Direttiva 2019/175
Direttiva delegata (UE) 2019/175 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/175 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l’esenzione relativa all’uso di ossido di piombo nel sigillo in miscela vetrificabile impiegato nelle finestre di determinati tubi laser ad argon e kripton. La Commissione motiva il rinnovo con l’assenza di alternative affidabili dal punto di vista scientifico e tecnico e con la rilevanza delle applicazioni laser in ambito industriale e scientifico. La direttiva fissa nuovi termini di scadenza dell’esenzione per le varie categorie di apparecchiature e impone agli Stati membri il recepimento entro il 29 febbraio 2020, con applicazione dal 1° marzo 2020.
Rinnovo e precisazione dell’esenzione RoHS per l’uso di ossido di piombo nel sigillo in miscela vetrificabile dei tubi laser ad argon e kripton, mediante modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva delegata e, indirettamente, agli operatori economici che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE. L’intervento riguarda la voce 32 dell’allegato III della direttiva RoHS e, in particolare, l’esenzione relativa all’ossido di piombo contenuto nel seal frit usato per le finestre dei tubi laser ad argon e kripton. La modifica incide sulle categorie 1-11 della direttiva 2011/65/UE, con date di scadenza differenziate per categorie 1-7, 8, 9, 10 e 11; restano escluse/disciplinate separatamente le categorie 8 e 9 con specifiche sottocategorie indicate nell’allegato.
Rinnovo dell’esenzione RoHS per i tubi laser ad argon e kripton
La direttiva delegata (UE) 2019/175 interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), aggiornando l’allegato III in ragione del progresso scientifico e tecnico. L’intervento riguarda un’esenzione specifica per l’uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre di determinati tubi laser ad argon e kripton.
Contesto e ragioni della modifica
Nei considerando la Commissione ricorda che la direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni esentate dall’allegato III. Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni, ma il suo impiego nel seal frit dei tubi laser ad argon e kripton beneficia già di una specifica esenzione, la cui scadenza per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 era fissata al 21 luglio 2016.
La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo prima del 21 gennaio 2015, con conseguente mantenimento dell’esenzione fino alla decisione sulla domanda. La motivazione del rinnovo si fonda sul fatto che i prodotti laser contenenti piombo sono utilizzati come sorgenti luminose coerenti in numerose applicazioni industriali e scientifiche, tra cui spettroscopia, microscopia e olografia, e che i materiali a base di ossidi di piombo consentono di ottenere un sigillo essenziale, stabile termomeccanicamente e a tenuta di vuoto tra l’ottica e il tubo laser.
Esenzione e durata per categorie di apparecchiature
La direttiva constata che la sostituzione o l’eliminazione del piombo è ancora impraticabile dal punto di vista scientifico e tecnico, in mancanza di sostituti affidabili. Per tale ragione l’esenzione viene rinnovata per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 per la durata massima di cinque anni, fino al 21 luglio 2021.
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l’esenzione continua a valere secondo i periodi di validità previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE; per chiarezza, l’allegato III viene aggiornato indicando espressamente le scadenze applicabili.
Modifica formale dell’allegato III
L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva delegata. La voce 32 è sostituita con una formulazione che conferma l’esenzione per l’ossido di piombo nel seal frit dei tubi laser ad argon e kripton, ma distingue i termini di scadenza in base alle categorie di apparecchiature:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono applicarsi dal 1° marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; spetta agli Stati membri definire le modalità del riferimento.
È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Nel complesso, il provvedimento non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna una specifica esenzione tecnica della disciplina RoHS, con effetti concreti sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato e sulla gestione delle catene di approvvigionamento di componenti laser contenenti piombo.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 32 relativa all’esenzione per l’ossido di piombo nel seal frit dei tubi laser ad argon e kripton.
Rinnovo dell’esenzione e nuove date di scadenza
L’allegato sostituisce la voce 32 e rinnova l’esenzione fino alle seguenti date: 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.
Motivazione tecnica del rinnovo
I considerando evidenziano che la sostituzione o eliminazione del piombo nei tubi laser ad argon e kripton è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico per mancanza di sostituti affidabili; l’esenzione è quindi rinnovata perché non compromette la tutela ambientale e sanitaria garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 febbraio 2020 e di applicarle dal 1° marzo 2020. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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