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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-401/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 novembre 2025. — Staten genom Sjöfartsverket contro Stockholms Hamn AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Stockholms tingsrätt. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Accordo concluso prima dell’adesione del Regno di Svezia all’Unione europea – Indennizzo per la perdita di entrate derivante dalla soppressione delle tariffe di passaggio di una chiusa – Nozione di aiuto – Nozione di impresa – Attività economica – Aiuto esistente o nuovo. — Causa C-401/24

Giurisprudenza europea62024CJ0401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha precisato quando un indennizzo pubblico destinato a compensare la gratuità di un servizio di chiusa possa costituire aiuto di Stato. Ha ricordato che occorre verificare se l’ente gestore svolga un’attività economica e se l’indennizzo gli attribuisca un vantaggio non ottenibile sul mercato, mentre l’eventuale sussistenza dei criteri Altmark resta da accertare dal giudice nazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che, se l’indennizzo era già in esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE nello Stato membro, esso rientra nella nozione di aiuto esistente, e che proroghe automatiche e adeguamenti previsti originariamente non lo rendono nuovo aiuto.

Indennizzo pubblico per la gratuità di un servizio di chiusa: qualificazione come aiuto di Stato e come aiuto esistente, con effetti delle proroghe automatiche e degli adeguamenti contrattuali

La questione giuridica

Se un indennizzo annuale versato da un’autorità pubblica a una società municipale per compensare l’obbligo di offrire gratuitamente un servizio di chiusa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare quanto a impresa, vantaggio e incidenza su concorrenza e scambi; se, in caso affermativo, tale indennizzo debba qualificarsi come aiuto esistente ai sensi del regolamento 2015/1589; e se proroghe automatiche quinquennali e adeguamenti dell’importo previsti dall’accordo originario trasformino l’aiuto in nuovo aiuto.

Principio di diritto

Un indennizzo pubblico corrisposto a una società municipale per compensare la gratuità di un servizio di chiusa integra un aiuto di Stato solo se il beneficiario è un’"impresa" e la somma gli conferisce un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato; la gratuità del servizio e l’assenza di un mercato concorrenziale sono indizi contrari, ma la verifica spetta al giudice nazionale. Se l’indennizzo era già in esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE nello Stato interessato, esso è un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589, salvo modifiche sostanziali; proroghe automatiche previste nel contratto originario e adeguamenti parametrati all’inflazione e al traffico, senza alterazione sostanziale della formula, non lo trasformano in nuovo aiuto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 144 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 794/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004

Indennizzo per la gratuità di un servizio di chiusa: aiuto di Stato e aiuto esistente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Stockholms tingsrätt in una controversia tra l’amministrazione marittima svedese e Stockholms Hamn AB. Al centro vi è un accordo del 1979 con cui la società municipale ha rinunciato a riscuotere tariffe per il passaggio di una chiusa in cambio di un indennizzo annuale versato da un’autorità pubblica.

Fatti e procedimento principale

Le autorità svedesi avevano soppresso alcune tariffe sul canale di Södertälje e, per mantenere un equilibrio del traffico tra le due vie navigabili che collegano il Mar Baltico al lago Mälaren, avevano fatto concludere anche per la chiusa di Hammarby un accordo di gratuità per le imbarcazioni commerciali. L’indennizzo era inizialmente versato al Comune di Stoccolma e poi alla Stockholms Hamn, con importi annuali aggiornati nel tempo. Dopo la risoluzione anticipata dell’accordo, l’amministrazione marittima ha chiesto la restituzione delle somme versate negli ultimi dieci anni.

Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’indennizzo annuale costituisse aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
  • se, pur non notificato alla Commissione, dovesse qualificarsi come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589;
  • se proroghe quinquennali automatiche e adeguamenti dell’importo, previsti sin dall’origine, ne determinassero la trasformazione in nuovo aiuto.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 108 TFUE, l’articolo 144 dell’atto di adesione della Svezia e il regolamento 2015/1589, in particolare la definizione di aiuti esistenti e nuovi aiuti di cui all’articolo 1, lettere b) e c). Viene inoltre richiamato l’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 sulla nozione di modifica di un aiuto esistente.

