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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-204/24

Judgment of the Court (Ninth Chamber) of 20 November 2025. — European Commission v Ireland. — Failure of a Member State to fulfil obligations – Environment – Directive 2000/60/EC – Community action in the field of water policy – Failure to transpose fully and correctly. — Case C-204/24

Giurisprudenza europea62024CJ0204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie in larga parte il ricorso della Commissione contro l’Irlanda per mancata e/o inesatta trasposizione della direttiva quadro sulle acque. In particolare, censura la mancanza di chiarezza nella definizione di "water services", la trasposizione insufficiente degli obiettivi ambientali, del reporting sui costi, dei programmi di misure, dei controlli sui prelievi, nonché di parti essenziali degli allegati II e V. Respinge invece solo la doglianza che pretendeva di estendere l’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), anche alle acque sotterranee.

Inadempimento dell’Irlanda per trasposizione incompleta e/o scorretta della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) in materia di definizioni, obiettivi ambientali, monitoraggio, recupero dei costi e programmi di misure.

La questione giuridica

Se l’Irlanda abbia omesso o trasposto in modo incompleto/scorretto varie disposizioni della direttiva 2000/60/CE, in particolare: la definizione di "water services"; l’obbligo di applicare il più stringente tra gli obiettivi ambientali; il riesame periodico delle analisi ex articolo 5; la protezione delle acque destinate all’estrazione di acqua potabile; il contenuto del reporting sui costi dei servizi idrici; i "basic measures" dei programmi di misure per le acque sotterranee; i controlli su prelievi e sbarramenti; i controlli sugli impatti idromorfologici; le misure per prevenire incidenti di inquinamento; nonché specifiche prescrizioni degli allegati II e V.

Principio di diritto

La Corte afferma che uno Stato membro deve trasporre la direttiva quadro sulle acque con norme nazionali vincolanti, chiare e precise, idonee a garantire certezza del diritto e piena applicazione delle prescrizioni sostanziali e tecniche della direttiva; non bastano riferimenti generici, pratiche amministrative o una semplice coordinazione tra atti nazionali con definizioni o regimi diversi. Di conseguenza, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE per la trasposizione incompleta o scorretta delle disposizioni indicate nel dispositivo, mentre la Corte respinge solo la censura relativa alla parte residua dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), per le acque sotterranee.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 2, paragrafi 8, 9, 21 e 38, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 5, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 3, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 13, direttiva 2000/60/CE
  • Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2000/60/CE
  • Allegato II, punti 1.4 e 1.5, direttiva 2000/60/CE
  • Allegato V, punti 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5 e punto 2.4.5, primo paragrafo, direttiva 2000/60/CE
  • Allegato VII, punto 7.2, parte A, direttiva 2000/60/CE

Inadempimento dell’Irlanda per trasposizione incompleta e/o scorretta della direttiva 2000/60/CE

La pronuncia riguarda un’azione per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposta dalla Commissione contro l’Irlanda in materia di direttiva quadro sulle acque. La Corte, nonostante alcune modifiche normative intervenute dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato, valuta la situazione esistente al 30 dicembre 2020 e verifica se la trasposizione nazionale fosse sufficientemente chiara, precisa e vincolante.

Contesto normativo dell’Unione

La Corte richiama la finalità della direttiva 2000/60/CE: prevenire il deterioramento delle acque, proteggere e migliorare gli ecosistemi acquatici e garantire un approvvigionamento idrico sufficiente e di qualità. Sono centrali le definizioni dell’articolo 2, gli obiettivi ambientali dell’articolo 4, gli obblighi di analisi dell’articolo 5, la disciplina delle acque destinate a uso potabile dell’articolo 7, il monitoraggio dell’articolo 8, il recupero dei costi dell’articolo 9, i programmi di misure dell’articolo 11, i piani di gestione dei bacini idrografici dell’articolo 13, nonché gli allegati II, V e VII.

