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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-57/23

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 novembre 2025. — JH contro Policejní prezidium. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e libera circolazione di tali dati – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Minimizzazione del trattamento dei dati – Limitazione della conservazione dei dati personali – Articolo 10 – Raccolta e conservazione di dati biometrici e genetici – Stretta necessità – Articolo 6, lettera a) – Obbligo di distinguere tra i dati personali di diverse categorie di interessati – Normativa nazionale che prevede la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sospettata o accusata di aver commesso un reato doloso – Articolo 5 – Termini adeguati per la cancellazione o per la verifica periodica della necessità della conservazione di tali dati – Assenza di un termine massimo di conservazione – Valutazione della necessità della conservazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia sulla base di norme interne – Articolo 8, paragrafo 2 – Liceità del trattamento di tali dati – Nozione di “diritto dello Stato membro” – Possibilità di qualificare la giurisprudenza nazionale come “diritto dello Stato membro”. — Causa C-57/23

Giurisprudenza europea62023CJ0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito, in materia di trattamento di dati biometrici e genetici da parte della polizia, che la direttiva 2016/680 non richiede necessariamente un termine massimo assoluto di conservazione, ma impone verifiche periodiche adeguate e un controllo rigoroso della stretta necessità. Ha inoltre affermato che la nozione di "diritto dello Stato membro" può comprendere anche la giurisprudenza nazionale, se sufficientemente accessibile e prevedibile. Infine, ha ritenuto compatibile con la direttiva una raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici di sospettati e imputati per reati dolosi, a condizione che ciò sia giustificato dalle finalità perseguite e che siano rispettati i principi di minimizzazione e proporzionalità.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva (UE) 2016/680 della raccolta e conservazione, da parte della polizia, di dati biometrici e genetici di persone sospettate o imputate per reati dolosi, nonché sulla qualificazione della giurisprudenza nazionale come "diritto dello Stato membro".

La questione giuridica

Se la direttiva 2016/680 osti a una normativa nazionale che consente la raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici di tutte le persone sospettate o imputate per un reato doloso; se sia compatibile con il principio di limitazione della conservazione dei dati l’assenza di un termine massimo di conservazione, con verifica affidata a norme interne della polizia; e se la nozione di "diritto dello Stato membro" possa comprendere anche la giurisprudenza nazionale che precisa le condizioni di raccolta, conservazione e cancellazione dei dati biometrici e genetici.

Principio di diritto

Gli articoli 8 e 10 della direttiva 2016/680 consentono che la base giuridica nazionale del trattamento dei dati biometrici e genetici sia integrata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché sia accessibile e sufficientemente prevedibile; gli articoli 6 e 4, paragrafo 1, lettera c), letti con l’articolo 10, non vietano in sé una raccolta indistinta di dati biometrici e genetici di persone sospettate o imputate per reati dolosi, se le finalità del trattamento non richiedono una distinzione tra tali categorie e se il diritto nazionale impone di rispettare i principi di minimizzazione e di stretta necessità; l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non impone un termine massimo assoluto di conservazione, purché siano previsti termini adeguati di riesame periodico e, in occasione di tale riesame, si valuti la stretta necessità di proseguire la conservazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 1 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 2 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 3 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 4 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 5 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 6 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 8 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 10 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 16 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 63 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 64 direttiva (UE) 2016/680
  • Articolo 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 16 TFUE

Raccolta e conservazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia ceca

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dal Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema ceca) nel contesto di una controversia tra JH e la direzione della polizia ceca. La Corte era chiamata a interpretare la direttiva (UE) 2016/680 in relazione alla raccolta, conservazione e cancellazione di dati biometrici e genetici effettuate nell’ambito di un procedimento penale.

Fatti e procedimento principale

Nel gennaio 2016 la polizia ceca, nell’ambito di un procedimento penale a carico di JH, ha effettuato contro la sua opposizione il rilevamento di impronte digitali, un prelievo orale per la tipizzazione del profilo genetico, fotografie e la descrizione fisica, registrando poi tali dati nelle proprie banche dati. JH ha contestato davanti ai giudici nazionali la legittimità di tali atti e della successiva conservazione dei dati, lamentando una violazione del diritto alla vita privata.

Il giudice di primo grado aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo illegittimi gli atti di identificazione e ordinando la cancellazione dei dati. La direzione della polizia ceca ha quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando dubbi sulla compatibilità della disciplina nazionale con la direttiva 2016/680.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare gli articoli 4, 5, 6, 8 e 10 della direttiva 2016/680, oltre agli articoli 63 e 64 sulla data di recepimento e di entrata in vigore. Rilevanti anche gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 16 TFUE.

