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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-195/25

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 novembre 2025. — AA e a. contro Migrationsverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Status di rifugiato o status di beneficiario della protezione sussidiaria – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2001/55/CE – Protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati – Articoli 17 e 19 – Nozione di “domanda di asilo” – Articolo 3, paragrafo 1 – Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria al beneficiario di una protezione temporanea – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 18 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2 – Effetto diretto. — Causa C-195/25

Giurisprudenza europea62025CJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

In una controversia riguardante beneficiari di protezione temporanea provenienti dall’Ucraina, la Corte chiarisce che la direttiva 2001/55 non esclude la presentazione né l’esame delle domande di protezione sussidiaria. La nozione di "domanda di asilo" non legittima uno Stato membro a limitare il solo accesso allo status di rifugiato, lasciando fuori la protezione sussidiaria. Inoltre, gli articoli 18 della direttiva 2011/95 e 33 della direttiva 2013/32 producono effetto diretto e impongono, se necessario, la disapplicazione della normativa nazionale incompatibile.

Protezione temporanea e protezione sussidiaria: uno Stato membro non può respingere, per il solo fatto della protezione temporanea, una domanda di protezione internazionale volta allo status di protezione sussidiaria; gli articoli pertinenti delle direttive 2011/95 e 2013/32 hanno effetto diretto.

La questione giuridica

Se, dopo la concessione della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE, le direttive 2011/95/UE e 2013/32/UE si applichino alle domande di protezione internazionale dirette allo status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria; se gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 ostino al rigetto della domanda di protezione sussidiaria per il solo motivo della protezione temporanea; e se, in caso di incompatibilità della normativa nazionale, gli articoli 18 della direttiva 2011/95 e 33 della direttiva 2013/32 abbiano effetto diretto.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55 non consente a uno Stato membro di dichiarare inammissibile o respingere, senza esame nel merito, una domanda di protezione internazionale nella parte in cui mira allo status di protezione sussidiaria, solo perché il richiedente gode già della protezione temporanea. Gli articoli 18 della direttiva 2011/95 e 33 della direttiva 2013/32 sono norme incondizionate e sufficientemente precise, dotate di effetto diretto; se il diritto nazionale non può essere interpretato conformemente, il giudice nazionale deve disapplicarlo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/55/CE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2022/382
  • Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460

Protezione temporanea e domanda di protezione sussidiaria

La pronuncia, resa in via pregiudiziale dalla Corte di giustizia su rinvio del Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen, riguarda il rapporto tra protezione temporanea e protezione internazionale nell’ambito del sistema comune europeo di asilo. Il caso concerne sei beneficiari di protezione temporanea in Svezia che avevano presentato anche domande di protezione internazionale, respinte dall’autorità nazionale nella parte relativa alla protezione sussidiaria.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale erano beneficiari della protezione temporanea concessa ai sensi della direttiva 2001/55, in applicazione della decisione di esecuzione 2022/382, prorogata dalla decisione 2025/1460. L’Ufficio immigrazione svedese aveva respinto le loro domande di protezione internazionale: per lo status di rifugiato, le domande erano state esaminate nel merito e respinte; per lo status di protezione sussidiaria, invece, l’amministrazione aveva ritenuto che la normativa nazionale non consentisse ai titolari di protezione temporanea di presentare una domanda autonoma o comunque di ottenerne l’esame.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se le direttive 2011/95 e 2013/32 si applichino anche alle domande di protezione sussidiaria presentate da beneficiari di protezione temporanea;
  • se gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 debbano essere letti nel senso che la nozione di "domanda di asilo" ricomprende anche la richiesta di protezione sussidiaria;
  • se la protezione temporanea osti al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria;
  • se, in caso di incompatibilità della normativa svedese, le disposizioni rilevanti delle direttive 2011/95 e 2013/32 abbiano effetto diretto.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2001/55, specie gli articoli 3, 17 e 19;
  • la direttiva 2011/95, in particolare gli articoli 2 e 18;
  • la direttiva 2013/32, in particolare gli articoli 2, 3, 10 e 33;
  • la decisione di esecuzione 2022/382 e la successiva decisione 2025/1460.

