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Sentenza

Sentenza n. 2851/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento DIV.P.A.S.I.C.A.T. -OMISSIS- NR. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 27 febbraio 2023 e notificato in data 28 febbraio 2023, con il quale è stato revocato il passaporto nr. -OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, con la sospensione della sua validità nei sistemi informatici, e il ritiro di ogni altro documento valido per l’espatrio.

Giustizia amministrativa202300938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata dichiarata dalla parte e ritualmente notificata. In conformità all’accordo intervenuto tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di revoca del passaporto, sospensione della validità nei sistemi informatici e ritiro di ogni altro documento valido per l’espatrio

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Successivamente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, notificata alle amministrazioni resistenti. L’Avvocatura dello Stato ha accettato la richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando dichiarata dalla parte e ritualmente notificata alle altre parti, determina l’estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione sul merito dei motivi dedotti.
  • L’accordo delle parti sulla compensazione delle spese di lite giustifica la compensazione disposta dal giudice in sede di estinzione del giudizio per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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