Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2019/172

Direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2019/172 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e precisare l’esenzione relativa al piombo nelle saldature "flip chip" dei circuiti integrati. La Commissione conferma l’esenzione per alcune applicazioni in cui la sostituzione del piombo non è ancora tecnicamente praticabile, introducendo scadenze differenziate per categorie di apparecchiature e chiarendo la portata dell’esenzione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 febbraio 2020 e applicarla dal 1º marzo 2020.

Rinnovo e precisazione dell’esenzione RoHS per l’uso del piombo nelle saldature "flip chip" nei circuiti integrati, con adeguamento dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS), con riferimento specifico ai circuiti integrati in configurazione "Flip chip" e all’uso del piombo nelle saldature destinate a creare la connessione elettrica tra matrice del semiconduttore e carrier. L’allegato modificato distingue tra le categorie 1-7 e 10, da un lato, e le categorie 8, 9 e 11, dall’altro, prevedendo scadenze diverse; per le categorie 8 e 9 sono esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e, nella categoria 9, gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali per le scadenze indicate. La direttiva lascia agli Stati membri i mezzi di recepimento, ma impone l’adeguamento interno entro i termini fissati.

Direttiva delegata (UE) 2019/172: esenzione RoHS per il piombo nelle saldature "flip chip"

La direttiva delegata (UE) 2019/172 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che vieta l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti determinate sostanze pericolose, salvo esenzioni elencate nell’allegato III. L’atto rinnova e rimodula l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle saldature impiegate per realizzare la connessione elettrica tra matrice del semiconduttore e carrier nei circuiti integrati in configurazione "Flip chip", in ragione dell’assenza di alternative affidabili per alcune applicazioni e della necessità tecnica di mantenere prestazioni e affidabilità del processo produttivo.

Contesto e finalità dell’intervento

La direttiva si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE. I considerando precisano che il piombo è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della RoHS, ma che l’impiego nelle saldature "flip chip" era già coperto da una specifica esenzione (voce 15 dell’allegato III). La Commissione evidenzia che, per talune applicazioni, la sostituzione o eliminazione del piombo non è ancora praticabile sotto il profilo tecnico e scientifico per mancanza di sostituti affidabili; al contempo, per altre applicazioni non risultano soddisfatte le condizioni per il rinnovo. È richiamato anche il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), precisando che l’esenzione non ne indebolisce la protezione ambientale e sanitaria.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La direttiva opera nell’ambito della disciplina RoHS sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, con effetto sulle categorie di prodotti elencate nell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. Il focus è ristretto alle saldature contenenti piombo destinate a creare una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier nei circuiti integrati "Flip chip".

Le scadenze e la portata dell’esenzione sono differenziate come segue:

  • la nuova voce 15 riguarda le categorie 8, 9 e 11, con diverse date di scadenza;
  • la nuova voce 15 a) riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, ma solo se ricorre almeno uno dei criteri tecnologici fissati.

Contenuto sostanziale dell’esenzione

La nuova voce 15 dell’allegato III prevede che l’esenzione si applichi alle categorie 8, 9 e 11 e scada:

  • il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • il 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • il 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

La nuova voce 15 a) disciplina invece la medesima sostanza in saldature "Flip chip" quando sia presente almeno uno dei seguenti criteri:

  • nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori;
  • matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico;
  • package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori oppure interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori.

Per tali casi l’esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, con scadenza fissata al 21 luglio 2021.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate dal 1º marzo 2020. Inoltre, gli Stati membri devono:

  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • includere un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri, che conservano margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi di recepimento, ma non quanto al risultato: l’ordinamento nazionale deve assicurare l’adeguamento della disciplina RoHS alle nuove scadenze e condizioni dell’esenzione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo integralmente la voce 15 e introducendo la nuova voce 15 a).

Rinnovo e scadenze dell’esenzione per il piombo nelle saldature "flip chip"

La nuova voce 15 conferma l’esenzione per il piombo nelle saldature destinate alla connessione elettrica tra matrice del semiconduttore e carrier nei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip". Per le categorie 8, 9 e 11 l’esenzione scade il 21 luglio 2021, mentre per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 scade il 21 luglio 2023 e per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 scade il 21 luglio 2024.

Estensione specifica per categorie 1-7 e 10 con criteri tecnologici

La nuova voce 15 a) mantiene l’esenzione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 fino al 21 luglio 2021, ma solo in presenza di almeno uno dei criteri indicati: nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o maggiore; matrice unica di 300 mm2 o maggiore in qualsiasi nodo tecnologico; package di matrici impilate di 300 mm2 o maggiore o interposer di silicio di 300 mm2 o maggiore.

Termine di recepimento e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti chimiciapparecchiature elettriche ed elettronichesicurezza dei prodottiinnovazione tecnologica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.