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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00610/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una società proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per contributi e sanzioni previdenziali, sostenendo di avere presentato una dichiarazione di emersione relativa a lavoratori non denunciati all'ente. La corte di merito aveva ritenuto tardiva la dichiarazione rispetto al termine previsto dalla disciplina applicabile e aveva escluso rilievo a una precedente domanda di emersione prodotta soltanto in appello. In cassazione la società deduceva cinque censure: 1) omessa acquisizione d'ufficio, ex art. 437 c.p.c., della precedente domanda di emersione come prova indispensabile; 2) erronea valutazione del fatto che i lavoratori fossero integralmente "in nero"; 3) erronea affermazione che la società fosse già nota agli enti previdenziali; 4) erronea esclusione dell'efficacia della domanda di regolarizzazione ritenuta tardiva, assumendo una fungibilità tra le domande di emersione previste dagli artt. 1 e 1-bis, comma 11, l. n. 383/2001 in ragione dei medesimi effetti; 5) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con il concessionario della riscossione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente il quinto motivo e lo ha respinto, affermando che, quando l'opposizione alla cartella riguarda non l'attività del concessionario ma la sussistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale, la legittimazione passiva spetta solo all'ente e non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo perché la prova invocata in appello non poteva essere acquisita d'ufficio in mancanza di specifica allegazione del relativo fatto in primo grado. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, poiché entrambi miravano in sostanza a censurare una valutazione di fatto e non un vizio deducibile nei limiti dell'art. 360 c.p.c. Ha infine respinto il quarto motivo, chiarendo che le domande di emersione previste dagli artt. 1 e 1-bis, comma 11, l. n. 383/2001 hanno presupposti, ambiti applicativi e termini di presentazione distinti; pertanto non sono fungibili, pur producendo gli stessi effetti. Il ricorso è stato complessivamente rigettato.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    L'ammissione d'ufficio delle prove indispensabili presuppone che esse si riferiscano a fatti specificamente allegati dalla parte nel giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere usato per contestare genericamente l'erronea valutazione del fatto; il vizio deducibile è, nei limiti consentiti, l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo non può ridursi alla critica della valutazione del materiale fattuale, ma deve riguardare l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

  • art. 102 c.p.c.

    Non ricorre litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione quando la controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale e non l'attività del concessionario.

  • art. 1 l. n. 383/2001

    La dichiarazione di emersione disciplinata dalla norma ha presupposti e termine di presentazione propri, riferiti al lavoro irregolare con inadempimenti previdenziali o fiscali.

  • art. 1-bis, comma 11, l. n. 383/2001

    La diversa dichiarazione di emersione introdotta dalla norma riguarda lavoro irregolare sotto profili diversi da quelli fiscali o previdenziali e ha un termine di presentazione distinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a cartella contributiva, se la contestazione attiene alla debenza del credito previdenziale e non all'attività del concessionario, la legittimazione passiva spetta solo all'ente impositore e non vi è litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione.
  • La prova nuova può essere acquisita d'ufficio in appello solo se si riferisce a fatti già puntualmente allegati in primo grado; in mancanza di tale allegazione, l'art. 437 c.p.c. non consente di introdurre un nuovo fatto storico tramite la prova.
  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile censurare la mera ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo il dedotto omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le diverse procedure di emersione previste dalla l. n. 383/2001 non sono fungibili solo perché producono effetti analoghi: restano distinti presupposti, ambiti applicativi e termini decadenziali di presentazione.
  • La diversità del termine di presentazione tra discipline speciali di emersione è coerente con la diversità delle fattispecie regolate e impedisce di sovrapporre regimi normativi differenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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