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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5937/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione diretta a censurare la motivazione della sentenza di merito in relazione al tipo di dolo ritenuto. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur riferendosi all'omessa tenuta delle scritture contabili (fattispecie di bancarotta documentale cd. specifica), avrebbe argomentato solo in termini di dolo generico invece del dolo specifico richiesto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma, n.2 legge fallimentare. In mancanza di prova del dolo specifico la difesa chiedeva la derubricazione in bancarotta documentale semplice, già prescritta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte territoriale in alcuni passaggi avesse utilizzato il concetto di dolo generico, nella motivazione concreta era stata invece fornita una puntuale ricostruzione del dolo specifico. La Corte d'appello aveva evidenziato circostanze non contestate dal ricorrente: l'attivazione giudiziale per il recupero di crediti al fine di sottrarli alla massa fallimentare, l'occultamento delle scritture contabili (anche mediante una denuncia di furto ritenuta inverosimile) e la mancata consegna di documentazione relativa a periodi nei quali l'attività era proseguita. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare la finalità fraudolenta di recare pregiudizio ai creditori, quindi il dolo specifico richiesto dall'art. 216. Conseguentemente la sentenza di condanna per bancarotta documentale fraudolenta è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n.2, legge fallimentare

    non presente nel testo una citazione testuale integrale

    La prima parte del comma richiede il dolo specifico per la bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilità; la Corte ha ritenuto che tale dolo possa essere desunto dalle circostanze e dalla finalità di occultamento delle vicende gestionali per recare pregiudizio ai creditori

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha formulato un unico motivo nei limiti previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato per la condanna alle spese processuali

    Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Martinenghi; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 Di Pietra; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021 Tecchioli)

    sentenze richiamate nella motivazione della Corte di Cassazione

    Precedenti confermano che il dolo specifico per bancarotta documentale può ricavarsi dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze che mostrano la finalizzazione omissiva all'occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori

Massime di principio

  • Per integrare la bancarotta documentale nella sua forma 'specifica' (prima parte dell'art. 216, primo comma, n.2 LF) è necessario che emerga il dolo specifico di voler recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione della situazione patrimoniale; tale dolo può essere provato anche per via indiziaria mediante la ricostruzione complessiva dei fatti
  • L'alternanza di riferimenti al dolo generico e al dolo specifico nella motivazione non comporta automaticamente la nullità o l'insufficienza della decisione, purché la motivazione complessiva dimostri in concreto elementi idonei a sostenere il dolo specifico
  • Circostanze tipiche utili a desumere il dolo specifico: occultamento o sottrazione di scritture contabili, atti volti a sottrarre crediti alla massa fallimentare, spiegazioni inverosimili fornite dall'imputato (es. denunce di furto non credibili), prosecuzione dell'attività senza documentazione contabile
  • La difesa che contesta la ricostruzione indiziaria deve confrontarsi criticamente e specificamente con gli argomenti probatori indicati dalla Corte; la mancata contestazione efficace degli elementi indiretti favorisce la conferma della responsabilità
  • Se il dolo specifico non risulta provato, è possibile la derubricazione nella fattispecie semplice di bancarotta documentale, con possibili effetti di prescrizione; la dimostrazione del dolo specifico è quindi decisiva sia sul piano della qualificazione del reato che su quello della punibilità

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