Cassazione Penale, Sentenza n. 25773/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Milano (diversa persona fisica) per nuova valutazione di tale sanzione. Il resto della decisione contestata è stato confermato implicitamente: l'annullamento è limitato alla questione motivazionale sulla revoca.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per nullità della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nella parte in cui è stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. I difensori hanno dedotto che la sentenza è priva di motivazione circa la scelta della revoca (più afflittiva) anziché della sospensione, nonostante sussistano circostanze che giustificherebbero l'applicazione della misura meno gravosa.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la definizione del procedimento con decreto penale di condanna/accordo (patteggiamento): anche nelle sentenze adottate ai sensi dell'art. 444 è obbligatoria una motivazione adeguata per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
art. 589-bis cod. pen.
Reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime: è il capo di imputazione originario per il quale era stata resa la sentenza impugnata
art. 222 cod. strada
Prevedeva la revoca automatica della patente in caso di condanna per omicidio e lesioni stradali; la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) ha eliminato l'automatismo imponendo la necessità di motivazione specifica per la revoca
art. 218, comma 2, cod. strada
Fornisce i parametri che il giudice deve considerare nella scelta tra le sanzioni amministrative accessorie (es. gravità della condotta, pericolosità sociale, esigenze di prevenzione e di rieducazione, condizioni personali). La Corte ha richiamato l'obbligo di argomentare esplicitamente rispetto a tali parametri quando si impone la revoca invece della sospensione
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019
Dichiarata l'illegittimità dell'automatismo previsto dall'art. 222 cod. strada, con conseguente obbligo per il giudice di motivare la scelta della sanzione amministrativa accessoria della revoca
Cass. Sez. 4 n. 13747 del 23/03/2022 (De Angelis Fabio)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'orientamento secondo cui il giudice deve motivare puntualmente la scelta della revoca in assenza delle aggravanti da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti
Massime di principio
- L'automatismo della revoca della patente in caso di condanna per lesioni/omicidio stradale è stato eliminato: il giudice deve sempre motivare la scelta tra revoca e sospensione
- Quando non sono presenti aggravanti quali guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, la revoca richiede una motivazione dettagliata che confronti i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada
- La mancanza di motivazione specifica sull'accessoria della revoca comporta l'annullamento limitato di quella parte della sentenza e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame
- Anche le sentenze adottate con procedimento ex art. 444 c.p.p. non sono esentate dall'obbligo motivazionale relativo alle sanzioni amministrative accessorie
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe tempestivamente impugnare la revoca per omessa o insufficiente motivazione; il PM o il giudice dovrebbero documentare e argomentare la sussistenza di ragioni concrete di interesse pubblico e di pericolosità per giustificare la revoca anziché la sospensione
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