Direttiva 2019/174
Direttiva delegata (UE) 2019/174 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito alla direttiva 69/493/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/174 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa all’uso del piombo legato nel vetro cristallo. La Commissione constata che, per le applicazioni interessate, non esistono ancora sostituti affidabili sotto il profilo scientifico e tecnico e che l’esenzione non compromette la tutela ambientale e sanitaria. Vengono quindi aggiornate e differenziate le date di scadenza dell’esenzione nell’allegato III, con obblighi di recepimento per gli Stati membri entro il 29 febbraio 2020 e applicazione dal 1º marzo 2020.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e chiarire l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nella direttiva 2011/65/UE, con particolare riguardo alle categorie di AEE da 1 a 11 dell'allegato I. Incide sull'esenzione dall'obbligo di assenza di sostanze pericolose per l'uso del piombo legato nel vetro cristallo definito dalla direttiva 69/493/CEE, precisando diverse date di scadenza per le categorie 1-7, 8, 9, 10 e 11, nonché per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Gli Stati membri devono recepire la modifica nell'ordinamento interno entro il termine indicato e applicarla a decorrere dalla data prevista dalla direttiva.
Direttiva delegata (UE) 2019/174: esenzione per il piombo legato nel vetro cristallo
La direttiva delegata (UE) 2019/174 interviene sulla disciplina RoHS della direttiva 2011/65/UE, aggiornando l’allegato III al fine di rinnovare l’esenzione per l’uso del piombo legato nel vetro cristallo. La misura è adottata in quanto la Commissione ritiene ancora impraticabile, sul piano scientifico e tecnico, la sostituzione del piombo in tali applicazioni e considera l’esenzione compatibile con la tutela ambientale e sanitaria.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Tra le sostanze soggette a restrizione rientra il piombo; tuttavia, per il vetro cristallo definito dalla direttiva 69/493/CEE era già prevista un’esenzione nella voce 29 dell’allegato III. La presente direttiva delegata rinnova tale esenzione e ne chiarisce la durata per le diverse categorie di apparecchiature.
Ambito materiale dell’esenzione
L’esenzione riguarda il piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I della direttiva 69/493/CEE. I considerando spiegano che il cristallo è impiegato nelle AEE per le sue proprietà di lavorazione, ottiche e decorative, consentendo la realizzazione di prodotti che altrimenti non potrebbero essere ottenuti, come specifici apparecchi di illuminazione, lampadari, specchi con luce integrata, orologi, cornici per fotografie digitali e materiali da costruzione come i blocchi luminosi.
Presupposti del rinnovo
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo prima del 21 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione resta in vigore fino all’adozione della decisione sulla domanda. Nei considerando si afferma che non esistono ancora sostituti affidabili e che non si prevedono alternative commerciali in tempi brevi. Viene inoltre precisato che il rinnovo per la durata massima prevista non dovrebbe avere ripercussioni negative sull’innovazione.
Nuove scadenze dell’allegato III
L’allegato della direttiva sostituisce integralmente la voce 29 dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE. Le scadenze dell’esenzione sono così articolate:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 29 febbraio 2020, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi assicurare il recepimento nel proprio ordinamento secondo il termine e la decorrenza fissati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata. In concreto, la voce 29 è sostituita per rinnovare l’esenzione relativa al piombo legato nel vetro cristallo definito dalla direttiva 69/493/CEE.
Ragioni del rinnovo dell’esenzione
I considerando evidenziano che il piombo è sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma l’uso nel vetro cristallo beneficia di un’esenzione. La Commissione rileva che la sostituzione o eliminazione del piombo resta impraticabile per mancanza di sostituti affidabili e che l’esenzione non indebolisce la protezione garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Nuove scadenze dell’esenzione
L’allegato sostituisce la voce 29 prevedendo che l’esenzione scada: il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10; il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; il 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; il 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 febbraio 2020 e di applicarle dal 1º marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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