Corte di giustizia, Sentenza C-447/20
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022. — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) contro LM. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine di esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione – Margine di discrezionalità degli Stati membri. — Causa C-447/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il funzionamento dei termini previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 nei procedimenti di recupero di aiuti indebitamente percepiti. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE l'obbligo, imposto dal diritto portoghese, di impugnare tempestivamente la decisione di recupero davanti al giudice amministrativo, ma ha precisato che il termine triennale di esecuzione previsto dal regolamento si applica direttamente e può essere fatto valere anche nel procedimento esecutivo. La Corte ha inoltre stabilito che tale termine decorre solo quando la decisione diventa definitiva e che gli Stati membri possono disciplinarne interruzione e sospensione entro i limiti del diritto dell'Unione.
Prescrizione e termine di esecuzione nel recupero di aiuti UE indebitamente percepiti: rapporti tra articolo 3 del regolamento n. 2988/95 e diritto processuale nazionale.
La questione giuridica
Se l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 osti a una disciplina nazionale che impone al destinatario della decisione di recupero di impugnarla entro un termine di decadenza davanti al giudice amministrativo, senza poter poi eccepire la prescrizione nel successivo procedimento esecutivo; se l'articolo 3, paragrafo 2, preveda un termine di esecuzione applicabile anche alle misure di recupero; se tale termine decorra dall'adozione o dalla definitività della decisione; e se gli Stati membri possano disciplinarne interruzione e sospensione.
Principio di diritto
L'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 si applica sia alle misure amministrative di recupero sia alle sanzioni amministrative: il termine quadriennale di prescrizione delle azioni giudiziarie può essere fatto valere secondo le regole processuali nazionali, purché rispettino equivalenza ed effettività, mentre il termine triennale di esecuzione dell'articolo 3, paragrafo 2, opera direttamente negli ordinamenti nazionali, decorre dalla definitività della decisione di recupero e può essere disciplinato dagli Stati membri quanto a interruzione e sospensione, nei limiti di proporzionalità, certezza del diritto ed effettività. Dopo la sua scadenza, il destinatario deve poter opporsi al recupero forzoso invocandolo.
Norme richiamate
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Articolo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Decreto-Lei n. 163-A/2000
- Código do Procedimento Administrativo
- Código do Processo nos Tribunais Administrativos
- Código de Procedimento e de Processo Tributário
- Decreto-Lei n. 155/92
- Código Civil
Prescrizione ed esecuzione nel recupero di aiuti indebitamente percepiti
La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese, riguarda il recupero forzoso di aiuti concessi nell'ambito di programmi cofinanziati dal FEAOG e la corretta applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95. La Corte si è pronunciata sul rapporto tra il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie e il termine di esecuzione della decisione di recupero, nonché sulla possibilità per gli Stati membri di disciplinare le modalità processuali interne.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C-447/20, IFAP aveva concesso a LM un aiuto nel 2002; a seguito di irregolarità nell'esecuzione del contratto, l'IFAP aveva poi chiesto il rimborso e, in seguito, avviato l'esecuzione fiscale. Nella causa C-448/20, l'IFAP aveva rilevato irregolarità in un contratto di aiuto stipulato con BD e aveva successivamente adottato una decisione di scioglimento e di recupero, anch'essa portata a esecuzione coattiva.
In entrambi i casi, i giudici di primo grado avevano accolto le opposizioni dei beneficiari ritenendo scaduti i termini previsti dall'articolo 3 del regolamento n. 2988/95. L'IFAP ha impugnato tali decisioni dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, che ha quindi sollevato questioni sulla possibilità di far valere la prescrizione nel procedimento esecutivo e sulla natura del termine triennale di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, in particolare gli articoli 1, 3 e 4;
- l'articolo 267 TFUE;
- la normativa portoghese relativa all'impugnazione degli atti amministrativi e all'esecuzione fiscale, in particolare il CPA, il CPTA e il codice di procedura tributaria.
