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Direttiva 2019/171

Direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione, del 16 novembre 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2019/171 aggiorna la direttiva RoHS 2011/65/UE adattando al progresso tecnico-scientifico l’esenzione relativa al cadmio e ai suoi composti nei contatti elettrici. La Commissione rinnova l’esenzione per alcune applicazioni in cui la sostituzione non è ancora tecnicamente e scientificamente praticabile, mentre per altre applicazioni stabilisce una prosecuzione temporanea limitata. La modifica interviene sull’allegato III della direttiva 2011/65/UE, precisando anche le date di scadenza dell’esenzione per le diverse categorie di apparecchiature.

Modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare e precisare l’esenzione relativa all’uso di cadmio e suoi composti nei contatti elettrici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla nell’ordinamento nazionale, e indirettamente agli operatori economici che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE. L’intervento riguarda l’allegato III della direttiva RoHS e, in particolare, l’esenzione per il cadmio e i suoi composti in contatti elettrici, con diversi termini di scadenza a seconda delle categorie di AEE: categorie da 1 a 7 e 10, categorie 8, 9 e 11, nonché talune sottocategorie e applicazioni specifiche. Restano ferme le esclusioni e la disciplina generale della direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose, nonché il collegamento con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Esenzione RoHS per il cadmio nei contatti elettrici

La direttiva delegata (UE) 2019/171 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguare al progresso scientifico e tecnico l’esenzione relativa all’uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici. La Commissione, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, ha ritenuto che per alcune applicazioni la sostituzione non sia ancora tecnicamente e scientificamente praticabile, mentre per altre non ricorrano i presupposti per il rinnovo pieno dell’esenzione.

Contesto e finalità

La direttiva RoHS impone che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II, salvo le applicazioni espressamente esentate nell’allegato III. Il cadmio è tra le sostanze soggette a restrizione, ma il suo impiego nei contatti elettrici beneficia di un’esenzione storica; la presente direttiva interviene per aggiornarne la durata e la portata. Nei considerando viene richiamato anche il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), precisando che l’esenzione non ne indebolisce la protezione della salute e dell’ambiente.

Ambito applicativo materiale

L’intervento riguarda i contatti elettrici contenenti cadmio e composti di cadmio impiegati in dispositivi elettromeccanici, quali:

  • dispositivi di commutazione dei motori elettrici;
  • relè e contattori;
  • interruttori per utensili elettrici e apparecchi;
  • interruttori di circuito per apparecchiature di commutazione;
  • blocchi di alimentazione;
  • sensori di occupazione/temporizzazione;
  • pannelli di controllo dell’illuminazione.

La Commissione evidenzia che tali materiali conferiscono proprietà essenziali, tra cui migliori prestazioni, spegnimento dell’arco, maggiore conduttività, minore erosione dei contatti e un processo produttivo relativamente semplice rispetto alle alternative.

Valutazione tecnica e scelta regolatoria

Per alcune applicazioni l’esenzione viene rinnovata perché non sono disponibili sostituti affidabili o perché occorre più tempo per garantirne l’affidabilità. Per altre applicazioni, invece, la Commissione ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per il rinnovo; per esse l’esenzione prosegue solo per 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.

Nuovo testo della voce 8 b) dell’allegato III

L’allegato modifica la voce 8 b) e prevede che l’esenzione per il cadmio e suoi composti in contatti elettrici si applichi alle categorie 8, 9 e 11, con le seguenti scadenze:

  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
  • 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11.

Per motivi di chiarezza, le date di scadenza vengono inserite espressamente nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Nuova sottovoce 8 b)-I per categorie da 1 a 7 e categoria 10

La direttiva introduce anche la sottovoce 8 b)-I, relativa al cadmio e ai suoi composti in contatti elettrici usati in applicazioni specifiche. Essa si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.

Le applicazioni espressamente indicate comprendono:

  • interruttori automatici;
  • sensori di rilevamento termico;
  • dispositivi termici di protezione dei motori, esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici;
  • interruttori a corrente alternata con intensità pari o superiore a 6 A e tensione pari o superiore a 250 V CA, oppure intensità pari o superiore a 12 A e tensione pari o superiore a 125 V CA;
  • interruttori a corrente continua con intensità pari o superiore a 20 A e tensione pari o superiore a 18 V CC;
  • interruttori da usare con frequenza della tensione di alimentazione pari o superiore a 200 Hz.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

La direttiva è un atto delegato che vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi. L’articolo 2 richiede che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 marzo 2020. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per gli operatori del settore AEE, la conseguenza pratica è la necessità di verificare per ciascuna categoria e applicazione la persistenza o meno dell’esenzione, in funzione delle date di scadenza fissate nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva RoHS

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. La modifica riguarda la voce 8 b) e introduce una nuova sottovoce 8 b)-I per specifiche applicazioni nei contatti elettrici.

Rinnovo e limitazione dell’esenzione per il cadmio nei contatti elettrici

L’esenzione relativa all’uso di cadmio e suoi composti in contatti elettrici è rinnovata per le applicazioni per cui non esistono alternative affidabili o occorre più tempo per assicurarne l’affidabilità. Per altre applicazioni, l’esenzione continua ad applicarsi solo per 12 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva delegata, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE.

Scadenze dell’esenzione per categorie e sottocategorie

La voce 8 b) stabilisce che l’esenzione si applica alle categorie 8, 9 e 11 e scade: il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9, esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; il 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; il 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11. La sottovoce 8 b)-I si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 e scade il 21 luglio 2021.

Contenuto tecnico delle applicazioni esentate

La nuova sottovoce 8 b)-I riguarda, tra l’altro, interruttori automatici, sensori di rilevamento termico, dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi quelli ermetici), interruttori a corrente alternata con determinate soglie di intensità e tensione, interruttori a corrente continua con determinate soglie e interruttori da usare con frequenza della tensione di alimentazione pari o superiore a 200 Hz.

Recepimento nazionale e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 febbraio 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 marzo 2020. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e comunicare il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronicheambientesalutemercato interno

Testo integrale

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