Cassazione Civile, Ordinanza n. 14880/2026 del 18/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare sita in Venezia, destinata al culto, per la quale il contribuente aveva presentato una proposta di rendita pari a zero. L'Ufficio ha invece attribuito una rendita catastale di euro 3.730,00. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha riformato la decisione. La ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 7 l. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse immotivato perché non spiegava perché, a fronte di una proposta di rendita sostanzialmente nulla, fosse stata attribuita una rendita positiva e non richiamava il D.M. n. 28/1998; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina catastale e dell'art. 36 d.P.R. 917/1986, sostenendo che gli edifici di culto non locati non sarebbero iscrivibili con rendita positiva e che il regolamento non potrebbe derogare alla normativa primaria; con il terzo ha denunciato violazione di parametri costituzionali e sovranazionali, lamentando che la decisione avesse indebitamente ritenuto assorbito un ulteriore motivo e che la prassi amministrativa fosse arbitraria e discriminatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in caso di dichiarazione o variazione catastale di edifici adibiti al culto pubblico, l'immobile va censito secondo le regole generali e la proposta deve contenere una rendita non pari a zero, mentre la motivazione dell'atto è sufficiente se il classamento avviene su base DOCFA e i dati del contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente. Ha poi ritenuto infondata anche la censura relativa ai diritti convenzionali, osservando che non vi era profilo discriminatorio rilevante e che la materia fiscale, in linea generale, non rientra nella nozione di diritti civili della CEDU. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese compensate per la peculiarità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della Congregazione. Ha confermato la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittima l'attribuzione di una rendita catastale positiva a un immobile destinato al culto. La Corte ha ribadito che gli edifici di culto sono esentati dall'obbligo di dichiarazione in catasto e dall'imposizione in ragione della loro destinazione, ma, se il proprietario procede a dichiarazione o variazione catastale, l'immobile deve essere censito e valorizzato secondo le regole ordinarie, con attribuzione di una rendita diversa da zero, anche solo a fini statistico-inventariali. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso nel contesto DOCFA, poiché la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivava da una valutazione tecnica e non da una divergenza sui fatti. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione trattata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
L'obbligo di motivazione dell'avviso è stato ritenuto rispettato perché, nel caso di classamento DOCFA, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando i dati del contribuente non sono disattesi ma solo rivalutati tecnicamente.
art. 3, comma 2, D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
La disposizione individua le unità iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; gli edifici di culto non vi rientrano e, quindi, non possono essere iscritti senza rendita se vengono dichiarati o aggiornati catastalmente.
art. 6, comma 3, lett. c), R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
fabbricati destinati all'esercizio dei culti
Gli edifici di culto sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione in catasto, ma tale esenzione non impedisce, in caso di dichiarazione o variazione, l'attribuzione della rendita catastale.
art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Le unità immobiliari destinate al culto pubblico non si classificano nelle categorie ordinarie, ma ciò non esclude la successiva attribuzione della rendita mediante stima diretta.
art. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina con stima diretta per singola unità.
art. 20 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
La dichiarazione di variazione catastale consente l'attivazione del procedimento di controllo e rettifica da parte dell'amministrazione.
art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Per gli immobili di categoria speciale o particolare la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.
art. 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto
L'esenzione riguarda il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e non impedisce l'attribuzione di una rendita catastale, che ha natura tecnico-estimativa e non tributaria.
art. 25 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma è richiamata per distinguere i redditi fondiari, che presuppongono l'iscrizione catastale con attribuzione di rendita, dalla mera esenzione fiscale dell'immobile.
art. 1, commi 2 e 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
La dichiarazione DOCFA e la variazione catastale sono soggette al controllo dell'amministrazione e alla determinazione della rendita definitiva.
art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
È richiamato come base della dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione.
art. 53 Cost.
La Corte esclude che l'attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto contrasti con il principio di capacità contributiva, poiché la rendita non è un'imposta né un presupposto d'imposta.
art. 8 Cost.
La Corte esclude un contrasto con la libertà delle confessioni religiose, ritenendo che la disciplina catastale non incida sull'esenzione fiscale derivante dalla destinazione di culto.
art. 19 Cost.
La Corte esclude che l'attribuzione della rendita limiti la libertà di culto, trattandosi di valorizzazione catastale e non di imposizione sul culto.
art. 9 CEDU
La censura convenzionale è stata ritenuta non decisiva nel contesto fiscale della controversia.
art. 11 CEDU
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla ratio della decisione.
art. 14 CEDU
La doglianza di discriminazione è stata disattesa per difetto di un concreto profilo discriminatorio rilevante.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
La Corte non ha ravvisato un vulnus patrimoniale convenzionalmente rilevante, trattandosi di rendita catastale e non di tributo.
art. 10 TFUE
La censura è stata ritenuta priva di decisività nel caso concreto.
art. 100 c.p.c.
La Corte non ha accolto la prospettazione di una carenza di interesse ad agire, ritenendo che la questione decisiva fosse la legittimità dell'attribuzione della rendita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato solo per la gestione camerale del procedimento e per la richiesta di pubblica udienza.
art. 375 c.p.c.
È richiamato nella richiesta di rimessione alla pubblica udienza, disattesa dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza, se dovuto, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In caso di dichiarazione o variazione catastale di un immobile destinato al culto pubblico, l'unità deve essere censita secondo le regole generali del catasto e la proposta di classamento deve prevedere una rendita diversa da zero, poiché tali beni rientrano tra gli immobili a destinazione particolare assoggettati a stima diretta.
- L'esenzione dall'imposizione fiscale prevista per gli edifici esclusivamente destinati al culto riguarda il reddito imponibile o il tributo, non la rendita catastale, che ha natura tecnico-estimativa e inventariale e non costituisce di per sé né un'imposta né un presupposto d'imposta.
- Nel procedimento DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende i dati di fatto del contribuente ma effettua soltanto una diversa valutazione tecnica degli stessi; solo se vengono contestati o modificati gli elementi fattuali è necessaria una motivazione più analitica.
- Le fonti regolamentari e le istruzioni amministrative in materia catastale operano su piani differenti: le prime disciplinano l'an della rendita e il censimento dell'immobile, mentre le seconde possono soltanto fornire criteri tecnico-operativi per la sua determinazione, senza poter incidere sulla qualificazione giuridica del bene stabilita dalla normativa primaria e regolamentare di settore.
- La censura di violazione di norme costituzionali o convenzionali non è fondata quando l'attribuzione della rendita catastale non incide sulla libertà religiosa né introduce un prelievo fiscale diretto, limitandosi a una valorizzazione catastale dell'immobile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; resta inammissibile o comunque infondata la doglianza che si risolva nel merito in una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con la base argomentativa decisiva adottata dal giudice di appello.
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