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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-342/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022. — A SCPI contro Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Esenzione dei fondi di investimento – Condizioni di esenzione – Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi. — Causa C-342/20

Giurisprudenza europea62020CJ0342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa finlandese che, dal 2020, subordinava l’esenzione fiscale dei fondi d’investimento alla forma contrattuale del veicolo. Ha ritenuto che ciò penalizzasse un fondo alternativo francese costituito in forma societaria, pur fiscalmente trasparente in Francia e comparabile ai fondi finlandesi esenti. La Corte ha qualificato la misura come restrizione alla libera circolazione dei capitali e ha escluso che le giustificazioni invocate dalla Finlandia fossero sufficienti.

Libera circolazione dei capitali e fiscalità: compatibilità con il TFUE di una normativa finlandese che limita l’esenzione da imposta sui redditi immobiliari ai soli fondi d’investimento esteri costituiti in forma contrattuale

La questione giuridica

Se gli articoli 49, 63 e 65 TFUE ostino a una normativa nazionale che riserva l’esenzione dall’imposta sul reddito, per i redditi da locazione e le plusvalenze derivanti da immobili o da azioni di società immobiliari, ai soli fondi d’investimento esteri aperti costituiti per contratto, escludendo i fondi esteri aventi forma statutaria, pur in assenza di altre differenze oggettive rilevanti rispetto ai fondi finlandesi esenti.

Principio di diritto

Gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di un’esenzione fiscale concessa ai fondi d’investimento per i redditi da locazione e le plusvalenze immobiliari, riservi il beneficio ai soli fondi aventi forma contrattuale e ne escluda un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, quando quest’ultimo sia comparabile ai fondi residenti ed esente o fiscalmente trasparente nello Stato di stabilimento. La differenza di forma giuridica, in tale contesto, costituisce una restrizione alla circolazione dei capitali non giustificata da motivi imperativi di interesse generale sufficientemente dimostrati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 63 TFUE
  • Articolo 65 TFUE
  • Direttiva 2009/65/CE
  • Direttiva 2011/61/UE
  • Direttiva 88/361/CEE
  • Legge finlandese sull’imposta sul reddito (tuloverolaki 1535/1992), articoli 3, 9, 10 e 20 a
  • Legge finlandese sui fondi di investimento (213/2019)
  • Legge finlandese relativa ai gestori di fondi alternativi (162/2014)

Esenzione fiscale dei fondi d’investimento e forma giuridica del veicolo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki) in materia di fiscalità diretta e libera circolazione dei capitali. La controversia oppone A SCPI, fondo d’investimento alternativo francese, all’amministrazione finlandese in merito all’assoggettamento a imposta in Finlandia dei redditi da locazione e delle plusvalenze immobiliari percepiti nello Stato membro.

Fatti e procedimento principale

A SCPI è una società di investimento immobiliare a capitale variabile di diritto francese, soggetta in Francia a un regime di trasparenza fiscale e non assoggettata all’imposta sul reddito. Nel 2019 aveva ottenuto una decisione anticipata dell’amministrazione tributaria finlandese, che per l’esercizio 2019 le riconosceva l’esenzione per i redditi immobiliari finlandesi. Con l’entrata in vigore dell’articolo 20 a della legge finlandese sull’imposta sul reddito, dal 1° gennaio 2020, l’amministrazione ha invece ritenuto che la società, essendo costituita in forma statutaria e non contrattuale, non potesse più beneficiare dell’esenzione.

A SCPI ha impugnato tale decisione sostenendo che la nuova disciplina fosse incompatibile con il diritto dell’Unione, poiché le sue caratteristiche funzionali erano comparabili a quelle dei fondi d’investimento finlandesi esenti.

Normativa UE e nazionale richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 49, 63 e 65 TFUE;
  • la direttiva 2009/65/CE sugli OICVM;
  • la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi;
  • la direttiva 88/361/CEE, quale riferimento per la nozione di movimenti di capitali.

Sul piano nazionale, sono rilevanti l’articolo 20 a della legge finlandese sull’imposta sul reddito e le norme interne che definiscono i fondi di investimento e i fondi d’investimento speciali, nonché il loro regime di esenzione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se il TFUE osti a una disciplina che consente l’esenzione soltanto ai fondi esteri aperti costituiti per contratto, escludendo i fondi esteri costituiti in forma societaria/statutaria, anche quando non vi siano altre differenze sostanziali rispetto ai fondi finlandesi esenti.

