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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-333/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022. — Berlin Chemie A. Menarini SRL contro Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di “stabile organizzazione” – Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria. — Causa C-333/20

Giurisprudenza europea62020CJ0333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i criteri per individuare una stabile organizzazione ai fini IVA nel contesto di rapporti infragruppo. Ha escluso che la sola detenzione di una società figlia, anche esclusiva fornitrice di servizi utili alle vendite, consenta automaticamente di attribuire alla società madre una stabile organizzazione nello Stato membro della controllata. È necessario che il soggetto passivo disponga realmente, come propri, di mezzi umani e tecnici sufficientemente permanenti, e che tali mezzi siano idonei a ricevere e utilizzare i servizi per le sue esigenze.

IVA – luogo di prestazione dei servizi e nozione di stabile organizzazione: una società madre non ha una stabile organizzazione in uno Stato membro solo perché la sua controllata locale le fornisce in esclusiva servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza con mezzi umani e tecnici propri.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, una società stabilita in uno Stato membro abbia una stabile organizzazione in un altro Stato membro: 1) quando non dispone direttamente dei mezzi umani e tecnici in quel territorio, ma vi accede tramite una società affiliata da essa controllata; 2) quando la struttura locale è impegnata in servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza idonei a incidere sulle vendite; 3) se l’esistenza di tale accesso escluda che la società affiliata possa essere considerata prestatore di servizi per la pretesa stabile organizzazione.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, una società stabilita in uno Stato membro non è considerata dotata di stabile organizzazione in un altro Stato membro per il solo fatto di controllare una società figlia locale che le fornisce in esclusiva servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza: occorre una struttura con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici di cui il soggetto passivo possa disporre come fossero propri, e tale struttura deve poter ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze. La mera presenza di una controllata o l’accesso ai suoi mezzi non bastano, se i medesimi mezzi sono quelli impiegati dalla controllata per prestare i servizi alla società madre.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 44 della direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

Stabile organizzazione ai fini IVA e servizi infragruppo in Romania

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra una società rumena del gruppo Berlin Chemie e l’amministrazione fiscale rumena. La questione centrale era se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, la società tedesca del gruppo potesse essere considerata dotata di stabile organizzazione in Romania per effetto dei servizi forniti dalla controllata rumena.

Fatti e procedimento principale

La società tedesca commercializzava in Romania prodotti farmaceutici e aveva concluso con la società rumena un contratto di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza. La controllata si occupava, tra l’altro, di promuovere i prodotti, gestire aspetti regolatori, ricevere e trasmettere ordini e fatture, e operava come unica fornitrice della società tedesca. L’amministrazione fiscale ha ritenuto che la società tedesca disponesse in Romania di una stabile organizzazione, composta dai mezzi tecnici e umani della società rumena, e ha emesso un avviso di accertamento IVA con interessi e penalità.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, che stabilisce la regola generale sul luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 282/2011, che definisce la stabile organizzazione come una struttura con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici idonei a ricevere e utilizzare i servizi;
  • la direttiva 2008/8/CE, che ha modificato la disciplina del luogo delle prestazioni di servizi;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se:

  • fosse necessario che i mezzi umani e tecnici in Romania appartenessero direttamente alla società madre, oppure bastasse un accesso immediato e permanente tramite la società figlia controllata;
  • la stabile organizzazione dovesse partecipare alle decisioni di vendita, oppure fosse sufficiente che svolgesse attività di marketing e rappresentanza idonee a influenzare le vendite;
  • la possibilità di accedere ai mezzi della controllata impedisse di considerare quest’ultima come prestatore di servizi per la pretesa stabile organizzazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che, ai fini dell’articolo 44, il criterio prioritario per il luogo delle prestazioni è la sede dell’attività economica; la stabile organizzazione è una deroga e va interpretata restrittivamente. La nozione di stabile organizzazione richiede una consistenza minima, una presenza permanente di mezzi umani e tecnici e una struttura capace di ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze.

La Corte esclude che sia indispensabile la proprietà diretta dei mezzi umani e tecnici: ciò che conta è che il soggetto passivo possa disporne come se fossero propri, ad esempio sulla base di contratti di servizio o locazione non risolvibili a breve termine. Tuttavia, la mera esistenza di una società figlia non basta, perché la qualificazione deve dipendere dalla realtà economica e commerciale, non dal solo status giuridico.

Nel caso concreto, i servizi della società rumena e l’attività di vendita della società tedesca restano distinti. Inoltre, i medesimi mezzi umani e tecnici non possono contemporaneamente essere considerati come quelli che ricevono i servizi e quelli che li prestano. La Corte osserva quindi che la società tedesca utilizza i propri mezzi in Germania per concludere ed eseguire i contratti di vendita, mentre la controllata rumena presta servizi di supporto; se il giudice del rinvio accerterà che la società tedesca non dispone in Romania di una struttura autonoma idonea a ricevere e utilizzare quei servizi, non vi è stabile organizzazione.

Decisione

La Corte risponde che l’articolo 44 della direttiva IVA e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011 devono essere interpretati nel senso che una società con sede in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il solo fatto di detenervi una società figlia che le fornisce in esclusiva servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza, anche se tali servizi possono incidere direttamente sul volume delle vendite.

Principio affermato

La stabile organizzazione non può essere desunta automaticamente da un rapporto di controllo societario o dall’esistenza di servizi infragruppo: occorre una struttura permanente, effettivamente disponibile al soggetto passivo, con mezzi umani e tecnici idonei a ricevere e utilizzare i servizi. La controllata che impiega i propri mezzi per prestare servizi alla casa madre non può essere, per ciò solo, considerata il supporto materiale della stabile organizzazione di quest’ultima.

Come è indicizzato

Materieivaluogo delle prestazioni di servizistabile organizzazionerapporti tra società del grupposervizi di marketing e rappresentanza

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