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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-631/23

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 novembre 2025. — Servoprax GmbH contro Hauptzollamt Duisburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2658/87 – Classificazione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione nella sottovoce 9018 90 84 – Lacci emostatici – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 252, seconda frase – Validità. — Causa C-631/23

Giurisprudenza europea62023CJ0631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf, ha escluso che i lacci emostatici descritti rientrino nella sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata. La decisione valorizza il testo della voce, il contesto del capitolo 90 e le note esplicative, rilevando che non basta la destinazione medica del prodotto quando esso ha struttura semplice. Poiché la prima questione è stata risolta in senso negativo, la Corte non ha esaminato la validità della disciplina sulle ITV anteriori al 1 maggio 2016.

Classificazione doganale dei lacci emostatici nella NC: esclusione dalla sottovoce 90189084 e non esame della validità dell'articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446

La questione giuridica

Se la sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende lacci emostatici consistenti in fasce elastiche con chiusura a scatto e fibbia scorrevole, destinati a comprimere le vene del braccio del paziente per arrestare la circolazione sanguigna; in caso affermativo, se sia valida la seconda frase dell'articolo 252 del regolamento delegato 2015/2446, nella parte in cui rende vincolanti per il titolare le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate prima del 1 maggio 2016.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che la sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata non comprende i lacci emostatici costituiti da fasce elastiche con chiusura a scatto e fibbia scorrevole, destinati a essere avvolti al braccio del paziente per comprimere le vene e arrestare la circolazione sanguigna, poiché si tratta di prodotti di costruzione semplice che non presentano le caratteristiche di strumenti o apparecchi medico-chirurgici del capitolo 90, quali la rifinitura di fabbricazione e l'elevata precisione. Di conseguenza, non è stato necessario esaminare la validità dell'articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 36 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 284 del regolamento (UE) n. 952/2013

Classificazione doganale dei lacci emostatici nella sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata

La pronuncia interviene su un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in materia di classificazione doganale di lacci emostatici importati dalla Cina. Il nodo centrale riguarda l'inquadramento di tali merci nella nomenclatura combinata e, solo in via subordinata, la validità della disciplina transitoria sulle informazioni tariffarie vincolanti.

Fatti e procedimento principale

La controversia opponeva Servoprax GmbH, impresa attiva nella commercializzazione di dispositivi medici, allo Hauptzollamt Duisburg. La società aveva chiesto in origine un'ITV per lacci emostatici costituiti da fasce elastiche con chiusura a scatto e fibbia scorrevole, destinate a essere avvolte al braccio del paziente per comprimere le vene. L'ufficio doganale aveva classificato il prodotto nella sottovoce 63079098 della NC, soggetta a dazio del 6,3%, anziché nella sottovoce 90189084, che beneficia di esenzione.

Nel successivo contenzioso, la ricorrente ha chiesto il rimborso dei dazi versati per importazioni effettuate tra il 2017 e il 2019, sostenendo che il prodotto dovesse essere classificato nella voce 9018, anche sulla base di una precedente decisione del giudice del rinvio relativa a importazioni anteriori al 2015. La società ha inoltre contestato la validità della regola transitoria dell'articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446, sostenendo che la Commissione non fosse abilitata a rendere vincolanti anche per il titolare le ITV rilasciate prima del 1 maggio 2016.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

  • se la sottovoce 90189084 della NC debba essere interpretata nel senso che comprende i lacci emostatici descritti;
  • in caso positivo, se sia valida la seconda frase dell'articolo 252 del regolamento delegato 2015/2446.

Normativa e criteri interpretativi richiamati

La Corte richiama la struttura della NC contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, applicata nelle versioni risultanti dai regolamenti di esecuzione 2016/1821, 2017/1925 e 2018/1602. Vengono inoltre considerate le regole generali per l'interpretazione della NC, in particolare la regola 1 e la regola 3, nonché il contesto del capitolo 90 e della voce 9018.

