Sentenza n. 2135/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 del diritto della ricorrente all'oscuramento di parte dell'offerta; e per l'annullamento, in parte qua - della comunicazione di aggiudicazione di CONSIP prot. n. 35688 (Allegato 1) del 25 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per la condanna ex art. 116 c.p.a. di CONSIP a esibire e pubblicare la relazione tecnica della ricorrente nella versione oscurata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di aggiudicazione nella parte in cui ha respinto la richiesta di oscuramento di specifiche parti dell'offerta tecnica per la presenza di segreti tecnici e commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, mandataria di un’ATI classificatasi al quarto posto in una procedura aperta di rilievo comunitario per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi applicativi e di supporto nell’ambito della sanità digitale, aveva chiesto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, l’oscuramento di specifiche sezioni e paragrafi della propria offerta tecnica, deducendo che contenessero know-how, informazioni tecnico-industriali e commerciali, dati altamente tecnologici e informazioni relative all’organizzazione, alla ricerca e sviluppo e ai servizi offerti. La stazione appaltante, con la comunicazione di aggiudicazione, aveva respinto tutte le richieste di secretazione ritenendo che la documentazione fosse stata valutata dalla commissione e risultasse indispensabile e strettamente collegata all’eventuale tutela giurisdizionale dei concorrenti. La ricorrente ha impugnato tale determinazione, chiedendo l’accertamento del diritto all’oscuramento, l’annullamento parziale dell’atto e l’ordine a Consip di esibire e pubblicare la relazione tecnica nella versione oscurata. Ha contestato, in particolare, l’assenza di una valutazione specifica della propria richiesta, il difetto di motivazione e l’illegittima prevalenza attribuita in via generale all’interesse difensivo degli altri concorrenti, in mancanza di una controversia concreta o di una specifica richiesta di accesso alla versione integrale.
La decisione
Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l’azione proposta con il rito dell’art. 116 c.p.a. entro il termine previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, anche considerando la sospensione feriale. Nel merito, ha rilevato che Consip non aveva svolto una valutazione specifica delle parti dell’offerta indicate dalla ricorrente come contenenti segreti tecnici e commerciali, né aveva contestato effettivamente la natura riservata dei dati. La motivazione dell’amministrazione si era limitata a presumere che l’intera documentazione fosse indispensabile per l’eventuale tutela giurisdizionale dei concorrenti. Secondo il TAR, i segreti tecnici e commerciali sono soggetti, in via ordinaria, a protezione e non possono essere divulgati sulla base di una generica e preventiva esigenza difensiva. L’eccezione prevista per l’accesso indispensabile alla difesa in giudizio presuppone la riferibilità dell’accesso agli interessi giuridici propri del concorrente richiedente e alla procedura di gara; la stazione appaltante non può applicarla automaticamente e sostituirsi alla concreta valutazione dell’indispensabilità del dato, soprattutto in assenza di una controversia attuale o potenziale specificamente individuata e di una richiesta di accesso alla versione integrale. Il TAR ha inoltre ritenuto sufficientemente motivata e comprovata la richiesta della ricorrente, che aveva individuato puntualmente le parti da oscurare, prodotto una versione auto-oscurata e illustrato il collegamento con il proprio know-how. Le informazioni sono state ricondotte alla nozione di segreto commerciale, in quanto non divulgate, protette dal titolare, non facilmente accessibili agli operatori del settore e dotate di valore commerciale. È stata quindi annullata la comunicazione di aggiudicazione nella sola parte relativa al diniego di secretazione; è stato dichiarato il diritto della ricorrente a mantenere riservate le parti indicate e Consip è stata ordinata a non diffonderle. Spese compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il rito è applicabile alle controversie relative all’accesso e alle decisioni sulla divulgazione dei documenti di gara.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.
Le informazioni dell’offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando la relativa natura sia indicata con motivazione e prova adeguate dall’offerente, sono ordinariamente protette dalla divulgazione.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 36/2023
L’accesso a informazioni coperte da segreto può costituire eccezione alla tutela riservata quando sia indispensabile per la difesa in giudizio di interessi giuridici propri del concorrente, rappresentati in relazione alla procedura di gara; tale eccezione non può essere applicata in modo automatico e generalizzato dalla stazione appaltante.
art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023
La disciplina della conoscibilità degli atti di gara deve essere coordinata con la tutela speciale dei segreti tecnici e commerciali.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Le decisioni sulla secretazione sono impugnabili dinanzi al TAR con il rito dell’art. 116 c.p.a. entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione; il termine è stato ritenuto soggetto alla sospensione feriale.
art. 2, direttiva 2016/943/UE
Il segreto commerciale riguarda informazioni non generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore, sottoposte a misure di protezione e dotate di valore commerciale.
art. 98 d.lgs. n. 30/2005
La nozione nazionale di segreto commerciale recepisce i requisiti della direttiva 2016/943/UE e tutela le informazioni riservate aventi valore economico e oggetto di adeguate misure di protezione.
art. 21, direttiva 2014/24/UE
L’amministrazione aggiudicatrice non deve rivelare le informazioni riservate comunicate dagli operatori economici, inclusi i segreti tecnici e commerciali e gli aspetti riservati delle offerte, fatti salvi gli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalla disciplina applicabile.
Massime di principio
- La stazione appaltante, nel decidere sulla richiesta di oscuramento di parti dell’offerta tecnica indicate come segreti tecnici o commerciali, deve svolgere una valutazione specifica e motivata sulle informazioni individuate dall’offerente; non è sufficiente una motivazione generale riferita alla valutazione dell’offerta o alla sua astratta utilità per eventuali iniziative giudiziarie.
- Le informazioni dell’offerta tecnica che integrano segreti tecnici o commerciali, in presenza di una dichiarazione dell’offerente motivata, comprovata e riferita puntualmente alle parti da oscurare, devono essere ordinariamente mantenute riservate, quale eccezione alla regola generale di divulgazione degli atti di gara.
- L’accesso a dati coperti da segreto tecnico o commerciale per esigenze difensive costituisce un’eccezione e richiede che l’indispensabilità sia riferita agli interessi giuridici propri del concorrente richiedente e alla concreta procedura di gara; la stazione appaltante non può presumere in via generale tale indispensabilità né disporre la divulgazione integrale in assenza di una specifica esigenza difensiva.
- La nozione di segreto commerciale ricomprende informazioni non divulgate al mercato, protette dal titolare, non facilmente accessibili agli operatori del settore e dotate di rilevanza commerciale, comprese informazioni relative a soluzioni tecnologiche, architetture, misure di sicurezza, processi organizzativi e know-how derivante da investimenti aziendali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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