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento non rende illegittima la richiesta documentale aggiornata, potendo eventualmente rilevare soltanto ai fini della responsabilità da ritardo.
- Quando l'Amministrazione abbia indicato, nella comunicazione dei motivi ostativi, l'omessa documentazione relativa a un socio unico sottoposto a verifica antimafia, il successivo richiamo alla mancata documentazione sui suoi familiari conviventi non introduce necessariamente un motivo nuovo, poiché tale documentazione rientra nell'obbligo complessivo di informazione antimafia previsto dall'art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011.
- Il soccorso istruttorio non si traduce in un obbligo dell'Amministrazione di sostituirsi al richiedente nella produzione delle dichiarazioni antimafia: se i motivi ostativi hanno evidenziato le carenze e l'istante non le ha colmate, il diniego resta legittimo.
- L'obbligo di acquisizione d'ufficio dei dati non impone all'Amministrazione, nell'ambito delle verifiche antimafia, di ricostruire autonomamente la coincidenza tra le persone fisiche operanti in società diverse, quando l'istanza non sia stata completata con la documentazione richiesta.
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