Sentenza n. 2369/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - della Determinazione Dirigenziale prot. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 della Regione Piemonte; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. BU47S4 del 24/11/2022 con la quale la Regione Piemonte ha comunicato alla ricorrente i provvedimenti di cui innanzi. nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato n. 1 alla Determinazione Dirigenziale prot. DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/20221 contenente l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, con l'importo dovuto dalle singole aziende ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano, nonché provvedimento regionale di addebito del pay-back per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti statali e regionali con cui è stato applicato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Ha dedotto la violazione dei termini e delle procedure previste dall'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dagli accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, l'illegittima identità tra tetti di spesa nazionali e regionali, il difetto di bilanciamento con il principio di tutela dell'affidamento, l'illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con gli artt. 3, 23, 53, 97 e 117 Cost., con l'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU e con i principi unionali, nonché la violazione del principio di neutralità fiscale e dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE. Ha inoltre contestato l'inclusione nel fatturato rilevante di componenti riferibili a prestazioni di servizi anziché alla sola fornitura di dispositivi medici e ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti regionali.
La decisione
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La disposizione ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi dovuti. La società ha documentato il pagamento della quota ridotta e la Regione Piemonte ha accertato tale versamento con apposito provvedimento. Il TAR ha quindi dichiarato, ai sensi della medesima disposizione, la cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti. Le spese di lite sono state integralmente compensate per espressa previsione legislativa.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e i provvedimenti regionali di attribuzione degli oneri alle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e, una volta accertato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti di ripiano, con compensazione delle spese.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Consente la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo dovuto estingua l'obbligazione sostanziale e precluda ulteriori azioni giurisdizionali, l'integrale pagamento della quota e il suo accertamento da parte dell'amministrazione determinano la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti aventi a oggetto i provvedimenti relativi a quella obbligazione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata ex lege senza esame dei motivi di illegittimità dedotti, quando la disciplina sopravvenuta rende definitivamente soddisfatta la pretesa sostanziale controversa e impedisce ogni ulteriore azione giudiziale sul medesimo obbligo.
- Quando la legge prevede espressamente che l'accertamento amministrativo del pagamento sia comunicato al giudice e produca la cessazione della materia del contendere, il giudice deve prenderne atto una volta documentati il versamento e l'accertamento regionale o provinciale.
- In presenza della specifica previsione legislativa sopravvenuta, le spese di lite devono essere compensate.
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