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Circolare

Circolare n. 35/E del 17/12/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo della nuova disciplina introdotta dal D.L. 1/2012 sull’IVA accertata, che consente la rivalsa solo dopo il pagamento definitivo all’Erario e, correlativamente, la detrazione da parte del cessionario/committente. Vengono definiti i requisiti di definitività dell’atto, i casi in cui la rivalsa è ammessa o esclusa, l’efficacia temporale della norma e le ipotesi particolari di pagamento rateale, compensazione, mancanza di partita IVA, importazioni, splafonamento, reverse charge e fusione. Sono inoltre indicati gli adempimenti documentali e contabili necessari per esercitare rivalsa e detrazione.

IVA pagata a seguito di accertamento: rivalsa e detrazione ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972

IVA pagata a seguito di accertamento: rivalsa e detrazione ex art. 60, comma 7, DPR 633/1972

La circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013 chiarisce la portata della disciplina introdotta dall’art. 93 del D.L. n. 1/2012, che ha modificato l’art. 60, settimo comma, del DPR n. 633/1972. La nuova regola consente la rivalsa dell’IVA o della maggiore IVA accertata soltanto dopo il pagamento all’Erario dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi e, in parallelo, riconosce al cessionario o committente il diritto alla detrazione, subordinandolo però all’effettivo pagamento dell’importo addebitato in rivalsa.

Finalità della modifica normativa

La circolare ricostruisce la ratio dell’intervento: in precedenza il cedente/prestatore non poteva rivalersi nei confronti del cliente dell’IVA pagata a seguito di accertamento o rettifica. Il divieto era stato giudicato incompatibile con i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA ed è stato rimosso anche per chiudere la procedura di infrazione n. 2011/4081 avviata dalla Commissione europea. La nuova disciplina mira a evitare sia il mancato recupero dell’imposta da parte del soggetto passivo, sia un indebito vantaggio del cessionario/committente che detraesse un’imposta mai effettivamente corrisposta.

Ambito di applicazione della rivalsa

La rivalsa è ammessa solo quando l’imposta accertata è riferibile a specifiche operazioni e il cessionario/committente è individuabile. In tale logica, la circolare precisa che la maggiore IVA può essere addebitata anche se calcolata su una base imponibile determinata forfetariamente, purché sia comunque riconducibile a operazioni effettuate nei confronti di soggetti determinati. È fatto l’esempio di operazioni inizialmente considerate esenti e poi ripartite forfetariamente tra imponibili ed esenti.

Al contrario, la rivalsa è esclusa se l’IVA recuperata non è collegata a singole operazioni verso soggetti determinati, come nell’ipotesi di accertamento induttivo.

Efficacia temporale

La disciplina si applica agli accertamenti divenuti definitivi successivamente al 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore della modifica normativa. Pertanto, il momento decisivo non è quello della commissione della violazione, ma quello in cui l’accertamento acquisisce definitività.

Definitività dell’atto e strumenti deflattivi del contenzioso

La rivalsa presuppone la definizione dell’accertamento e il pagamento delle somme dovute. La circolare individua come atti definitivi, ai fini in esame, quelli definibili tramite:

  • accertamento con adesione;
  • adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio;
  • adesione ai processi verbali di constatazione;
  • acquiescenza;
  • conciliazione giudiziale;
  • mediazione;
  • mancata impugnazione nei termini;
  • passaggio in giudicato della sentenza.

Non è invece possibile esercitare rivalsa o detrazione con riferimento a importi versati in base ad atti non ancora definitivi.

IVA pagata in pendenza di giudizio e pagamento rateale

L’IVA versata durante il contenzioso è considerata un pagamento provvisorio e non consente immediatamente la rivalsa. Se, tuttavia, il giudizio si conclude con la definitività dell’accertamento e le somme versate diventano definitivamente acquisite dall’Erario, la rivalsa può essere esercitata per quanto già pagato.

In caso di rateazione del debito IVA definitivamente accertato, la rivalsa può essere esercitata progressivamente, in corrispondenza del pagamento delle singole rate. La procedura di rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, che rende definitivo l’accertamento; resta ferma la necessità che la definitività ricada almeno dal 24 gennaio 2012 in avanti.

