Corte di giustizia, Sentenza C-228/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022. — I GmbH contro Finanzamt H. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure medico-sanitarie – Istituto ospedaliero privato – Ente debitamente riconosciuto – Condizioni sociali analoghe. — Causa C-228/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime tedesco di esenzione IVA per le prestazioni ospedaliere rese da istituti privati, alla luce dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Ha affermato che uno Stato membro non può riservare l’esenzione a categorie di ospedali privati individuate solo tramite l’autorizzazione nel sistema pubblico di assicurazione malattia se ciò produce disparità tra strutture comparabili. La Corte ha inoltre chiarito quali elementi possono essere valutati per stabilire se le prestazioni siano rese a "condizioni sociali analoghe" a quelle degli enti pubblici.
IVA – esenzione per ospedalizzazione e cure mediche rese da istituti ospedalieri privati: incompatibilità di una normativa nazionale che subordina l’esenzione all’autorizzazione secondo il regime pubblico di assicurazione malattia e ai soli ospedali inseriti nel piano o convenzionati, con effetti discriminatori per strutture comparabili
La questione giuridica
1) Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA osti a una normativa nazionale che riconosce l’esenzione per le prestazioni ospedaliere di un istituto privato solo se esso è autorizzato ai sensi delle norme sul regime generale di assicurazione malattia, in quanto inserito nel piano ospedaliero di un Land o convenzionato con le casse malattia obbligatorie. 2) Quali criteri possano essere considerati per stabilire se l’ospedalizzazione resa da un istituto ospedaliero privato avvenga a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti di diritto pubblico.
Principio di diritto
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA osta a una normativa nazionale che, per gli istituti ospedalieri privati, riservi l’esenzione a quelli autorizzati secondo il regime nazionale di assicurazione malattia solo perché inseriti nel piano ospedaliero o convenzionati, se ciò comporta un trattamento diverso tra strutture comparabili che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe rispetto agli enti di diritto pubblico. Ai fini della verifica delle "condizioni sociali analoghe", le autorità nazionali possono considerare le condizioni regolamentari applicabili agli ospedali pubblici, il livello di personale, locali, attrezzature e l’efficienza gestionale dell’ospedale privato, nonché le modalità di calcolo delle tariffe e la quota di costi effettivamente sostenuta dal paziente, purché tali criteri siano pertinenti all’obiettivo di ridurre i costi delle cure e renderle accessibili e di buona qualità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 133 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 134 della direttiva 2006/112/CE
Esenzione IVA per prestazioni ospedaliere di istituti privati e condizioni sociali analoghe
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Niedersächsisches Finanzgericht, riguarda l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in materia di esenzione IVA per ospedalizzazione e cure mediche. La controversia oppone una società che gestisce un istituto ospedaliero privato all’amministrazione fiscale tedesca, che aveva negato l’esenzione per gli esercizi 2009-2012.
Fatti e procedimento principale
La I GmbH gestisce un ospedale specializzato in neurologia, autorizzato dallo Stato, ma non inserito nel piano ospedaliero del Land della Bassa Sassonia e non convenzionato con le casse malattia obbligatorie prima del 1° luglio 2012. L’ospedale curava sia pazienti privati sia pazienti coperti da vari enti di previdenza sociale o assicurazioni, con un peso significativo dei costi sopportati da tali enti. In sede di controllo fiscale, l’amministrazione ha ritenuto non esenti le prestazioni rese prima della stipula della convenzione quadro del 2012 con una cassa contro gli infortuni.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, che esenta l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché le operazioni strettamente connesse, rese da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti. Sono inoltre ricordati gli articoli 131, 133 e 134 della direttiva IVA, che disciplinano rispettivamente il regime generale delle esenzioni, le condizioni facoltative imponibili dagli Stati membri e le esclusioni dall’esenzione.
Prima questione: compatibilità della normativa nazionale di autorizzazione
La Corte osserva che, per il diritto tedesco, gli ospedali privati possono beneficiare dell’esenzione solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 108 SGB V, cioè se inseriti nel piano ospedaliero di un Land o convenzionati con le casse malattia obbligatorie. Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ricorda che il riconoscimento come ente "debitamente riconosciuto" rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri, ma tale potere deve essere esercitato nel rispetto della neutralità fiscale e della parità di trattamento.
La Corte interpreta l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), nel senso che il requisito del riconoscimento riguarda tutti gli istituti privati menzionati dalla norma, non solo gli "altri istituti della stessa natura". Tuttavia, il riconoscimento non può essere assimilato a una mera autorizzazione nazionale a operare in base alla normativa sanitaria: un simile automatismo priverebbe di contenuto il potere discrezionale previsto dal diritto dell’Unione e può determinare trattamenti differenziati tra ospedali privati comparabili. Poiché il sistema tedesco collega l’esenzione a una selezione fondata sulle esigenze del diritto previdenziale e sulla disponibilità di posti letto, la Corte ritiene che esso possa condurre a una violazione della neutralità fiscale quando ospedali privati comparabili sono trattati diversamente rispetto all’esenzione per prestazioni analoghe.
Seconda questione: criteri per valutare le "condizioni sociali analoghe"
La Corte chiarisce che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), non definisce in modo puntuale gli elementi da comparare. Ai fini della verifica, possono essere considerati il carattere di interesse generale delle prestazioni, la presa a carico dei costi da parte del regime previdenziale e le eventuali convenzioni con autorità pubbliche a prezzi regolamentati.
Con riferimento specifico alle prestazioni ospedaliere, la Corte afferma che le autorità nazionali possono prendere in considerazione:
- le condizioni regolamentari applicabili agli ospedali pubblici;
- il livello di personale, locali e attrezzature dell’ospedale privato;
- l’efficienza economica della gestione, se tali parametri sono rilevanti anche per gli ospedali pubblici;
- le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere;
- la quota di costo effettivamente sostenuta dal paziente, tenendo conto della presa a carico da parte di sistemi previdenziali o di convenzioni pubbliche.
La Corte sottolinea che tali elementi sono rilevanti solo se collegati all’obiettivo dell’esenzione: ridurre i costi delle cure sanitarie e rendere le cure di qualità più accessibili. Le condizioni sociali sono quindi quelle che consentono di verificare se l’ospedale privato opera in un contesto comparabile, sotto il profilo sociale, a quello degli enti pubblici.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA osta alla normativa nazionale tedesca nella misura in cui questa produce una discriminazione tra istituti ospedalieri privati comparabili che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe rispetto agli enti di diritto pubblico. Inoltre, precisa i criteri che le autorità nazionali possono utilizzare per accertare tali condizioni sociali analoghe, purché coerenti con la finalità dell’esenzione e con il principio di neutralità fiscale.
Principi affermati
Il riconoscimento di un istituto ospedaliero privato ai fini dell’esenzione IVA non può essere ridotto a una semplice autorizzazione sanitaria nazionale; gli Stati membri conservano un margine di apprezzamento, ma non possono introdurre criteri che penalizzino strutture comparabili rispetto agli ospedali pubblici. La valutazione delle "condizioni sociali analoghe" deve essere concreta e orientata alla funzione sociale della prestazione, tenendo conto sia della struttura dell’offerta sia dell’impatto economico sulle persone assistite.
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