Direttiva 2019/169
Direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/169 aggiorna l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica di determinati condensatori ad alta tensione. La Commissione motiva la proroga con l’assenza di alternative affidabili sotto il profilo scientifico e tecnico e con l’esigenza di mantenere l’esenzione senza pregiudicare la tutela di ambiente e salute. Vengono inoltre chiarite le applicazioni escluse e le diverse date di scadenza dell’esenzione per categorie di apparecchiature diverse.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e precisare l’esenzione relativa all’uso del piombo nella ceramica dielettrica di determinati condensatori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e, indirettamente, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell’ambito della direttiva 2011/65/UE. Incide specificamente sulla voce 7 c)-II dell’allegato III, relativa ai condensatori con ceramica dielettrica contenente piombo per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore. L’esenzione riguarda categorie di AEE diverse con scadenze differenziate; è esclusa l’applicazione alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV, come precisato dal testo. Rileva anche nel SEE, come indicato nel preambolo.
Modifica dell’esenzione RoHS per il piombo nella ceramica dielettrica dei condensatori
La direttiva delegata (UE) 2019/169 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento riguarda il rinnovo dell’esenzione per l’uso del piombo nella ceramica dielettrica di condensatori ad alta tensione, motivato dall’assenza, allo stato, di sostituti affidabili sotto il profilo scientifico e tecnico.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano determinate sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Tra queste rientra il piombo impiegato nella ceramica dielettrica in condensatori per tensioni nominali di 125 V CA o 250 V CC o superiori. La Commissione richiama inoltre il fatto che la domanda di rinnovo dell’esenzione era stata presentata nei termini previsti dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, con conseguente mantenimento provvisorio dell’esenzione fino alla decisione.
Ambito materiale dell’esenzione
L’esenzione riguarda i condensatori ceramici discreti utilizzati in circuiti ad alta tensione, impiegati in molteplici settori applicativi, tra cui infrastrutture sociali, automazione industriale, prospezioni petrolifere e minerarie, conversione energetica, alimentatori di elevata potenza, telecomunicazioni e apparecchiature mediche. La Commissione evidenzia che il piombo consente di ottenere elevate prestazioni dielettriche, elevata capacità di stoccaggio dell’energia anche a temperature elevate, bassi livelli di fuga e basse perdite in condizioni di esercizio gravose.
Modifica della voce 7 c)-II dell’allegato III
L’allegato della direttiva sostituisce la voce 7 c)-II dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. La nuova formulazione conferma l’esenzione per il piombo nella ceramica dielettrica in condensatori con tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore e precisa che essa non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-IV dello stesso allegato.
Durata dell’esenzione e scadenze differenziate
La proroga non è uniforme per tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le scadenze fissate sono le seguenti:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
La Commissione afferma che la proroga fino al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10 rappresenta la durata massima di cinque anni, e che, per le applicazioni interessate, non sono ancora disponibili alternative affidabili sul mercato.
Recepimento nazionale e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. La direttiva è anche qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Rinnovo e modifica dell’esenzione RoHS per il piombo
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. La voce 7 c)-II è sostituita per confermare l’esenzione del piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore, con precisazioni sulle esclusioni e sulle scadenze.
Contenuto dell’allegato: esclusioni e scadenze dell’esenzione
La nuova voce 7 c)-II precisa che l’esenzione non si applica alle applicazioni disciplinate dalle voci 7 c)-I e 7 c)-IV. Per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, l’esenzione scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8, il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11, il 21 luglio 2024.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° marzo 2020. È previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Riferimento alla direttiva nel diritto interno
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva delegata oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/170
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/171
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/172
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/173
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/174
- direttiva · 16 nov 2018Direttiva 2019/175
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →