Circolare n. 33/E del 8/11/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento fiscale degli accantonamenti relativi all’indennità suppletiva di clientela per gli agenti di commercio, distinguendo nettamente tra periodi d’imposta anteriori e successivi al 1° gennaio 1993. Per i periodi anteriori alla riforma dell’art. 1751 c.c. viene confermata la non deducibilità per competenza degli accantonamenti, mentre per i periodi successivi viene riconosciuta la deducibilità, in linea con la disciplina unitaria introdotta dalla modifica normativa e con la giurisprudenza più recente della Cassazione. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per la gestione del contenzioso pendente, invitando gli uffici a riesaminare le controversie e ad abbandonare le pretese tributarie non più coerenti con il nuovo orientamento.
Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
La circolare esamina il trattamento fiscale degli accantonamenti relativi all’indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio alla cessazione del rapporto. L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire la gestione del contenzioso alla luce della modifica dell’art. 1751 c.c. e dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte di Cassazione.
Premessa e finalità
Le Direzioni regionali avevano chiesto chiarimenti sulla gestione delle controversie in cui era contestata la deducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela. La circolare intende quindi coordinare quadro normativo, orientamenti giurisprudenziali e prassi amministrativa, indicando agli uffici il corretto comportamento da tenere nelle liti pendenti.
Quadro normativo
L’art. 105, comma 1, del TUIR consente la deduzione dal reddito d’impresa degli accantonamenti ai fondi per indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, nei limiti delle quote maturate secondo legge e contratti. Il comma 4 estende la disciplina alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lettere c), d) e f), tra cui rientra l’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia.
Regime anteriore al 1° gennaio 1993
Prima della riforma, l’art. 1751 c.c. prevedeva che, alla cessazione del contratto a tempo indeterminato, il preponente dovesse corrispondere all’agente un’indennità proporzionale alle provvigioni, nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice. Gli accordi collettivi degli agenti di commercio articolavano l’indennità di cessazione in tre componenti: indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. L’indennità suppletiva di clientela era dovuta solo se il contratto a tempo indeterminato si scioglieva ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, e veniva calcolata sulle provvigioni maturate nel corso del rapporto.
In questo assetto, la circolare evidenzia due elementi: da un lato, l’art. 1751 c.c. rinviava alla contrattazione collettiva solo per la misura dell’indennità; dall’altro, la contrattazione collettiva introduceva una componente specifica, la suppletiva di clientela, subordinata a una condizione di erogazione, con conseguente incertezza dell’obbligo del preponente.
Regime successivo al 1° gennaio 1993
Con la nuova formulazione dell’art. 1751 c.c., in vigore dal 1° gennaio 1993, la disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio è diventata unitaria e non rinvia più alla contrattazione collettiva. L’indennità è dovuta se ricorrono determinate condizioni: l’agente deve aver procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con i clienti esistenti, il preponente deve ricevere ancora sostanziali vantaggi da tali affari e il pagamento deve essere equo, tenuto conto delle provvigioni perse.
La norma individua inoltre i casi in cui l’indennità non è dovuta: risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’agente, recesso dell’agente salvo giustificazioni imputabili al preponente o a circostanze personali rilevanti, cessione a terzi dei diritti e obblighi derivanti dal contratto. È previsto anche un limite massimo pari a un’indennità annua calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni, la possibilità per l’agente di decadere dal diritto se non comunica entro un anno la volontà di farlo valere, l’inderogabilità delle disposizioni a svantaggio dell’agente e la spettanza dell’indennità anche in caso di morte dell’agente.
La circolare conclude che, nel quadro normativo vigente dal 1° gennaio 1993, sono deducibili gli accantonamenti per le indennità di cessazione del rapporto di agenzia di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), TUIR, disciplinati in modo esclusivo e unitario dall’art. 1751 c.c.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Periodi anteriori al 1° gennaio 1993
La Cassazione, dopo un primo orientamento favorevole alla deducibilità, ha poi ritenuto non deducibili gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela nei periodi antecedenti alla riforma. La motivazione è che tale indennità aveva natura eventuale, sia nell’an che nel quantum, perché subordinata alla cessazione del rapporto per fatto non imputabile all’agente, sicché non poteva considerarsi maturata in costanza di rapporto e non era quindi accantonabile fiscalmente in competenza.
