Direttiva 2019/170
Direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/170 aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa al piombo nei materiali ceramici dielettrici PZT utilizzati in determinati condensatori. La Commissione constata che, per tali applicazioni, non esistono ancora alternative affidabili sotto il profilo scientifico e tecnico. Vengono quindi fissate nuove date di scadenza dell’esenzione, differenziate per categoria di apparecchiature.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e precisare l'esenzione relativa all’uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di determinati condensatori.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire la modifica della direttiva 2011/65/UE, e indirettamente agli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie della direttiva RoHS 2011/65/UE. L’intervento riguarda specificamente l’esenzione per l’uso del piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti, con scadenze differenziate per le categorie di AEE da 1 a 11. Restano fermi gli obblighi generali della direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III.
Direttiva delegata (UE) 2019/170: esenzione RoHS per il piombo in materiali ceramici dielettrici PZT
La direttiva delegata (UE) 2019/170 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS) per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. L’intervento riguarda l’esenzione dall’obbligo di restrizione del piombo nei materiali ceramici dielettrici PZT impiegati in determinati condensatori, applicazione per la quale la Commissione riconosce l’assenza, allo stato attuale, di sostituti affidabili.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Nel caso esaminato, il piombo resta una sostanza soggetta a restrizione, ma l’uso nei condensatori in questione beneficiava già di un’esenzione, scaduta il 21 luglio 2016 e oggetto di domanda di rinnovo presentata nei termini di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
Ragioni del rinnovo dell’esenzione
La Commissione evidenzia che i condensatori ceramici appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti utilizzano materiali ceramici dielettrici PZT (piombo-zirconio-titanato), apprezzati per l’elevato effetto piezoelettrico, l’elevata costante dielettrica, il comportamento piroelettrico e le proprietà ferroelettriche. La sostituzione o eliminazione completa del piombo è considerata ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per la mancanza di alternative affidabili; per questo l’esenzione viene rinnovata.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la sostituzione della voce 7 c)-IV dell’allegato III. La nuova formulazione riguarda il "piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti" e introduce scadenze differenziate in funzione della categoria di apparecchiatura:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è una direttiva delegata e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone il recepimento entro il 29 febbraio 2020, con applicazione delle misure nazionali dal 1º marzo 2020. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Nei considerando la Commissione precisa che l’esenzione non indebolisce la tutela ambientale e sanitaria garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La direttiva si colloca quindi nel sistema di coordinamento tra la disciplina RoHS sulle restrizioni d’uso nelle AEE e la normativa chimica generale dell’Unione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, chiamati a recepire la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 7 c)-IV relativa al piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti.
Rinnovo dell’esenzione e motivazione tecnica
Nei considerando la Commissione rileva che il piombo è sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che per l’applicazione in questione l’eliminazione o sostituzione completa è ancora impraticabile per mancanza di sostituti affidabili. L’esenzione viene quindi rinnovata, senza indebolire la protezione offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Scadenze dell’esenzione per categoria di apparecchiature
L’allegato stabilisce che la voce 7 c)-IV scade: il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; il 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; il 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1º marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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