Corte di giustizia, Sentenza C-116/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022. — SC Avio Lucos SRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj e Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “attività agricola” – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata. — Causa C-116/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia romena relativa al recupero di aiuti PAC concessi per il 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. La pronuncia chiarisce che gli Stati membri possono chiedere al beneficiario di provare un titolo di utilizzo del terreno e possono disciplinare la validità dei contratti di concessione di pascoli pubblici, purché rispettino proporzionalità e finalità della PAC. La Corte amplia inoltre la nozione di attività agricola includendovi la manutenzione del pascolo con pascolamento affidato ad allevatori terzi, e limita l'uso dell'autorità di cosa giudicata quando essa impedisca il controllo della conformità al diritto dell'Unione.
Pagamento unico per superficie: ammissibilità di un requisito nazionale di prova del diritto di uso del pascolo, validità di clausole nazionali sulla qualità dell'affittuario/concessionario, nozione di attività agricola e limiti dell'autorità di cosa giudicata
La questione giuridica
Se il diritto dell'Unione, in particolare i regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009, osti: (1) a una norma nazionale che per ottenere il sostegno del regime di pagamento unico per superficie impone di dimostrare un diritto di uso sulla superficie agricola; (2) a una norma nazionale che rende valido il contratto di concessione di un pascolo pubblico solo se il futuro concessionario è allevatore o proprietario di animali; (3) a qualificare come 'attività agricola' l'attività del concessionario di un pascolo che lo mette a disposizione di allevatori e ne cura la manutenzione; (4) all'applicazione dell'autorità di cosa giudicata che impedisca di esaminare, in una nuova controversia, la conformità al diritto UE di tali requisiti nazionali.
Principio di diritto
Il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro richieda, per il pagamento unico per superficie, la prova del diritto di uso della parcella agricola, purché il requisito sia proporzionato e coerente con gli obiettivi della PAC; non osta neppure a una norma nazionale che, per la validità del contratto di concessione di un pascolo pubblico, richieda che il concessionario sia allevatore o proprietario di animali, quando tale requisito riguarda la disciplina del rapporto concessorio e non una condizione di accesso al pagamento. Inoltre, la nozione di 'attività agricola' comprende anche il mantenimento del pascolo mediante pascolamento effettuato da allevatori terzi e manutenzione del terreno, se sono rispettate le condizioni della normativa applicabile. Infine, il principio di autorità di cosa giudicata non può essere interpretato in modo da impedire l'esame della compatibilità con il diritto UE di requisiti nazionali già scrutinati in un'altra controversia, quando ciò renderebbe impossibile correggere un'erronea applicazione del diritto dell'Unione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 2, lettera c), regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 19, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 34, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 35, regolamento (CE) n. 73/2009
- Articolo 124, regolamento (CE) n. 73/2009
- Allegato III, regolamento (CE) n. 73/2009
- Regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 58, regolamento (CE) n. 1122/2009
- Articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE
- Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Articolo 44, regolamento (CE) n. 1782/2003
- Regolamento (CE) n. 1254/1999
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), regolamento (CE) n. 1254/1999
- Regolamento (UE) n. 1310/2013
Pagamento unico per superficie, pascoli pubblici e cosa giudicata
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Timişoara in una controversia tra SC Avio Lucos SRL e l'APIA sul recupero di somme erogate nel 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Il giudizio tocca l'interpretazione dei regolamenti n. 73/2009 e n. 1122/2009, oltre al principio dell'autorità di cosa giudicata.
Fatti e procedimento principale
Avio Lucos aveva chiesto il sostegno per una superficie di pascolo di 341,70 ha, presentando un contratto di concessione concluso con il comune di Podari e, successivamente, un contratto di collaborazione con quattro persone fisiche che allevavano animali. L'APIA aveva inizialmente versato un anticipo, ma poi aveva ritenuto che la società non potesse validamente ottenere la concessione del pascolo, perché non era allevatore né proprietaria di animali, e aveva disposto il recupero delle somme e sanzioni pluriennali. Nel contenzioso interno il giudice del rinvio ha dubitato sia della compatibilità del diritto nazionale con il diritto UE sia dell'effetto preclusivo di precedenti decisioni definitive.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 73/2009, specie gli articoli 2, 6, 19, 34, 35 e 124;
- il regolamento (CE) n. 1122/2009, in particolare l'articolo 12 e i considerando 8 e 28;
- il regolamento (CE) n. 1782/2003 e il precedente regolamento (CE) n. 1254/1999, richiamati per la giurisprudenza sulla disponibilità delle superfici;
- l'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE, come base teleologica della PAC.