Sono richiamate anche:

  • le note esplicative del SA relative alla voce 9018;
  • le note esplicative della NC relative alla sottovoce 90189084;
  • l'articolo 12 del vecchio codice doganale regolamento n. 2913/92;
  • gli articoli 36 e 284 del regolamento n. 952/2013;
  • l'articolo 252 del regolamento delegato 2015/2446.

Ragionamento della Corte sulla classificazione doganale

La Corte ricorda anzitutto che, in materia di classificazione tariffaria, non spetta ad essa classificare direttamente la merce, ma indicare al giudice nazionale i criteri utili per farlo. Il criterio decisivo resta quello delle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, lette alla luce del testo della voce e delle note di sezione o capitolo.

Sul testo della voce 9018, la Corte osserva che i termini "strumenti ed apparecchi" non sono definiti dalla NC. La nozione di "apparecchio" implica un assemblaggio di elementi tecnici; quella di "strumento" può essere più ampia, ma non è tale da coprire automaticamente prodotti semplici come i lacci emostatici, specie considerando che in alcune versioni linguistiche il termine è più restrittivo.

Quanto al contesto, la Corte valorizza il fatto che il capitolo 90 raccoglie, in generale, strumenti o apparecchi tecnici molto elaborati e precisi. Le note esplicative del SA chiariscono che vi rientrano anche utensili semplici solo se manifestamente destinati a uso medico o chirurgico e caratterizzati da specifiche qualità costruttive, tra cui una fabbricazione accurata.

La Corte sottolinea che i lacci emostatici oggetto della controversia sono prodotti di costruzione molto semplice: fasce elastiche con chiusura a scatto e fibbia scorrevole. Il fatto che siano utilizzati esclusivamente in ambito medico e da personale medico non basta, da solo, a ricondurli alla voce 9018. La Corte richiama inoltre la giurisprudenza precedente, evidenziando che non tutti i prodotti a uso medico rientrano nel capitolo 90 e che, per i prodotti semplici, la destinazione medica non è sufficiente.

In questa prospettiva, i lacci emostatici vengono ricondotti piuttosto alla sezione XI della NC, ossia alle materie tessili e loro manufatti, purché la componente tessile conferisca il carattere essenziale del prodotto ai sensi della regola generale 3, lettera b).

Incidenza delle note esplicative della NC e del SA

Le note esplicative della NC relative alla sottovoce 90189084 sono particolarmente rilevanti: affermano espressamente che i cosiddetti lacci emostatici non rientrano in tale sottovoce e che, a causa della loro costruzione semplice e dei materiali utilizzati, non sono simili agli strumenti e apparecchi della voce, nonostante abbiano uso medico. La Corte utilizza tali note come conferma testuale dell'esclusione.

Esito della seconda questione

Poiché la Corte ha escluso che i lacci emostatici possano essere classificati nella sottovoce 90189084, la seconda questione sulla validità dell'articolo 252, seconda frase, del regolamento delegato 2015/2446 è rimasta senza oggetto ed è stata quindi dichiarata non necessaria ai fini della decisione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che la sottovoce 90189084 della nomenclatura combinata non comprende i lacci emostatici descritti nella decisione di rinvio. Il giudice nazionale dovrà quindi procedere alla classificazione alla luce di tale interpretazione, mentre la questione sulla validità della disciplina transitoria delle ITV non è stata esaminata.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • la classificazione doganale dipende anzitutto dalle caratteristiche oggettive della merce;
  • la destinazione medica non basta, da sola, a collocare un prodotto nella voce 9018;
  • per il capitolo 90 sono rilevanti la rifinitura di fabbricazione e la grande precisione del prodotto;
  • le note esplicative della NC e del SA, pur non vincolanti, hanno forte valore interpretativo e possono confermare l'esclusione di una merce da una sottovoce specifica.

Come è indicizzato

Materieclassificazione doganalenomenclatura combinataunione doganaledispositivi mediciinformazioni tariffarie vincolanti

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