La direttiva impone, tra l’altro:

  • il trattamento lecito, corretto e trasparente;
  • la minimizzazione dei dati;
  • la conservazione per un arco di tempo non superiore al necessario;
  • la fissazione di termini adeguati per la cancellazione o la verifica periodica;
  • la distinzione tra categorie di interessati;
  • per i dati genetici e biometrici, una condizione di stretta necessità e garanzie adeguate.

Terza questione: nozione di "diritto dello Stato membro"

La Corte esamina per prima la terza questione, relativa alla nozione di "diritto dello Stato membro" di cui agli articoli 8 e 10 della direttiva 2016/680. Essa afferma che tale nozione può riferirsi anche a una disposizione di portata generale interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché questa giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile.

La Corte precisa che la norma nazionale deve enunciare almeno gli obiettivi del trattamento, i dati da trattare e le finalità perseguite, in modo chiaro e preciso. La giurisprudenza nazionale può dunque integrare la base normativa, ma non sostituire la necessità di un quadro giuridico sufficientemente determinato e prevedibile.

Prima questione: raccolta indifferenziata di dati biometrici e genetici

Quanto alla raccolta dei dati di persone sospettate o imputate per un reato doloso, la Corte afferma che l’articolo 6 della direttiva 2016/680 non osta, di per sé, a una normativa che consenta la raccolta indistinta di dati biometrici e genetici di entrambe le categorie, se le finalità del trattamento non richiedono una distinzione tra esse.

La Corte osserva che l’articolo 6 impone una distinzione tra categorie di interessati solo "se del caso e nella misura del possibile". Di conseguenza, l’obbligo non è assoluto e dipende dal concreto scopo del trattamento.

Inoltre, gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c), e 10 della direttiva richiedono che il trattamento sia adeguato, pertinente, non eccedente e, per i dati sensibili, strettamente necessario. La Corte sottolinea che tale controllo va effettuato con particolare rigore, tenendo conto della natura e gravità del reato, delle circostanze specifiche, dei precedenti dell’interessato e del suo profilo individuale. Spetta comunque ai giudici nazionali verificare, caso per caso, se la raccolta concreta sia stata effettuata nel rispetto di tali requisiti.

Seconda questione: conservazione dei dati e assenza di un termine massimo

Sulla conservazione dei dati biometrici e genetici, la Corte interpreta l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), in combinato con l’articolo 5 della direttiva 2016/680, nel senso che non è necessario fissare un termine massimo assoluto di conservazione. È sufficiente che il diritto nazionale preveda termini adeguati per la verifica periodica della necessità di conservazione o per la cancellazione dei dati.

La Corte precisa che, anche per i dati sensibili, non occorre una cancellazione automatica al raggiungimento di un limite temporale prestabilito, purché la normativa imponga verifiche periodiche e, in tali verifiche, sia valutata la stretta necessità di proseguire la conservazione. Tuttavia, i termini di riesame devono essere adeguati e non possono essere talmente dilatati da svuotare di contenuto la tutela richiesta dalla direttiva.

Nel caso ceco, la verifica almeno triennale prevista dall’articolo 82 della legge sulla polizia dovrà essere valutata dal giudice nazionale alla luce delle finalità perseguite e della necessità di riesaminare in tempi ragionevoli la posizione dell’interessato, specie se intervengono mutamenti del suo status penale.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • gli articoli 8 e 10 della direttiva 2016/680 consentono che la nozione di "diritto dello Stato membro" comprenda una disposizione generale integrata dalla giurisprudenza nazionale, se accessibile e prevedibile;
  • gli articoli 6 e 4, paragrafo 1, lettera c), in combinato con l’articolo 10, non vietano la raccolta indistinta di dati biometrici e genetici di sospettati e imputati per reati dolosi, a determinate condizioni;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), non impone un termine massimo assoluto di conservazione, purché vi siano termini adeguati di riesame periodico e una valutazione della stretta necessità di continuare la conservazione.

Principi di rilievo operativo

Per i professionisti, la sentenza conferma che, nel settore penale, la liceità del trattamento di dati biometrici e genetici dipende non solo dalla base legale nazionale, ma anche da criteri sostanziali di stretta necessità, proporzionalità e minimizzazione. La conservazione può essere prolungata nel tempo, ma deve essere periodicamente riesaminata e giustificata alla luce delle concrete finalità investigative o di prevenzione.

Come è indicizzato

Materieprotezione dei dati personalidati biometrici e geneticicooperazione di poliziadiritto penale proceduraleprincipio di proporzionalità

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