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Circolare

Circolare n. 32/E del 5/11/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole applicative del passaggio dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013, richiamando i criteri generali per individuare il momento di effettuazione delle operazioni e le specificità per cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari e importazioni. Vengono inoltre fornite istruzioni per la regolarizzazione di errori nella prima fase di applicazione e un regime alternativo per i conguagli nei servizi di somministrazione di acqua, luce, gas e simili, al fine di attenuare le difficoltà operative degli operatori del settore.

Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento

Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento

La circolare disciplina l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, disposta dall’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011, come modificato dal D.L. n. 76/2013. Il documento fornisce criteri interpretativi e operative coordinate per l’applicazione della nuova misura, con particolare attenzione alla determinazione del momento di effettuazione delle operazioni, alla gestione degli errori iniziali e alle casistiche più complesse dei servizi a consumo periodico.

Decorrenza e ambito della modifica

L’aumento decorre dal 1° ottobre 2013. La circolare precisa che la modifica riguarda soltanto l’aliquota ordinaria e non incide sulle aliquote ridotte del 4% e del 10%, che continuano ad applicarsi ai beni e servizi indicati nelle parti II e III della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972. Viene inoltre richiamato che il legislatore non ha modificato puntualmente le norme del d.P.R. n. 633/1972, rendendo necessario un coordinamento interpretativo con le disposizioni vigenti, incluse quelle relative allo scorporo del corrispettivo per commercianti al minuto e soggetti assimilati.

Criteri per l’individuazione delle operazioni soggette alla nuova aliquota

La circolare ribadisce che la nuova aliquota del 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore della misura, secondo le regole ordinarie di individuazione del momento di effettuazione. In particolare:

  • per cessioni di beni e prestazioni di servizi, rileva l’articolo 6 del d.P.R. n. 633/1972;
  • per gli acquisti intracomunitari, rileva l’articolo 39 del D.L. n. 331/1993;
  • per le importazioni, rileva l’articolo 201 del codice doganale comunitario.

Per gli acquisti intracomunitari viene ricordato che, dal 1° gennaio 2013, il momento di effettuazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato membro di provenienza, e non più con la consegna o l’arrivo nel territorio dello Stato di destinazione. Se la fattura è emessa prima dell’inizio del trasporto o della spedizione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all’importo fatturato. Viene altresì precisato che, a seguito della modifica normativa, il pagamento di acconti non rileva ai fini del momento impositivo delle operazioni intracomunitarie.

IVA per cassa

La circolare chiarisce che il regime dell’IVA per cassa non incide sul criterio di individuazione dell’aliquota applicabile, che resta legato al momento di effettuazione dell’operazione secondo le regole ordinarie. Il cosiddetto "cash accounting" interviene solo sulla esigibilità dell’imposta e sulla detrazione, ma non modifica il presupposto temporale dell’operazione. Per i soggetti che esercitano l’opzione e hanno un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, l’IVA sulle cessioni e prestazioni rese nei confronti di altri soggetti passivi diventa esigibile al pagamento dei corrispettivi, o comunque decorso un anno dall’effettuazione; parallelamente, il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti è sospeso fino al pagamento dei fornitori.

Correzione degli errori nella fase di prima applicazione

Con riferimento alle difficoltà tecniche di aggiornamento dei sistemi di fatturazione e dei misuratori fiscali, la circolare conferma che gli operatori possono correggere fatture o corrispettivi emessi con aliquota errata mediante variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972. La regolarizzazione è esente da sanzioni se la maggiore imposta viene versata entro specifici termini:

  • per i contribuenti con liquidazione mensile, entro il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre per le fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre, e entro la liquidazione annuale del 16 marzo per le fatture di dicembre;
  • per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro la liquidazione annuale per le fatture emesse nell’ultimo trimestre.

Servizi di somministrazione di acqua, luce, gas e altri servizi a consumo

Per i servizi di somministrazione di acqua, luce, gas e simili, fatturati sulla base di consumi presuntivi e poi oggetto di conguaglio, la circolare affronta le difficoltà operative segnalate dagli operatori. In via alternativa rispetto ai criteri indicati nella circolare n. 45/E del 2011, viene ammesso che nelle note di accredito per conguagliare i consumi effettivi si possa applicare l’aliquota IVA dell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, nei limiti dell’imposta addebitata con tale aliquota. Se tale importo non basta a coprire l’intero credito da restituire, la differenza va imputata alle fatture precedenti fino al completo recupero.

Resta fermo che, quando la nota di variazione documenta unicamente conguagli tariffari derivanti da rideterminazione dei prezzi, l’aliquota da applicare è quella originariamente utilizzata. Se invece il saldo del conguaglio risulta a debito del cliente, l’aliquota applicabile è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

Vigilanza amministrativa

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano correttamente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Punti principali

Decorrenza dell’aumento e norme interessate

L’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, in base all’articolo 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011, come modificato dal D.L. n. 76/2013. La modifica non interviene sulle aliquote ridotte del 4% e del 10%, che restano applicabili ai beni e servizi indicati nelle tabelle A, parti II e III, allegate al d.P.R. n. 633/1972.

Criteri di applicazione del nuovo aliquota

La nuova aliquota si applica alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore della misura, secondo le regole ordinarie di individuazione del momento di effettuazione: articolo 6 del d.P.R. n. 633/1972 per cessioni di beni e prestazioni di servizi, articolo 39 del D.L. n. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari e articolo 201 del codice doganale comunitario per le importazioni. Per gli acquisti intracomunitari, dal 1° gennaio 2013 il momento di effettuazione coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dal Paese membro di provenienza; se la fattura è emessa prima, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura limitatamente all’importo fatturato.

IVA per cassa e irrilevanza sul momento di effettuazione

Il regime dell’IVA per cassa non modifica il momento di effettuazione dell’operazione, ma solo l’esigibilità dell’imposta e il diritto alla detrazione. Pertanto, l’aliquota applicabile resta quella vigente al momento di effettuazione dell’operazione secondo i criteri ordinari. Per i soggetti che vi aderiscono, l’IVA sulle cessioni e prestazioni verso altri soggetti passivi diventa esigibile al pagamento, o comunque dopo un anno, mentre la detrazione sugli acquisti è sospesa fino al pagamento dei fornitori.

Regolarizzazione degli errori nella fase di prima applicazione

Per eventuali fatture o corrispettivi emessi con l’aliquota errata, a causa di difficoltà tecniche di aggiornamento di software e misuratori fiscali, è possibile effettuare la variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972. Non si applicano sanzioni se la maggiore imposta viene comunque versata entro termini specifici: per i contribuenti mensili, entro il versamento dell’acconto IVA del 27 dicembre per le fatture di ottobre e novembre, e entro la liquidazione annuale del 16 marzo per quelle di dicembre; per i trimestrali, entro la liquidazione annuale per le fatture dell’ultimo trimestre.

Conguagli nei servizi di somministrazione di acqua, luce, gas e simili

Per i servizi di utilities fatturati su consumi presuntivi e poi conguagliati, la circolare consente, in alternativa ai criteri della circolare n. 45/E del 2011, di applicare nelle note di accredito l’aliquota dell’ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce, nei limiti dell’imposta addebitata con quella aliquota. L’eventuale eccedenza va recuperata facendo riferimento alle fatture immediatamente precedenti. Se la nota di variazione riguarda solo conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi, resta applicabile l’aliquota originariamente usata; se il saldo finale è a debito del cliente, si applica l’aliquota vigente al momento della fattura di conguaglio.

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