Individuazione della libertà fondamentale applicabile

La Corte osserva che la misura nazionale incide sia sulla libertà di stabilimento sia sulla libera circolazione dei capitali, ma conclude che, nel caso concreto, la disciplina ha come oggetto il trattamento fiscale di investimenti immobiliari effettuati da organismi di investimento collettivo al fine di realizzare un investimento finanziario, senza incidere in via preponderante sul controllo o sulla gestione di imprese.

Poiché A SCPI non dispone di una presenza stabile in Finlandia né esercita un’influenza sulla gestione di società partecipate, la Corte ritiene applicabile esclusivamente l’articolo 63 TFUE, con il corollario dell’articolo 65 TFUE.

Restrizione alla libera circolazione dei capitali

La Corte rileva che la normativa finlandese, pur formulata in termini apparentemente oggettivi, finisce per favorire i veicoli di investimento costituiti in forma contrattuale, che in Finlandia coincidono con le forme ammesse per i fondi esenti, e per svantaggiare i fondi non residenti costituiti secondo forme giuridiche diverse, pur comparabili sotto il profilo economico-funzionale.

Secondo la Corte, tale differenza di trattamento è idonea a dissuadere gli organismi di investimento collettivo non residenti dall’investire in Finlandia e integra quindi una restrizione vietata dall’articolo 63 TFUE.

Esame della giustificazione ai sensi dell’articolo 65 TFUE

La Finlandia invocava vari obiettivi: certezza del diritto, prevedibilità dell’imposizione, tutela degli investitori, efficacia dei controlli fiscali, riscossione dell’imposta e coerenza del regime fiscale.

La Corte respinge tali argomenti nei seguenti termini:

  • la certezza del diritto non può di per sé giustificare una restrizione alle libertà fondamentali;
  • la tutela degli investitori non dimostra una differenza oggettiva rilevante ai fini dell’esenzione fiscale;
  • l’efficacia dei controlli fiscali e della riscossione può essere garantita richiedendo la produzione di prove idonee, senza escludere in via generale i fondi non residenti;
  • la coerenza del regime fiscale non è dimostrata, poiché non è stato provato un nesso diretto tra il vantaggio fiscale concesso e un determinato prelievo compensativo.

La Corte sottolinea inoltre che, in assenza di armonizzazione UE sulle forme giuridiche dei fondi, uno Stato membro non può negare un vantaggio fiscale a un fondo non residente costituito secondo la forma giuridica prevista dal proprio Stato di stabilimento, solo perché tale forma non coincide con quella richiesta internamente.

Comparabilità delle situazioni

La Corte accerta che, rispetto all’obiettivo della normativa finlandese — assimilare fiscalmente gli investimenti tramite fondi agli investimenti diretti ed evitare la doppia imposizione — un fondo non residente in forma statutaria ma fiscalmente trasparente nello Stato di stabilimento si trova in una situazione comparabile a quella di un fondo residente in forma contrattuale.

Di conseguenza, la differenza di trattamento non è giustificata da una differenza oggettiva delle situazioni.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 63 e 65 TFUE ostano a una normativa nazionale che riservi ai soli fondi d’investimento aventi forma contrattuale l’esenzione dei redditi da locazione e delle plusvalenze derivanti da immobili o da azioni di società proprietarie di immobili, escludendo un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, anche se fiscalmente trasparente nello Stato di stabilimento e quindi non assoggettato all’imposta sul reddito in quello Stato.

Principio affermato

Un’esenzione fiscale nazionale riservata ai soli fondi d’investimento costituiti in forma contrattuale non può essere negata a un fondo d’investimento alternativo non residente costituito in forma statutaria, quando quest’ultimo sia comparabile ai fondi residenti esenti e la sua esclusione sia idonea a dissuadere investimenti transfrontalieri; una simile limitazione viola la libera circolazione dei capitali e non risulta giustificata dai motivi invocati.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei capitalifiscalità direttafondi di investimentoinvestimenti immobiliaridiscriminazione fiscale tra residenti e non residenti

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