Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 31/10/2023 con cui il Tribunale di Napoli, sul riesame avverso il provvedimento del 15/09/2023 del GIP che aveva disposto la custodia in carcere per delitti di associazione di stampo mafioso e associazione dedita al traffico di stupefacenti (fatti sino al settembre 2020), ha confermato la gravità indiziaria e la custodia in carcere per Curcio e ha sostituito la misura per Ferricelli con gli arresti domiciliari. Curcio ha dedotto omessa/insufficiente motivazione in ordine alla gravità indiziaria e contestato la corretta identificazione (sarebbe stato confuso con "Francuccio"), lamentando che le conversazioni acquisite e il solo rapporto di parentela con un coindagato non sarebbero sufficienti a identificarlo e a dimostrare la sua partecipazione. Ferricelli ha dedotto omessa motivazione sulla gravità indiziaria (richiamo acritico all'informativa e alle trascrizioni), contraddittorietà circa l'esclusione di gravi indizi per i reati di cessione di stupefacente e mancanza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva, dato che l'associazione avrebbe cessato l'attività nel settembre 2020 e l'imputato è incensurato.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. In motivazione si è ritenuto legittimo l'uso della motivazione per relationem con richiamo all'ordinanza cautelare del GIP, purché integrata da esame sintetico e puntuale degli elementi specifici. Il giudice ha ritenuto sufficiente il compendio probatorio (numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, conversazioni criptiche riferibili alla cessione di stupefacenti, indicazioni sull'organizzazione "clan Pesacane" e l'uso di dati anagrafici forniti dall'utilizzatore dell'utenza per l'identificazione di Curcio) per confermare la gravità indiziaria. Quanto a Ferricelli, la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio del Tribunale che, pur partendo dalla presunzione di pericolosità, ha ritenuto superabile la custodia cautelare in carcere e ha sostituito la misura con gli arresti domiciliari in ragione di una posizione ancillare rispetto a Curcio. Per l'inammissibilità dei ricorsi i giudici hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza.
La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini cautelari, la pericolosità collegata all'associazione di tipo mafioso va valutata in termini di continuità professionale e di grado di inserimento nel gruppo, non limitandosi alla ‘operatività’ attuale o all'ultima data di commissione dei reati contestati.
art. 275 cod. proc. pen.
non vi sono elementi idonei a smentire le presunzioni relative di cui all'art. 275 cod.proc.pen.
La Corte richiama la presunzione prevista dall'art. 275 (requisiti e presunzioni nell'applicazione delle misure cautelari) e afferma che, in assenza di elementi concreti di segno contrario, permane la presunzione della necessità/adeguatezza della misura cautelare.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.
Riferimento formale alle procedure di trasmissione e adempimenti amministrativi successivi alla pronuncia (esecuzione delle condanne pecuniarie o comunicazioni amministrative).
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice richiama atti o ordinanze precedenti ma integra il richiamo con un'esposizione sintetica e puntuale degli elementi specifici che motivano la decisione.
- Per l'identificazione dell'utilizzatore di un'utenza intercettata, può essere ritenuto sufficiente il fatto che l'interlocutore fornisca i dati anagrafici completi nell'ambito di una conversazione, salvo prova contraria specifica.
- Un elevato numero di intercettazioni e un linguaggio criptico coerente con la cessione di stupefacenti possono costituire grave indizio in ordine al reato associativo anche quando singole singole cessioni non risultano provate in modo compiuto.
- La presunzione di pericolosità collegata all'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso non si esaurisce con la cessazione delle condotte nel passato: va valutata la possibilità di commissione di reati della stessa natura in futuro tenendo conto del ruolo e del grado di inserimento dell'indagato.
- Il ruolo ancillare rispetto al capo dell'organizzazione può giustificare misure cautelari meno afflittive (es. arresti domiciliari) se il giudice ritiene superabile la presunzione di pericolosità sulla base di elementi concreti.
- I ricorsi che contengono censure generiche e non deducono elementi specifici idonei a confutare il compendio indiziario sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
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