Quadro normativo irlandese esaminato

La Corte prende in considerazione, tra gli altri, i Water Policy Regulations 2003, il Water Services Act 2007, i Surface Waters Regulations 2009, il Water Services Act 2013 e gli Abstractions Registration Regulations 2018. La Commissione contesta che tali atti, nel loro complesso, non assicurino una trasposizione completa e coerente di talune prescrizioni della direttiva, soprattutto in materia di definizioni, monitoraggio, controlli sui prelievi e contenuto dei piani di gestione.

Prima censura: definizione di "water services"

La Corte accoglie la censura relativa all’articolo 2, paragrafo 38. Rileva che nell’ordinamento irlandese coesistono due definizioni di "water services": una nei regolamenti del 2003, rinviante alla direttiva, e una nel Water Services Act 2007, più ristretta e priva di riferimenti a prelievo e sbarramento. Questa coesistenza crea incertezza giuridica sulla portata delle regole di recupero dei costi e non soddisfa il requisito di certezza del diritto.

Seconda censura: articolo 4, paragrafo 2

La Corte ritiene insufficiente il rinvio generico ai "environmental objectives" dell’articolo 4 contenuto nei regolamenti del 2003. Poiché l’articolo 4, paragrafo 2, impone di applicare l’obiettivo più rigoroso quando più obiettivi riguardano il medesimo corpo idrico, occorre una norma nazionale chiara e specifica; il rinvio generale non basta, soprattutto per acque sotterranee e aree protette.

Terza censura: articolo 5, paragrafo 2

La Corte accerta che la disposizione nazionale che trasponeva l’obbligo di riesaminare e aggiornare le analisi ex articolo 5, paragrafo 1, era stata abrogata per errore. La mancata permanenza in vigore della norma di trasposizione integra un inadempimento oggettivo, a prescindere dal fatto che l’errore sia intenzionale o meno.

Quarta censura: articolo 7, paragrafo 3

La Corte distingue tra acque sotterranee e acque superficiali.

  • Per le acque sotterranee destinate a consumo umano, constata che il diritto nazionale non conteneva una norma vincolante specifica che imponesse la protezione necessaria per evitare il deterioramento della qualità e ridurre il trattamento potabile.
  • Per le acque superficiali, considera insufficiente la disciplina, poiché i regolamenti del 2009 non individuano chiaramente tutti i soggetti responsabili della protezione delle fonti di acqua potabile; in particolare, non emerge un adeguato ancoraggio normativo per operatori come Irish Water e altri fornitori.

Quinta censura: articolo 9, paragrafo 2

La Corte accoglie la censura relativa al contenuto dei piani di gestione. Il solo rinvio ai piani di bacino e all’allegato VII non basta a rendere chiaro che tali piani debbano contenere un rapporto analitico su:

  • le misure programmate per attuare l’articolo 9, paragrafo 1;
  • il contributo dei diversi usi dell’acqua al recupero dei costi;
  • almeno i settori industria, famiglie e agricoltura. La Corte esclude che pratiche amministrative o contenuti concreti di un piano di bacino possano sanare una trasposizione formalmente insufficiente.

Sesta alla nona censura: articolo 11, paragrafo 3, lettere a) a d), per le acque sotterranee

La Corte ritiene che il rinvio generale ai "basic measures" nei regolamenti del 2003 non basti a trasporre, per le acque sotterranee, le quattro categorie di misure minime previste dall’articolo 11, paragrafo 3, lettere a)-d). La norma nazionale non fornisce un quadro giuridico sufficientemente preciso per guidare le autorità competenti, soprattutto considerando che la trasposizione degli articoli 7, paragrafo 3, e 9, paragrafo 2, era a sua volta carente.

Decima censura: articolo 11, paragrafo 3, lettera e)

La Corte censura il sistema irlandese di registrazione dei prelievi, che assoggetta a registrazione solo gli attingimenti superiori a 25 m³ al giorno. Tale soglia è giudicata eccessivamente elevata rispetto alla ratio della direttiva, che consente l’esenzione soltanto per prelievi o sbarramenti privi di impatto significativo sullo stato delle acque. La Corte ritiene pertanto che la trasposizione sia scorretta.

