Sentenza n. 1236/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota prot. n. 32915 del 2 luglio 2024, con cui Consip s.p.a. ha riscontrato l’ultima richiesta del 23 febbraio 2024 avanzata dal Consorzio Leonardo di riconoscere la revisione dei prezzi per i servizi erogati in esecuzione della “Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2 ID 1738”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito, e per l’accertamento dell’obbligo di Consip di dichiarare la certa sussistenza del diritto del ricorrente all’adeguamento dei corrispettivi applicati ai servizi oggetto della convenzione “Contact Center in Outsourcing 2” e di individuare le modalità di applicazione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con cui Consip ha rimesso alle singole amministrazioni aderenti la decisione sull'operatività, sulle modalità e sulla quantificazione della revisione dei prezzi nei contratti attuativi della convenzione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota di Consip che, a fronte della richiesta di revisione dei prezzi determinata da fenomeni inflattivi, dall'incremento dei costi energetici e dall'aumento del costo della manodopera, ha ritenuto che la decisione sulla concreta operatività del meccanismo revisionale previsto dalla convenzione e sulla quantificazione dell'adeguamento spettasse alle singole amministrazioni aderenti. È stata dedotta un'unica articolata censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 11, della convenzione, dell'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 511, della l. n. 208/2015, nonché irragionevolezza manifesta, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Secondo il ricorrente, Consip, quale centrale di committenza e contraente della convenzione, avrebbe dovuto stabilire in modo uniforme per tutti gli enti aderenti la sussistenza del diritto alla revisione dei prezzi e le modalità di applicazione dell'indice ISTAT, mentre alle singole amministrazioni avrebbe potuto spettare soltanto la determinazione del quantum.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la revisione dei prezzi come rimedio conservativo dell'equilibrio economico del contratto di durata, volto a gestire sopravvenienze rilevanti senza determinare aumenti incontrollati dei corrispettivi e tutelando sia l'impresa sia l'interesse pubblico alla regolare e qualitativamente adeguata esecuzione delle prestazioni. Ha precisato che la clausola di revisione non attribuisce automaticamente all'appaltatore il diritto all'aggiornamento del corrispettivo, ma soltanto l'interesse legittimo allo svolgimento dell'istruttoria sui presupposti della revisione, nell'ambito del potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione e del necessario bilanciamento degli interessi. Nel caso concreto, la competenza istruttoria e valutativa è stata ritenuta spettante alle singole amministrazioni contraenti che hanno stipulato i contratti attuativi, non a Consip, poiché l'art. 10 della convenzione riferisce corrispettivi e modalità di pagamento alle singole amministrazioni contraenti e l'art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che le modifiche siano autorizzate dal RUP secondo le modalità dell'amministrazione cui appartiene. Consip aveva svolto la fase di aggiudicazione della gara, mentre le valutazioni connesse alla regolare esecuzione dei singoli contratti attuativi spettano alle amministrazioni beneficiarie delle prestazioni. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 11, Convenzione Consip Servizi di Contact Center in Outsourcing 2
I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
La clausola non comporta un automatico aggiornamento del corrispettivo; la revisione presuppone un'istruttoria sui relativi presupposti.
art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016
le modifiche devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende
La competenza ad autorizzare e istruire la modifica revisionale spetta alla stazione appaltante cui appartiene il RUP, ossia, per i contratti attuativi, alla singola amministrazione contraente, non al soggetto aggregatore che ha curato la gara.
art. 133, comma 1, lett. e), punto 2), c.p.a.
La materia della revisione dei prezzi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla distinzione tra interesse legittimo sull'an e diritto soggettivo sul quantum dopo il riconoscimento della revisione.
art. 1, comma 511, l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile insieme alla clausola convenzionale di revisione dei prezzi, senza che la sentenza ne espliciti ulteriormente il contenuto interpretativo.
Massime di principio
- L'inserimento di una clausola di revisione periodica dei prezzi in un contratto pubblico di durata non attribuisce automaticamente all'appaltatore il diritto all'aggiornamento del corrispettivo, ma impone lo svolgimento di un'istruttoria sulla sussistenza dei presupposti della revisione e sulle relative modalità.
- La verifica preventiva dei presupposti della revisione dei prezzi costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione e richiede il bilanciamento tra l'interesse dell'appaltatore all'adeguamento, l'interesse al risparmio di spesa e l'interesse pubblico alla regolare e qualitativamente adeguata esecuzione del contratto.
- Nell'ambito di una convenzione quadro, la competenza a istruire e decidere sulla revisione dei prezzi dei contratti attuativi spetta alla singola amministrazione contraente che ha stipulato il contratto attuativo e cui appartiene il RUP, non al soggetto aggregatore che ha curato la sola fase di gara, quando la convenzione riferisce a tale amministrazione corrispettivi, pagamenti e gestione dell'esecuzione.
- La materia della revisione dei prezzi nei contratti pubblici rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia per la fase relativa alla spettanza della revisione sia per quella relativa alla quantificazione, secondo l'art. 133, comma 1, lett. e), punto 2), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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