Rilevano inoltre le disposizioni nazionali che disciplinano la prescrizione del debito e la sua interruzione, tra cui il Decreto-Lei n. 155/92 e l'articolo 323 del codice civile portoghese.
Ragionamento della Corte: primo e secondo quesito
La Corte ricorda che il regolamento n. 2988/95 istituisce una disciplina generale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e che le misure di cui all'articolo 4, come la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, rientrano nel suo ambito di applicazione. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, serve a garantire la certezza del diritto agli operatori economici, consentendo loro di sapere quando un'irregolarità non è più perseguibile.
Tuttavia, il regolamento non disciplina i mezzi di ricorso né l'organizzazione processuale interna. Di conseguenza, uno Stato membro può imporre che la decisione di recupero sia contestata entro un termine di decadenza davanti al giudice amministrativo competente, e può escludere che la medesima irregolarità sia poi dedotta in sede di opposizione all'esecuzione, a condizione che siano rispettati i principi di equivalenza ed effettività. La Corte osserva che un termine di tre mesi dalla notifica non appare, in linea di principio, incompatibile con tali principi.
Ragionamento della Corte: terza questione, prima parte
La Corte afferma che l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, non riguarda solo le sanzioni amministrative, ma anche le misure amministrative di recupero. Ciò deriva da un'interpretazione sistematica e teleologica dell'articolo 3 nel suo complesso, che mira a costruire un sistema coerente di prescrizione sia per l'avvio dell'azione sia per l'esecuzione delle decisioni adottate.
Ne consegue che, scaduto il termine di esecuzione di tre anni, la decisione di recupero non può più essere eseguita forzatamente. Il destinatario deve quindi poter eccepire tale scadenza nel procedimento esecutivo, anche se il diritto nazionale non prevede espressamente un motivo di opposizione specifico. Il termine opera direttamente nell'ordinamento nazionale e non richiede misure di recepimento.
Ragionamento della Corte: terza questione, seconda parte, e quarta questione, prima parte
La Corte interpreta la nozione di decisione "definitiva" nel senso che il termine triennale decorre solo quando la decisione che impone il rimborso non è più contestabile, cioè alla scadenza dei termini di ricorso o dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso. Pertanto, una normativa nazionale che faccia decorrere il termine dall'adozione stessa della decisione è incompatibile con l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.
Ragionamento della Corte: quarta questione, seconda parte
Quanto all'interruzione e alla sospensione del termine di esecuzione, la Corte rileva che il secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, rinvia al diritto nazionale. Gli Stati membri dispongono quindi di un ampio margine di discrezionalità, ma devono rispettare i principi di proporzionalità, certezza del diritto ed effettività e non possono rendere eccessivamente difficile il recupero delle somme indebitamente percepite.
Nel caso esaminato, la Corte considera compatibile con il diritto dell'Unione una disciplina nazionale che interrompe il termine di esecuzione con la citazione per il recupero forzoso del debito, poiché tale meccanismo non appare imprevedibile né sproporzionato e non consente di prolungare indefinitamente l'esecuzione.
Dispositivo e principi affermati
La Corte conclude che:
- l'articolo 3, paragrafo 1, non osta a una disciplina nazionale che impone di contestare tempestivamente la decisione di recupero davanti al giudice amministrativo, se equivalenza ed effettività sono rispettate;
- l'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, produce effetto immediato e deve poter essere invocato per opporsi al recupero forzoso;
- il termine di esecuzione decorre dalla definitività della decisione, non dalla sua adozione;
- la disciplina nazionale può prevedere l'interruzione del termine mediante citazione per l'esecuzione forzata.
La sentenza fornisce quindi un chiarimento importante per i recuperi di aiuti UE indebitamente percepiti: il termine per agire e quello per eseguire sono distinti, e il secondo tutela direttamente il debitore anche nella fase coattiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-116/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-176/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-228/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-236/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-333/20
- Sentenza · 7 apr 2022Corte di giustizia, Sentenza C-342/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →