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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40578/2021 del 17/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare. In primo grado vi era stata una sentenza poi appellata da entrambe le parti; la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello principale dei promissari acquirenti e, in accoglimento dell'appello incidentale del venditore, li aveva condannati a pagare una somma pari al doppio della caparra confirmatoria ricevuta e un ulteriore importo a titolo di risarcimento danni. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la decisione deducendo, sotto la rubrica dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo: sostenevano che la sentenza di primo grado non era stata notificata al loro procuratore, ma presso la loro residenza personale, e quindi non poteva far decorrere il termine breve di impugnazione. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale e, nel merito, la correttezza della declaratoria di tardività dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare sulla procura, ritenendo sufficiente la procura apposta a margine del ricorso per cassazione come procura speciale. Ha poi accolto il motivo di ricorso: ha rilevato, dall'esame della sentenza notificata, che la notificazione era stata eseguita presso la residenza personale delle parti e non presso il procuratore, in violazione degli artt. 285 e 170 c.p.c., sicché tale notifica era inidonea a far decorrere il termine breve per proporre appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    La Corte ha precisato che, nonostante l'improprio richiamo al n. 5, il motivo era scrutinabile come censura di violazione di norme processuali, poiché nel corpo del ricorso erano state dedotte le violazioni degli artt. 170 e 285 c.p.c.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma richiamata dalla Corte d'appello per ritenere tardivo l'appello, perché proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 285 c.p.c.

    La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, deve avvenire secondo le modalità previste dalla norma, cioè al procuratore costituito, non alla parte personalmente.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione coordinata con l'art. 285 c.p.c. per affermare che la notificazione presso la residenza personale della parte non è idonea a far decorrere il termine breve.

Massime di principio

  • La procura alle liti apposta a margine del ricorso per cassazione, facendo corpo con l'atto, ha natura speciale e non richiede un espresso riferimento alla sentenza impugnata per essere valida.
  • Quando una censura è incentrata sulla violazione di norme processuali, l'improprio richiamo formale all'art. 360 n. 5 c.p.c. non ne impedisce l'esame, se dal contenuto del motivo risulta chiaramente la doglianza giuridica dedotta.
  • La notificazione della sentenza eseguita alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia nei confronti del destinatario sia nei confronti del notificante.
  • Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la decorrenza del termine breve presuppone una notificazione della sentenza effettuata secondo le forme previste dagli artt. 285 e 170 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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