Direttiva 2019/173
Direttiva delegata (UE) 2019/173 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata aggiorna la direttiva RoHS 2011/65/UE, modificando l’allegato III per prorogare e precisare l’esenzione relativa al piombo e al cadmio impiegati negli inchiostri di stampa per smalti su vetro. La Commissione motiva l’intervento con l’assenza, per alcune applicazioni, di sostituti tecnicamente e scientificamente affidabili e con la necessità di garantire marcature durevoli sui prodotti. Sono previste scadenze differenziate per categorie di apparecchiature e un termine di recepimento fissato al 29 febbraio 2020, con applicazione dal 1° marzo 2020.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e precisare l’esenzione relativa all’uso di piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per smalti su vetro.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e incide sul regime di restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE. L’intervento riguarda in particolare le esenzioni per l’uso di piombo e cadmio in inchiostri di stampa per applicazione di smalti su vetro, con riferimento alle categorie di AEE da 1 a 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. Restano rilevanti le differenziazioni tra categorie 1-7 e 10, categorie 8, 9 e 11, nonché alcune esclusioni specifiche per dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Direttiva delegata (UE) 2019/173: modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per l’esenzione su piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per smalti su vetro
La direttiva delegata interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), che disciplina la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’obiettivo è aggiornare, in funzione del progresso scientifico e tecnico, il regime di esenzione relativo all’uso di piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, tenendo conto dell’assenza di sostituti affidabili per alcune applicazioni e dell’esigenza di garantire marcature durevoli sui prodotti.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando chiariscono che la direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di assicurare che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate nell’allegato III. Piombo e cadmio risultano ancora necessari in determinate applicazioni di stampa su vetro: il piombo consente buona aderenza, temperature di smaltatura più basse, maggiore durabilità e opacità; il cadmio è impiegato per ottenere determinate sfumature con funzioni di sicurezza, allarme e filtraggio. La Commissione rileva che, per alcune applicazioni, la sostituzione o eliminazione delle sostanze non è ancora tecnicamente e scientificamente praticabile.
Ambito materiale e categorie interessate
L’intervento incide sull’allegato III della direttiva 2011/65/UE e riguarda le categorie di AEE da 1 a 11 previste dall’allegato I della medesima direttiva. La disciplina differenzia il trattamento tra:
- categorie da 1 a 7 e 10;
- categorie 8, 9 e 11;
- sottoinsiemi specifici di categoria 8 e 9, con esclusioni per dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali.
Nuova formulazione della voce 21 dell’allegato III
La voce 21 dell’allegato III viene sostituita e riformulata in modo più articolato. La nuova formulazione riguarda:
- piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico;
- applicazione alle categorie 8, 9 e 11 con scadenze differenziate:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Ulteriori voci 21a, 21b e 21c
L’allegato introduce anche tre nuove voci, con esenzioni limitate alle categorie da 1 a 7 e 10:
- 21a: cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE; scadenza 21 luglio 2021;
- 21b: cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico; scadenza 21 luglio 2021;
- 21c: piombo negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato; scadenza 21 luglio 2021.
Obblighi e margini di discrezionalità per gli Stati membri
La direttiva è vincolante quanto al risultato, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni necessarie e applicarle dal 1° marzo 2020. Resta loro un margine di discrezionalità sulle modalità di trasposizione, purché gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Rapporti con la direttiva 2011/65/UE e con il regolamento REACH
La direttiva richiama espressamente l’articolo 5, paragrafi 1, lettera a), 5 e 6, della direttiva 2011/65/UE, che disciplina la concessione, il rinnovo e la durata delle esenzioni. Nei considerando si afferma inoltre che l’esenzione non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Ne deriva che la misura opera come aggiustamento settoriale del regime RoHS, senza alterare il quadro generale di tutela chimica dell’Unione.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, tenuti a recepirla e ad assicurarne l’applicazione a decorrere dal 1° marzo 2020.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda la voce 21 e introduce/aggiorna sotto-voci con nuove scadenze e distinzioni per categorie di apparecchiature.
Rinnovo dell’esenzione per piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per smalti su vetro
I considerando 5-12 spiegano che piombo e cadmio sono utilizzati per garantire marcatura durevole, aderenza, temperature di smaltatura più basse, durabilità, opacità e funzioni di filtraggio. Per le categorie da 1 a 7 e 10 la sostituzione è ritenuta ancora impraticabile per alcune applicazioni; l’esenzione è quindi rinnovata fino al 21 luglio 2021. Per altre applicazioni non sono soddisfatte le condizioni per il rinnovo, ma l’esenzione continua ad applicarsi per 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.
Scadenze differenziate nell’allegato III
La nuova voce 21 stabilisce che l’esenzione per piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro si applica alle categorie 8, 9 e 11 con scadenze diverse: 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Ulteriori esenzioni 21a, 21b e 21c
L’allegato introduce anche le voci 21a, 21b e 21c: 21a riguarda il cadmio nel vetro stampato a colori con funzione di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE, applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10, con scadenza 21 luglio 2021; 21b riguarda il cadmio negli inchiostri di stampa per smalti su vetro, applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10, con scadenza 21 luglio 2021; 21c riguarda il piombo negli inchiostri di stampa per smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato, applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10, con scadenza 21 luglio 2021.
Obblighi di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in occasione della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri; inoltre gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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