Undicesima censura: articolo 11, paragrafo 3, lettera i)

La Corte accoglie la censura solo in parte.

  • Per le acque superficiali, constata che la normativa irlandese riproduce il testo della direttiva ma non dimostra l’esistenza di un vero regime di controllo basato su regole generali vincolanti e soggetto a riesame periodico.
  • Per le acque sotterranee, invece, respinge la censura: l’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), riguarda i corpi idrici artificiali o fortemente modificati, che sono corpi di acque superficiali, non sotterranee. La Commissione non ha provato che fosse necessario estendere quella disciplina alle acque sotterranee.

Dodicesima censura: articolo 11, paragrafo 3, lettera l)

La Corte accoglie la censura concernente le acque sotterranee. Il rinvio generico del diritto irlandese ai "basic measures" non basta a trasporre in modo chiaro e vincolante le misure richieste per prevenire perdite significative di inquinanti e ridurre l’impatto di incidenti di inquinamento accidentale anche per la falda.

Tredicesima censura: allegato II, punti 1.4 e 1.5

La Corte ritiene mancante la trasposizione delle prescrizioni tecniche relative:

  • all’identificazione delle pressioni antropiche significative sulle acque superficiali;
  • alla valutazione della loro suscettibilità a tali pressioni. La Corte chiarisce che non è necessario trascrivere letteralmente l’allegato, ma occorre che il diritto nazionale delimiti in modo adeguato il potere tecnico dell’autorità competente, affinché essa svolga la caratterizzazione richiesta dalla direttiva.

Quattordicesima censura: allegato V, punti 1.3.1-1.3.5 e punto 2.4.5, primo comma

La Corte accoglie la censura. Ricorda che l’allegato V è essenziale per il monitoraggio dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali e dello stato chimico delle acque sotterranee. Al momento rilevante, nessuna disposizione nazionale aveva trasposto le regole specifiche sul disegno dei programmi di monitoraggio delle acque superficiali né la regola sull’aggregazione dei risultati per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Le mere prassi dell’EPA non possono sostituire una trasposizione normativa.

Esito e dispositivo

La Corte dichiara che l’Irlanda ha violato gli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE per la trasposizione incompleta o scorretta delle disposizioni indicate nel dispositivo, ossia articolo 2, paragrafo 38; articolo 4, paragrafo 2; articolo 5, paragrafo 2; articolo 7, paragrafo 3; articolo 9, paragrafo 2; articolo 11, paragrafo 3, lettere a)-d) per le acque sotterranee; articolo 11, paragrafo 3, lettera e); articolo 11, paragrafo 3, lettera i) per le acque superficiali; articolo 11, paragrafo 3, lettera l) per le acque sotterranee; nonché allegato II, punti 1.4 e 1.5, e allegato V, punti 1.3.1-1.3.5 e primo comma del punto 2.4.5. La domanda è respinta solo per la parte relativa all’articolo 11, paragrafo 3, lettera i), in relazione alle acque sotterranee. L’Irlanda è condannata alle spese.

Ricadute pratiche

La sentenza conferma un orientamento rigoroso: nelle materie ambientali, e in particolare nella direttiva quadro sulle acque, non sono sufficienti rinvii generici, rinvii multipli a piani di bacino o prassi amministrative. Per avvocati e consulenti, la decisione evidenzia l’esigenza di una mappatura normativa completa tra direttiva, regolamenti di trasposizione e atti di settore, soprattutto quando la disciplina incide su cost recovery, autorizzazioni, controlli e monitoraggio.

Come è indicizzato

Materiediritto dell’acquaambienteinadempimento degli stati membrimonitoraggio ambientalerecupero dei costi dei servizi idrici

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