Cassazione Penale, Sentenza n. 10686/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la condanna (pena di 10 mesi di reclusione) per il reato previsto dall'art. 10‑ter d.lgs. 74/2000, contestando in primo luogo la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione: la difesa sosteneva che dagli atti di primo grado emergevano elementi certi (sequestro di solo €1.000 e assenza di altri cespiti noti) tali da provare l'incapacità patrimoniale del condannato a pagare il debito tributario di €269.786,00, condizione posta per la sospensione condizionale della pena. Con memoria successiva il ricorrente ha aggiunto un motivo nuovo, fondato sulla violazione dell'art. 649 c.p.p. ("ne bis in idem"), deducendo che era già stato giudicato per lo stesso fatto in altro procedimento con esito di prescrizione, e quindi sarebbe intervenuta la violazione del divieto di doppio giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al motivo principale sulla motivazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse adeguata: non risultavano elementi idonei a far dubitare della capacità economica del ricorrente di adempiere alla condizione (la mera presenza di €1.000 sequestrati non prova l'impossibilità patrimoniale e non è stata allegata né documentata una situazione patrimoniale complessiva). Il motivo aggiunto relativo al "ne bis in idem" è stato ritenuto inammissibile perché del tutto scollegato dai motivi principali e perché l'accertamento dell'identità del fatto richiede valutazioni di merito e documentazione non proponibili per la prima volta in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende e alle spese processuali, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10‑ter d.lgs. 74/2000
art. 10‑ter d.lgs. 74/2000
Norma che sanziona specifici reati tributari; qui è il titolo del reato per cui è stato condannato il ricorrente
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Limita l'estensione della motivazione e gli elementi che il ricorrente può dedurre in cassazione: il ricorso deve esporre i motivi nei limiti necessari per la decisione
art. 649 cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e regole sulla identificazione della stessa fattispecie; la Corte osserva che la sua contestazione implica valutazioni di merito non ammissibili per la prima volta in Cassazione
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti e i presupposti per l'ammissione di motivi aggiunti in cassazione: i motivi nuovi devono essere collegati e rappresentare sviluppo dei motivi principali
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di pagamento in favore della Cassa delle ammende e le conseguenze per ricorsi dichiarati inammissibili
Massime di principio
- Per impugnare con successo la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma, il ricorrente deve fornire elementi concreti e documentati dell'impossibilità economica di adempiere (es. situazione reddituale e patrimoniale complessiva), non semplici affermazioni generiche o il solo rinvenimento di piccole somme sequestrate.
- La mera scoperta di una somma limitata (es. €1.000) in sede di perquisizione non prova di per sé l'impossibilità di pagare un debito molto più rilevante; il giudice valuta la capacità economica complessiva e richiede elementi idonei a sollevare un dubbio fondato.
- Non è ammesso introdurre in Cassazione motivi del tutto nuovi e scollegati rispetto ai motivi principali dedotti nel ricorso: i motivi aggiunti devono costituire sviluppo o migliore illustrazione di quanto già dedotto.
- La contestazione del "ne bis in idem" richiede un accertamento di merito sull'identità della fattispecie concreta tra procedimenti; tale accertamento e la produzione di documenti probatori non sono generalmente ammissibili per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione.
- Quando si impugna per vizio di motivazione occorre dimostrare in modo specifico la comune illogicità, omissione o contraddittorietà della decisione; la Corte di legittimità valuta se la motivazione è adeguata rispetto alle esigenze di prova emerse dagli atti.
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