Prima questione: prova del diritto di uso della superficie
La Corte afferma che il regolamento n. 73/2009 non richiede che l'agricoltore produca un titolo giuridico formale che dimostri il suo diritto di uso della parcella. Tuttavia, gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità nel chiedere documenti giustificativi e prove, purché ciò resti coerente con gli obiettivi della PAC e con il principio di proporzionalità.
La norma rumena che esige la prova dell'utilizzo legittimo del terreno è dunque compatibile, in linea di principio, con il diritto UE, perché mira a evitare abusi e ad assicurare che il sostegno sia concesso a chi svolge effettivamente attività agricola. Spetta comunque al giudice nazionale verificare in concreto che il requisito non ecceda quanto necessario.
Seconda questione: validità del contratto di concessione del pascolo
La Corte osserva che la qualità di allevatore o proprietario di animali non è, di per sé, una condizione di ammissibilità al pagamento unico per superficie. Nel caso concreto, però, tale requisito riguarda la validità del contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente territoriale, e non l'accesso diretto al regime di aiuto.
Poiché il vincolo risponde all'obiettivo nazionale di favorire l'accesso ai pascoli da parte di chi alleva animali, esso non è incompatibile con i regolamenti UE, sempre che rispetti il principio di proporzionalità. La verifica concreta della necessità e adeguatezza del requisito resta rimessa al giudice del rinvio.
Terza questione: nozione di attività agricola
La Corte interpreta l'articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009 nel senso che la nozione di "attività agricola" comprende anche l'attività di chi prende in concessione un terreno a pascolo, stipula poi un contratto con allevatori terzi che vi fanno pascolare gli animali, conserva il diritto di uso del terreno e si occupa della manutenzione del pascolo.
Questo vale purché le attività di manutenzione corrispondano alle condizioni della norma facoltativa dell'allegato III del regolamento, come la densità minima di bestiame e/o regimi adeguati. La Corte collega tale conclusione agli obiettivi della PAC e al mantenimento dei pascoli permanenti in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Quarta questione: autorità di cosa giudicata
La Corte ricorda che il principio di cosa giudicata è fondamentale per la certezza del diritto, ma il suo funzionamento resta disciplinato dall'autonomia procedurale nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. Nel caso di specie, un'interpretazione troppo ampia del giudicato impedirebbe di riesaminare la compatibilità con il diritto UE di requisiti nazionali già incidenti su una diversa decisione amministrativa relativa agli stessi fatti.
La Corte conclude che il diritto dell'Unione osta a un'applicazione dell'autorità di cosa giudicata che, in una controversia sul recupero di somme versate, impedisca al giudice di valutare la conformità al diritto UE dei requisiti nazionali sul titolo di sfruttamento del terreno solo perché gli stessi fatti e la stessa normativa erano stati già considerati in una precedente sentenza definitiva. Un simile meccanismo renderebbe eccessivamente difficile, se non impossibile, correggere una violazione del diritto dell'Unione.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- la normativa UE non osta al requisito nazionale di prova del diritto di uso, purché proporzionato;
- non osta alla validità condizionata del contratto di concessione di pascoli pubblici a favore di allevatori/proprietari di animali;
- la nozione di attività agricola può includere la gestione del pascolo tramite collaborazione con allevatori terzi;
- il principio di cosa giudicata non può essere applicato in modo da impedire il controllo della compatibilità con il diritto UE di requisiti nazionali rilevanti nel successivo giudizio di recupero.
Indicazioni pratiche
Per i professionisti, la pronuncia conferma che nei regimi PAC il diritto di uso del fondo può essere richiesto come prova amministrativa, ma non come titolo civilistico rigidamente tipizzato dal diritto UE. In presenza di pascoli pubblici, va distinta la disciplina del contratto di concessione dalle condizioni di accesso al pagamento, e resta decisivo il controllo di proporzionalità caso per caso.
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