Compensazione con credito IVA riconosciuto in accertamento

Se, in sede di definizione dell’accertamento, il debito IVA viene estinto in parte con pagamento e in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto, la base della rivalsa non si limita alla sola somma materialmente versata con F24. La rivalsa riguarda infatti l’intero importo complessivamente dovuto, inclusa la quota estinta per compensazione, poiché la compensazione è considerata una modalità satisfattiva del credito erariale.

Assenza di partita IVA al momento delle operazioni

La mancata titolarità della partita IVA negli anni oggetto di accertamento non impedisce l’operatività della rivalsa né il diritto alla detrazione, se in seguito emerge che le operazioni avrebbero dovuto essere assoggettate a IVA. La circolare esclude che l’omessa apertura della partita IVA possa essere utilizzata come sanzione sostanziale per negare la neutralità del tributo. In questi casi, il soggetto accertato può esercitare la rivalsa mediante la partita IVA attribuita d’ufficio in sede di accertamento.

Diritto alla detrazione nei casi particolari

La circolare affronta diverse ipotesi in cui il meccanismo ordinario rivalsa-detrazione si adatta a situazioni particolari, sempre nel rispetto del principio di neutralità:

  • per il soggetto non residente non identificato in Italia, è possibile nominare un rappresentante fiscale anche dopo l’operazione originaria, ma comunque fino al pagamento dell’imposta addebitata in rivalsa, purché non si tratti di un adempimento già dovuto;
  • per l’IVA liquidata in revisione doganale, il diritto alla detrazione è riconosciuto anche se il debitore è l’importatore e non il cedente, con termine ultimo nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento;
  • per l’esportatore abituale che abbia splafonato il plafond, il diritto alla detrazione dell’IVA accertata sussiste dopo il pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi, con lo stesso termine del secondo anno successivo;
  • in caso di fusione per incorporazione, se l’incorporante ha pagato l’IVA accertata relativa a prestazioni rese alla incorporata e la rivalsa è tecnicamente impossibile per coincidenza tra soggetto attivo e passivo, l’incorporante può comunque detrarre l’imposta.

Reverse charge

Per il regime dell’inversione contabile la circolare conferma quanto chiarito con la risoluzione n. 56/E del 2009. Se la violazione del reverse charge è constatata in accertamento e il tributo viene assolto contestualmente, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta. In tale ipotesi, la compensazione tra imposta a debito e imposta detraibile avviene direttamente in sede di accertamento, senza necessità di un previo pagamento e di una successiva rivalsa in senso tecnico.

Termini per la detrazione

In generale, il cessionario o committente può esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata in rivalsa. Per le ipotesi in cui il debitore d’imposta coincide con il soggetto che sostiene il pagamento, il termine decorre dal momento del versamento dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

Adempimenti per la rivalsa

Per esercitare la rivalsa, il cedente/prestatore deve emettere una fattura o una nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26, primo comma, DPR n. 633/1972, con i dati previsti dall’art. 21 o, dal 1° gennaio 2013, con i dati semplificati dell’art. 21-bis. Il documento deve richiamare la fattura originaria, se esistente, e riportare gli estremi dell’atto di accertamento che costituisce il titolo della rivalsa.

Il documento va annotato nel registro delle fatture emesse solo "per memoria". L’imposta recuperata non partecipa alla liquidazione periodica e non va esposta come debito nella dichiarazione annuale.

Adempimenti per la detrazione

Il cessionario/committente deve registrare il documento nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 DPR n. 633/1972. La norma non impone specifici oneri di prova del versamento all’Erario da parte del cedente/prestatore: il soggetto che detrae è tenuto soltanto agli ordinari doveri di diligenza e cautela nella verifica della regolarità della fattura o della nota di variazione in aumento ricevuta.

Adempimenti nei casi di coincidenza tra debitore e creditore d’imposta

Quando il debitore e il creditore coincidono, come nelle importazioni, nello splafonamento, o nelle ipotesi di fusione/incorporazione, la circolare suggerisce di predisporre un documento da registrare ai sensi dell’art. 25, al quale allegare, per completezza, l’atto di accertamento e l’attestato di versamento. Tale documento deve evidenziare l’ammontare dell’imposta pagata a seguito di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione, senza essere annotato nel registro delle vendite e senza concorrere alla liquidazione dell’IVA sulle operazioni attive.

La circolare conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sull’esatta osservanza delle istruzioni fornite.

