Cassazione Penale, Sentenza n. 5937/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione diretta a censurare la motivazione della sentenza di merito in relazione al tipo di dolo ritenuto. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello, pur riferendosi all'omessa tenuta delle scritture contabili (fattispecie di bancarotta documentale cd. specifica), avrebbe argomentato solo in termini di dolo generico invece del dolo specifico richiesto dalla prima parte dell'art. 216, primo comma, n.2 legge fallimentare. In mancanza di prova del dolo specifico la difesa chiedeva la derubricazione in bancarotta documentale semplice, già prescritta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la Corte territoriale in alcuni passaggi avesse utilizzato il concetto di dolo generico, nella motivazione concreta era stata invece fornita una puntuale ricostruzione del dolo specifico. La Corte d'appello aveva evidenziato circostanze non contestate dal ricorrente: l'attivazione giudiziale per il recupero di crediti al fine di sottrarli alla massa fallimentare, l'occultamento delle scritture contabili (anche mediante una denuncia di furto ritenuta inverosimile) e la mancata consegna di documentazione relativa a periodi nei quali l'attività era proseguita. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare la finalità fraudolenta di recare pregiudizio ai creditori, quindi il dolo specifico richiesto dall'art. 216. Conseguentemente la sentenza di condanna per bancarotta documentale fraudolenta è confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n.2, legge fallimentare
non presente nel testo una citazione testuale integrale
La prima parte del comma richiede il dolo specifico per la bancarotta documentale per omessa tenuta della contabilità; la Corte ha ritenuto che tale dolo possa essere desunto dalle circostanze e dalla finalità di occultamento delle vicende gestionali per recare pregiudizio ai creditori
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamata per i limiti di enunciazione del motivo di ricorso
Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha formulato un unico motivo nei limiti previsti
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese processuali
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 Martinenghi; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 Di Pietra; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021 Tecchioli)
sentenze richiamate nella motivazione della Corte di Cassazione
Precedenti confermano che il dolo specifico per bancarotta documentale può ricavarsi dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze che mostrano la finalizzazione omissiva all'occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori
Massime di principio
- Per integrare la bancarotta documentale nella sua forma 'specifica' (prima parte dell'art. 216, primo comma, n.2 LF) è necessario che emerga il dolo specifico di voler recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione della situazione patrimoniale; tale dolo può essere provato anche per via indiziaria mediante la ricostruzione complessiva dei fatti
- L'alternanza di riferimenti al dolo generico e al dolo specifico nella motivazione non comporta automaticamente la nullità o l'insufficienza della decisione, purché la motivazione complessiva dimostri in concreto elementi idonei a sostenere il dolo specifico
- Circostanze tipiche utili a desumere il dolo specifico: occultamento o sottrazione di scritture contabili, atti volti a sottrarre crediti alla massa fallimentare, spiegazioni inverosimili fornite dall'imputato (es. denunce di furto non credibili), prosecuzione dell'attività senza documentazione contabile
- La difesa che contesta la ricostruzione indiziaria deve confrontarsi criticamente e specificamente con gli argomenti probatori indicati dalla Corte; la mancata contestazione efficace degli elementi indiretti favorisce la conferma della responsabilità
- Se il dolo specifico non risulta provato, è possibile la derubricazione nella fattispecie semplice di bancarotta documentale, con possibili effetti di prescrizione; la dimostrazione del dolo specifico è quindi decisiva sia sul piano della qualificazione del reato che su quello della punibilità
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