Periodi successivi al 1° gennaio 1993
Con sentenze del 2009, 2011 e 2013, la Cassazione ha invece riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela. La Corte osserva che le precedenti decisioni contrarie si riferivano a un diverso quadro normativo e a periodi in cui le indennità erano effettivamente distinte. Dopo la riforma, l’art. 1751 c.c. contiene l’intera disciplina dell’indennità di fine rapporto dell’agente e la locuzione fiscale “indennità per la cessazione di rapporti di agenzia” deve intendersi comprensiva dell’intera materia, senza ulteriori distinzioni.
La Suprema Corte esclude che la deducibilità possa essere negata per il solo carattere aleatorio dell’indennità o per asserita mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità dell’art. 109 TUIR, richiamando anche l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui gli accantonamenti sono per loro natura fondati su valutazioni previsionali e probabilistiche.
Prassi amministrativa e correzione dell’orientamento
La circolare ricostruisce l’evoluzione della prassi dell’Agenzia delle entrate. Con la risoluzione n. 59/E del 2004 era stata riconosciuta la deducibilità. Successivamente, con la circolare n. 42/E del 2007, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale allora prevalente, l’Agenzia aveva invece negato la deducibilità per competenza degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, ritenendo non più sostenibile la tesi della deducibilità dell’accantonamento ai fondi per indennità di cessazione del rapporto di agenzia nelle sue varie componenti.
Gestione del contenzioso
La circolare delimita l’ambito di applicazione delle istruzioni della circolare n. 42/E del 2007 ai soli periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1993. Per tali controversie, resta sostenibile la tesi della non deducibilità per competenza dell’indennità suppletiva di clientela, in quanto costo eventuale e deducibile solo nell’esercizio di effettiva corresponsione.
Per le controversie relative a periodi successivi al 1° gennaio 1993, invece, l’indirizzo corretto è quello favorevole alla deducibilità per competenza dell’accantonamento per indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tutte le sue componenti. La circolare invita quindi le strutture territoriali a riesaminare le liti pendenti e ad abbandonare la pretesa tributaria quando non conforme a tale impostazione, salvo che sussistano altre questioni difendibili.
Indicazione finale
Le Direzioni regionali devono vigilare affinché le istruzioni contenute nella circolare siano applicate uniformemente dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Punti principali
Premessa e oggetto del chiarimento
La circolare risponde a richieste delle Direzioni regionali sulla gestione delle controversie relative alla deducibilità, per competenza, degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio ai sensi dell’art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.
Quadro normativo ante 1° gennaio 1993
Prima della riforma del 1993, l’art. 1751 c.c. rinviava alla contrattazione collettiva per la misura dell’indennità. Gli accordi collettivi distinguevano tre voci: indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica. L’indennità suppletiva era dovuta solo in presenza di specifiche condizioni, rendendo l’obbligo del preponente eventuale.
Quadro normativo dal 1° gennaio 1993
Dopo la modifica introdotta dal D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, l’art. 1751 c.c. disciplina in modo unitario l’indennità di fine rapporto dell’agente di commercio, senza rinvii alla contrattazione collettiva. La norma prevede condizioni, ipotesi di esclusione, limite massimo dell’indennità, decadenza dall’azione e inderogabilità a svantaggio dell’agente.
Giurisprudenza sui periodi anteriori alla riforma
Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993, la Cassazione ha inizialmente ammesso la deducibilità, ma poi ha cambiato orientamento ritenendo non deducibili gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, perché collegati a un obbligo solo eventuale e quindi non maturati in costanza di rapporto.
Giurisprudenza sui periodi successivi alla riforma
Per i periodi successivi al 1° gennaio 1993, la Cassazione ha riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti, ritenendo che l’art. 1751 c.c. contenga ormai l’intera disciplina dell’indennità di cessazione e che la locuzione fiscale comprenda l’intera materia senza distinguere tra le singole componenti. La Corte ha escluso che il carattere aleatorio dell’indennità impedisca la deduzione.
Prassi dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia aveva inizialmente sostenuto la deducibilità con la risoluzione n. 59/E del 2004, ma con la circolare n. 42/E del 2007, in linea con la giurisprudenza dell’epoca, aveva affermato la non deducibilità per competenza degli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela.
Indicazioni operative sul contenzioso
La circolare stabilisce che le istruzioni della circolare n. 42/E del 2007 restano valide solo per le controversie relative a periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 1993. Per le fattispecie successive a tale data, gli uffici devono considerare corretta la deducibilità per competenza e riesaminare le controversie pendenti, abbandonando la pretesa tributaria non coerente, salvo altre questioni sostenibili.
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