Punti principali

Ambito di applicazione e decorrenza

La rivalsa dell’IVA accertata è ammessa solo se l’imposta è riferibile a specifiche operazioni e a cessionari/committenti determinati; può operare anche quando la maggiore imposta sia stata calcolata forfetariamente, purché il collegamento con le operazioni sia individuabile. È esclusa, invece, per imposte non riferibili a singole operazioni, come nell’accertamento induttivo. La disciplina si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo il 24 gennaio 2012.

Definitività dell’accertamento e atti rilevanti

La rivalsa presuppone che l’accertamento sia definito e che siano stati pagati imposta, sanzioni e interessi. Sono rilevanti gli istituti deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione all’invito, adesione ai PVC, acquiescenza, conciliazione giudiziale, mediazione) e anche la mancata impugnazione o il passaggio in giudicato della sentenza. Non è consentita la rivalsa, né la detrazione, per importi versati su atti non definitivi.

Pagamento provvisorio e rateazione

L’IVA versata in pendenza di giudizio non è immediatamente rivalsa, perché pagata a titolo provvisorio; se però l’accertamento si consolida, la rivalsa è possibile sulle somme definitivamente acquisite dall’Erario. In caso di pagamento rateale dell’imposta definitivamente accertata, la rivalsa può essere esercitata progressivamente per ciascuna rata pagata. La rateazione si perfeziona con il versamento della prima rata, che rende definitivo l’accertamento.

Compensazione e importo oggetto di rivalsa

Se il debito IVA accertato è estinto in parte con pagamento e in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede di definizione, la rivalsa riguarda l’intero ammontare dovuto, compresa la quota estinta per compensazione. La compensazione è infatti considerata modalità satisfattiva delle ragioni dell’Erario.

Mancanza di partita IVA al momento della violazione

Il fatto che il soggetto accertato non fosse titolare di partita IVA negli anni oggetto di controllo non impedisce la rivalsa né la detrazione, se in sede di verifica emerge che avrebbe dovuto assoggettare le operazioni a IVA. L’omessa apertura della partita IVA non può precludere il meccanismo di rivalsa per non violare il principio di neutralità. In tali casi il soggetto può esercitare la rivalsa con la partita IVA attribuita d’ufficio in sede di accertamento.

Detrazione: casi particolari

La detrazione è riconosciuta anche in ipotesi in cui il soggetto debitore d’imposta sia il cessionario/committente anziché il cedente/prestatore, per salvaguardare la neutralità dell’IVA. La circolare ammette la detrazione per il soggetto non residente che nomini un rappresentante fiscale fino al pagamento dell’imposta addebitata in rivalsa, per l’importatore in caso di revisione doganale, per l’esportatore abituale in caso di splafonamento e per la società incorporante che abbia pagato l’IVA accertata relativa a prestazioni rese alla incorporata.

Reverse charge e revisione doganale

Per le violazioni del regime dell’inversione contabile restano fermi i chiarimenti della risoluzione n. 56/E del 2009: se in sede di accertamento viene contestata la violazione e il tributo è assolto contestualmente, va riconosciuta la detrazione della stessa imposta, senza esborso netto se la detrazione è integrale. Per l’IVA liquidata in revisione doganale, la detrazione va esercitata entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo al pagamento dell’imposta, della maggiore imposta, sanzioni e interessi.

Adempimenti documentali e registrazioni

Per la rivalsa, il cedente/prestatore deve emettere fattura o nota di variazione in aumento con gli elementi dell’art. 21 o 21-bis DPR 633/1972, richiamando la fattura originaria e gli estremi dell’atto di accertamento; il documento va registrato solo per memoria nel registro delle fatture emesse e non incide sulle liquidazioni. Per la detrazione, il cessionario/committente registra il documento nel registro acquisti e non ha specifici oneri di prova del versamento all’Erario, dovendo solo esercitare ordinaria diligenza sulla correttezza del documento.

Adempimenti nei casi di coincidenza tra debitore e creditore

Quando debitore e creditore coincidono, come in importazione, splafonamento, fusione o incorporazione, il contribuente può predisporre un documento da registrare ai sensi dell’art. 25 DPR 633/1972, allegando se possibile accertamento e attestato di versamento, da cui risultino importo pagato e titolo della detrazione. Anche questo documento non va annotato nel registro vendite e non concorre alla liquidazione dell’IVA sulle operazioni attive.

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