Ragionamento della Corte sulla nozione di aiuto di Stato

La Corte ricorda i quattro requisiti cumulativi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: intervento statale o mediante risorse statali, incidenza sugli scambi, vantaggio selettivo e distorsione della concorrenza. Nel caso concreto, il punto decisivo è se Stockholms Hamn svolga un’attività economica e quindi possa essere qualificata come impresa.

La Corte ribadisce che è impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, cioè offra beni o servizi su un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica e dal carattere pubblico o privato del soggetto. Tuttavia, le attività riconducibili all’esercizio di pubblici poteri non hanno natura economica. Nel caso di specie, il servizio di chiusa potrebbe essere economico solo nella misura in cui si riferisca al traffico commerciale e sia effettivamente offerto su un mercato in concorrenza con altri operatori.

La gratuità del servizio è considerata un indizio dell’assenza di attività economica, ma non è di per sé decisiva. Spetta al giudice nazionale verificare se esista un mercato rilevante e una concorrenza con altri operatori economici. La Corte osserva che, secondo gli elementi del fascicolo, l’altra via navigabile alternativa era anch’essa gestita dallo Stato ed era gratuita, circostanza che può escludere una reale sostituibilità concorrenziale.

Quanto al vantaggio, la Corte richiama il criterio dell’operatore privato e i criteri Altmark. Poiché l’accordo era stato concluso per ragioni di organizzazione del traffico pubblico e di interesse generale, l’intervento appare piuttosto espressione di potestà pubbliche. Inoltre, non risultano elementi sufficienti per verificare se siano soddisfatte tutte le condizioni Altmark, in particolare quelle relative all’assenza di sovracompensazione. La valutazione finale spetta dunque al giudice del rinvio.

Sul requisito dell’incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza, la Corte ribadisce che non occorre dimostrare un effetto concreto: basta l’idoneità della misura a incidere sugli scambi e a falsare la concorrenza. Anche un aiuto di importo modesto può rilevare. Tuttavia, tale idoneità dipende in concreto dall’esistenza di un mercato del servizio di chiusa.

Aiuto esistente e assenza di nuovo aiuto

La Corte rileva che l’indennizzo era già in esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE in Svezia e che, quindi, rientra in linea di principio nella nozione di aiuto esistente di cui all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento 2015/1589. L’articolo 144 dell’atto di adesione non si applica, perché riguarda il settore agricolo e non i servizi di chiusa.

Riguardo alle proroghe e agli adeguamenti dell’importo, la Corte distingue le modifiche sostanziali da quelle che rientrano nel normale funzionamento del contratto. Le proroghe automatiche ogni cinque anni, previste dall’accordo originario, e gli adeguamenti annuali all’indice dei prezzi al consumo, nonché quelli quinquennali legati al volume del traffico, non costituiscono di per sé modifiche sostanziali. Solo se la ridefinizione quinquennale avesse comportato una vera rinegoziazione degli elementi essenziali dell’aiuto potrebbe parlarsi di nuovo aiuto, circostanza che il giudice nazionale deve verificare.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’indennizzo annuale può costituire aiuto di Stato solo se la società municipale è un’impresa e la somma le conferisce un vantaggio non ottenibile in condizioni normali di mercato;
  • se l’indennizzo era già in esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE nello Stato membro, esso è un aiuto esistente;
  • proroghe quinquennali automatiche e adeguamenti previsti dall’accordo originario, in assenza di modifiche sostanziali, non lo trasformano in nuovo aiuto.

Implicazioni operative

Per operatori pubblici e società municipali, la sentenza conferma che la qualificazione di un’indennità come aiuto di Stato dipende anzitutto dall’esistenza di un’attività economica e di un mercato concorrenziale. In presenza di compensazioni storiche, anteriori al TFUE nello Stato membro, occorre poi verificare se le successive proroghe e variazioni siano mere attuazioni automatiche del contratto originario o incidano in modo sostanziale sui suoi elementi essenziali.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoservizi di interesse economico generalediritto della concorrenzaadesione alla uetrasporti e navigazione interna

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