Corte di giustizia, Sentenza C-176/20
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022. — SC Avio Lucos SRL contro Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj e Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell’agricoltore di animali propri – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “agricoltore in attività” – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di «condizioni create artificialmente. — Causa C-176/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i limiti del margine di discrezionalità degli Stati membri nella definizione dell’attività minima sui pascoli permanenti e ha ammesso che il pascolo possa essere svolto con animali detenuti dall’agricoltore, anche se ricevuti in comodato, purché vi sia un sufficiente potere di gestione. Ha inoltre precisato che il mero rispetto formale delle condizioni nazionali non impedisce l’applicazione della clausola antiabuso dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Il giudice nazionale deve verificare in concreto sia l’autonomia gestionale dell’operatore sia l’eventuale intento elusivo.
Rinvio pregiudiziale in materia di pagamenti diretti PAC: compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che impone il pascolo con animali detenuti dall’agricoltore, nozione di agricoltore in attività e clausola antiabuso sulle condizioni artificiali.
La questione giuridica
Se il regolamento (UE) n. 1307/2013 osti a una normativa nazionale che subordina l’attività minima sui pascoli al fatto che il pascolo sia svolto con animali detenuti dall’agricoltore; se una persona giuridica che dispone di un pascolo comunale e utilizza animali ricevuti in comodato gratuito possa essere qualificata come "agricoltore in attività"; e se la combinazione di contratto di concessione e contratti di comodato d’uso possa integrare la creazione di "condizioni artificiali" ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 non osta a una normativa nazionale che richieda che l’attività minima sui pascoli sia svolta dall’agricoltore con animali da lui stesso detenuti, purché la disciplina nazionale resti entro il margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri e rispetti il principio di proporzionalità. Una persona giuridica che gestisce un pascolo comunale e vi fa pascolare animali ricevuti in comodato può essere un "agricoltore in attività" se svolge un’attività minima e dispone sugli animali e sulla superficie di un potere di disposizione/autonomia sufficiente. La combinazione di concessione del pascolo e comodati d’uso può integrare "condizioni create artificialmente" ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 solo se, oltre al rispetto formale delle condizioni, risulti da elementi oggettivi il mancato raggiungimento dell’obiettivo della normativa e sia accertata l’intenzione di ottenere indebitamente il vantaggio UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 39 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) n. 1306/2013
- Articolo 60, regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Articolo 5, regolamento delegato (UE) n. 639/2014
- Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Articolo 29, regolamento (CE) n. 1782/2003
Rinvio pregiudiziale in materia di pagamenti diretti PAC e pascoli permanenti
La pronuncia riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia nell’ambito di una controversia tra SC Avio Lucos SRL e l’APIA rumena. Il contenzioso concerne il rifiuto di un aiuto nel regime di pagamento unico per superficie per l’anno 2015, con particolare riferimento all’uso di pascoli e di animali detenuti tramite contratti di comodato.
Fatti e procedimento principale
Avio Lucos aveva chiesto un sostegno per una superficie da pascolo di 170,36 ha, producendo un contratto di concessione relativo al pascolo comunale e contratti di comodato d’uso stipulati con proprietari di animali. L’APIA ha respinto la domanda perché non risultava garantito il carico minimo di 0,3 UBA/ha sull’intera superficie, ritenendo che il pascolo fosse effettuato con animali dei proprietari e non con animali dell’impresa richiedente. Il Tribunale di primo grado ha confermato il rigetto, ritenendo anche che la società avesse creato artificialmente le condizioni per ottenere il sostegno.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 1;
- il regolamento delegato (UE) n. 639/2014, in particolare il considerando 16 e l’articolo 5;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013, in particolare l’articolo 60 sulla clausola di elusione;
- per contesto storico, l’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- l’articolo 39 TFUE sugli obiettivi della PAC.
Prima questione: attività minima sui pascoli e animali detenuti dall’agricoltore
La Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 nel senso che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per definire l’attività minima da svolgere sui terreni agricoli mantenuti naturalmente in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Tale margine può includere la previsione che l’attività minima sia svolta dall’agricoltore con animali da lui detenuti.
La Corte precisa però che tale nozione di detenzione non richiede necessariamente la proprietà degli animali: ciò che conta è che l’agricoltore disponga su di essi di un potere di disposizione sufficiente per esercitare la propria attività agricola. Spetta al giudice nazionale valutare in concreto se questo requisito sia soddisfatto. La Corte richiama anche il considerando 16 del regolamento delegato n. 639/2014, secondo cui i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che assume il potere decisionale e i rischi/benefici economici dell’attività agricola.
Seconda questione: nozione di agricoltore in attività
Quanto all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, la Corte rileva che la disposizione richiede cumulativamente:
- che le superfici siano principalmente mantenute naturalmente in stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- che su tali superfici sia svolta l’attività minima definita dallo Stato membro.
La circostanza che una persona giuridica utilizzi un contratto di concessione per un pascolo comunale e faccia pascolare animali ricevuti in comodato gratuito non esclude, di per sé, la qualifica di "agricoltore in attività". Occorre però che l’operatore abbia un’autonomia sufficiente nella gestione della superficie e un potere di disposizione sufficiente sugli animali impiegati, assumendo anche i benefici e i rischi finanziari dell’attività agricola. La Corte sottolinea che la forma giuridica dei rapporti contrattuali non è decisiva se, nella sostanza, l’operatore svolge effettivamente l’attività agricola richiesta.
Terza questione: condizioni create artificialmente e abuso
Interpretando l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, la Corte afferma che la nozione di "condizioni create artificialmente" va letta in linea con la giurisprudenza sull’abuso del diritto: occorre, da un lato, un insieme di circostanze oggettive da cui emerga che, pur nel rispetto formale della normativa, l’obiettivo della disciplina non è stato raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo, cioè la volontà di ottenere un vantaggio UE creando artificialmente le condizioni necessarie.
La Corte osserva che la concessione dell’aiuto a chi dispone solo formalmente dei presupposti ma non del numero di animali necessario, e che supplisce a tale carenza mediante comodati d’uso, può costituire un uso improprio del sostegno, a danno della popolazione agricola che utilizza direttamente i propri animali. Tuttavia, la verifica finale spetta al giudice nazionale, che deve valutare tutti gli elementi pertinenti, compresa l’eventuale violazione del diritto nazionale nella stipula del contratto di concessione e il contenuto concreto dei comodati.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che:
- il diritto dell’Unione non osta alla normativa nazionale che impone che l’attività minima sui pascoli sia svolta con animali detenuti dall’agricoltore;
- una persona giuridica che gestisce un pascolo comunale e vi fa pascolare animali ricevuti in comodato può essere considerata "agricoltore in attività" se svolge l’attività minima e dispone sufficientemente di superficie e animali;
- la combinazione di concessione e comodati può rientrare nelle "condizioni create artificialmente" solo al ricorrere dei requisiti oggettivo e soggettivo dell’abuso.
Indicazioni operative per il professionista
La sentenza conferma che, nei regimi PAC, il dato formale dei contratti non basta: conta la sostanza economico-funzionale dell’attività svolta. Per gli operatori agricoli e i consulenti, ciò significa che occorre documentare non solo il titolo di disponibilità dei terreni, ma anche l’effettivo potere di gestione sugli animali e l’assenza di finalità elusive nella strutturazione dei rapporti negoziali.
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