La direttiva 2001/55 stabilisce un regime eccezionale e temporaneo di tutela immediata in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2011/95 disciplina invece i due status della protezione internazionale, rifugiato e protezione sussidiaria, mentre la direttiva 2013/32 fissa le regole procedurali comuni per l’esame delle domande.

Ragionamento della Corte: rapporto tra protezione temporanea e protezione sussidiaria

La Corte osserva anzitutto che il testo degli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55 menziona espressamente il diritto di presentare una domanda di asilo e il mantenimento della protezione temporanea nel caso in cui sia negato lo status di rifugiato o, laddove applicabile, un altro tipo di protezione. Tuttavia, da tale formulazione non deriva che uno Stato membro possa rifiutare di esaminare la protezione sussidiaria finché dura la protezione temporanea.

Sul piano teleologico, la direttiva 2001/55 mira a evitare che un afflusso massiccio paralizzi il sistema di asilo, garantendo al contempo una tutela immediata e meno ampia. Proprio questa finalità conduce la Corte a escludere una lettura restrittiva che impedisca ai beneficiari di protezione temporanea di ottenere, se ne ricorrono i presupposti, la protezione internazionale piena, inclusa quella sussidiaria.

Coordinamento con le direttive 2011/95 e 2013/32

La Corte sottolinea che la direttiva 2011/95 istituisce due regimi distinti, ma complementari: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria. Una persona che soddisfa i requisiti previsti dalle disposizioni pertinenti ha, in linea di principio, diritto al riconoscimento dello status corrispondente, salvo cause di esclusione e motivi di inammissibilità tassativamente previsti.

Inoltre, la direttiva 2013/32 definisce la domanda di protezione internazionale come richiesta volta a ottenere lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria. L’articolo 10, paragrafo 2, impone all’autorità accertante di verificare anzitutto il rifugio e, in caso negativo, la protezione sussidiaria. L’articolo 33, paragrafo 2, elenca in modo tassativo i casi di inammissibilità, tra i quali non figura il fatto di essere beneficiario di protezione temporanea.

Ne consegue che:

  • la protezione temporanea non consente di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale solo per il suo titolare;
  • prima del rigetto nel merito, l’autorità deve esaminare sia il rifugio sia, in subordine, la protezione sussidiaria;
  • la normativa nazionale che escluda tale esame è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Effetto diretto e obbligo di disapplicazione

Riformulando le ultime questioni, la Corte afferma che l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 hanno effetto diretto, poiché sono norme incondizionate e sufficientemente precise. Se il diritto nazionale non può essere interpretato in modo conforme, il giudice nazionale deve assicurare la piena efficacia del diritto dell’Unione disapplicando la disposizione interna incompatibile.

La Corte ricorda anche che l’obbligo di interpretazione conforme non può spingersi sino a un’interpretazione contra legem, ma la circostanza che l’amministrazione nazionale abbia adottato un parere interpretativo difforme non è decisiva per il giudice del rinvio.

Dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 3, 17 e 19 della direttiva 2001/55, letti alla luce delle direttive 2011/95 e 2013/32, non autorizzano uno Stato membro a respingere una domanda di protezione internazionale diretta alla protezione sussidiaria per il solo fatto che il richiedente beneficia della protezione temporanea.

Inoltre, l’articolo 18 della direttiva 2011/95 e l’articolo 33 della direttiva 2013/32 sono dotati di effetto diretto; qualora non sia possibile un’interpretazione conforme della normativa nazionale, il giudice nazionale deve disapplicarla.

Principi operativi per la pratica

Per gli operatori, la sentenza conferma che la protezione temporanea non è un regime “alternativo chiuso”, ma una tutela immediata che convive con il diritto di accedere e ottenere la protezione internazionale piena quando ne ricorrano i presupposti. In concreto, l’amministrazione non può opporre la sola protezione temporanea per evitare l’esame della protezione sussidiaria, e il giudice interno deve far prevalere, se necessario, gli articoli 18 della direttiva 2011/95 e 33 della direttiva 2013/32.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionaleprotezione temporaneaprotezione sussidiariaeffetto diretto delle direttivedisapplicazione del diritto nazionale

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